Parere tratto da fonti ufficiali

PROCEDURA APPLICABILE AD UN APPALTO DI SERVIZI SOCIALI SOTTO-SOGLIA
QUESITO del 03/06/2024

Per l'affidamento dei servizi sociali di importo inferiore alla soglia comunitaria, il nuovo Codice non richiama le norme previste dallo stesso per il sotto-soglia, bensì, come si legge nella Relazione Illustrativa, "in prospettiva liberalizzante", impone unicamente il rispetto dei principi generali di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza previsti all'art. 128, comma 3 e richiamati nel successivo comma 8, potendo la stazione appaltante decidere se rivolgersi, in alternativa, agli istituti previsti e disciplinati dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). Solo per gli affidamenti sopra-soglia, il Codice, sempre all'art. 128, prevede espressamente l'applicazione di alcuni articoli con l'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il quesito è il seguente: dovendo questa Amministrazione procedere all'affidamento della gestione di un Centro diurno socio-educativo-riabilitativo per persone disabili, per un importo stimato pari a 600.000 euro circa e, pertanto, inferiore alla soglia, qual è la corretta procedura applicabile? E' possibile procedere mediante una procedura telematica negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo come riferimento, per la redazione del Disciplinare di gara, le disposizioni contenute nel bando tipo ANAC n. 1/2023, ovvero è preferibile applicare un regime più alleggerito?

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: