Parere tratto da fonti ufficiali

Lavori in economia
QUESITO del 14/04/2022

Per effetto dell'art.27 del DM 49/2018 è stato abrogato, tra gli altri, l'art.179 "Lavori in economia contemplati nel contratto" del DPR 207/2010, secondo il quale "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi".

L'art.14, comma 3, del citato DM 49/2018 prevede la possibilità di compilare le liste settimanali nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite dall'esecutore.

In considerazione di quanto sopra, si chiede:
1. se in fase di redazione del progetto, oltre ai lavori a misura e a corpo, è sempre possibile prevedere, tra i lavori in appalto, anche lavori in economia (a conferma di quanto
indicato dall'art. 16 "Quadri economici", comma 1, lettera a.1), del DPR 207/2010);
2. se, in caso di risposta affermativa al quesito n°1, l’importo dei lavori in economia debba essere assoggettato a ribasso d’asta, alla pari dei lavori a misura e a corpo;
3. se in fase di contabilità dei lavori, con riferimento alle liste settimanali di cui al citato art. 14 comma 3 del DM 49/2018, la mano d'opera debba essere esclusa
dall'applicazione del ribasso d'asta.

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