Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: esonero

Questa Stazione Appaltante (SA), con richiesta parere n. 1119, aveva già evidenziato la medesima incongruità normativa riportata da un’altra SA nel quesito n. 1299, proponendone la medesima interpretazione, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal DL 76/2020 e s.m.i.. Allo scrivente, Codesto Servizio, aveva risposto indicando di rivolgersi all’ANAC per ulteriori approfondimenti in materia. Si è proceduto quindi a proporre il medesimo quesito all’Autorità Anticorruzione la quale, con Parere di funzione consultiva n. 10 del 30/03/2022 pubblicato al link https://www.anticorruzione.it/-/parere-consultivo-numero-10-del-30-marzo-2022, sembrava rimettere nuovamente tutto in capo al Servizio Supporto Giuridico del MIMS, riferendosi a quanto da esso indicato nei pareri n. 777 e 1075 ed affermando che “...si rimette quindi a Codesta Stazione Appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato”. Per quanto precede, in ragione che il predetto documento n. 10 dell’ANAC potrebbe generare confusione nonché apparire in contrasto con quanto indicato da Codesto Servizio col parere n. 1299 si chiede di confermare che, l’interpretazione in esso contenuta, sia quella la definitiva ed effettivamente attuabile, da porre al termine dell’evoluzione normativa del predetto complesso quadro giurisprudenziale. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Relativamente all’argomento in oggetto si chiede di chiarire: 1 - se nei casi di contratti d' importo inferiore ad € 139.000 + IVA per quanto riguarda beni e servizi ed € 150.000 + IVA per i lavori, assegnati ad operatori economici “generici” (ossia rispetto ai quali non risulti oggettiva e certa la comprovata solidità) mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, quali ad esempio le procedure negoziate effettuate tramite RdO MEPA, la Stazione Appaltante sia tenuta a chiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del Codice, come sembrerebbe evincersi dall’ultimo punto della Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2022, non potendo quindi applicare l'istituto del suo esonero; 2 - se quanto precede non si applichi invece qualora si sia in presenza di "...appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati", rispetto ai quali risulta sempre possibile concedere l'esenzione al versamento del deposito cauzionale definitivo, previa adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, a prescindere sia dall’importo (quindi per acquisti effettuati sia sotto ma anche sopra soglia comunitaria) e sia dalla procedura d'affidamento adottata (Es.: affidamento diretto, negoziata, ristretta, aperta etc.); 3 – quando sia oggettivamente possibile e certo definire un operatore economico “di comprovata solidità” al fine dell’applicazione dell’istituto dell’esonero al versamento della cauzione definitiva di cui al precedente punto 2. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi, prevede quanto in oggetto in subordine ad un miglioramento del prezzo d'aggiudicazione. Non è chiaro se, tale possibilità, possa essere eventualmente accordata anche nelle procedure sopra soglia. Si chiede altresì se, per attribuire la caratteristica di "operatore economico di comprovata solidità", sia ad esempio sufficiente che la Stazione Appaltante motivi che, lo stesso, ha già positivamente eseguito in passato analoghe prestazioni nei propri confronti o a vantaggio di altre pubbliche amministrazioni. In caso contrario, si chiede di indicare come possa ritenersi un OE di comprovata solidità, ai fini dell'applicazione della norma in esame. Ten. Col. Filippo STIVANI.