D.Lgs. 36/2023, all. II.1, art. 1, co. 3, let. c) - Scelta degli OE dagli elenchi MEPA nelle procedure negoziate.
QUESITO
del 26/09/2024
Le modalità di scelta degli operatori economici (OE) dagli elenchi MEPA, non sono chiare. Se la Stazione Appaltante (SA) non ne ha dei propri, può attingere DIRETTAMENTE dagli elenchi MEPA, per selezionare gli OE da invitare alle procedure negoziate? L'allegato II.1, art. 1, co. 3, let. c) del nuovo Codice indica che le SA possono, con apposito regolamento, manifestare la volontà di utilizzare il MEPA di CONSIP spa, per individuare gli OE da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e). Si è pertanto dell'avviso che, indicando sia in tale regolamento che nella singola decisione a contrarre (che poi verrà pubblicata sul profilo del committente con link ipertestuale alla BNDCP), quali siano le modalità di scelta utilizzate secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e le finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, l'SA possa DIRETTAMENTE scegliere, dagli elenchi MEPA, gli OE da invitare alle procedure negoziate. Questo quindi, senza dover effettuare la pubblicazione indicata all'allegato II.1, art. 3 per l'istituzione di doppioni di elenchi MEPA, già costituiti con specifici bandi d'abilitazione e pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sottosoglia (cfr. parere MIT n. 2406) da CONSIP spa. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.
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