Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: oepv

In una procedura telematica aperta sotto soglia per l'affidamento di una concessione mediante Finanza di Progetto ex art. 183 c. 15 del Codice, da aggiudicare con criterio dell'OEPV, il disciplinare di gara prevedeva, quale contenuto dell'offerta tecnica, che il concorrente avrebbe dovuto presentare, a pena di esclusione, quanto previsto nell'allegato al disciplinare stesso, ovvero il progetto definitivo degli interventi, l'offerta migliorativa, il progetto del servizio e le eventuali certificazioni possedute; in particolare, in merito al progetto definitivo, da redigere secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010, veniva indicato che il concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione, avrebbe dovuto “descrivere e/o produrre”, tra l'altro, una relazione tecnica (contenente indicazioni relative a qualità e tecnologia delle apparecchiature e dei sistemi offerti, garanzia dei prodotti, dettaglio progettuale degli interventi, eventuali brevetti posseduti, criteri premianti offerti in riferimento ai CAM) e gli elaborati grafici di progetto. Ciò premesso, in fase di valutazione in seduta riservata delle offerte tecniche pervenute, è emerso come un concorrente abbia omesso di allegare al progetto definitivo la relazione tecnica ed un elaborato grafico riguardante una parte degli interventi previsti, pur avendoli indicati tra gli elaborati allegati al progetto; al tempo stesso la restante documentazione prodotta, comprendente anche degli elaborati non specificatamente indicati nel disciplinare, permetteva di sopperire alle mancanze e consentiva alla Commissione Giudicatrice di poter formulare il proprio giudizio secondo i criteri stabiliti nella lex specialis. A tal proposito si chiede se: 1) il concorrente possa essere ammesso al prosieguo della procedura (attualmente in fase di attribuzione dei punteggi tecnici) o debba essere escluso; 2) l’eventuale esclusione possa essere disposta anche in fase di valutazione riservata delle offerte tecniche.

Con la presente si richiede quale sia l'interpretazione corretta da dare al disposto dell'art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla luce di quanto introdotto con il D.L.76/2020, recante disciplina sostitutiva al Codice dei Contratti.
In particolare l'art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);".
Il D.L. 76/2020 all'art. 1 c. 2, tuttavia, prevede l'affidamento diretto per appalti di servizi, forniture e lavori fino all'importo di € 150.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori, dettando quindi una disciplina sostitutiva agli affidamenti enunciati all'art. 36 c. 2 del Codice dei contratti fino al 31.07.2021. Lo stesso Decreto Legge al successivo comma 3 del richiamato articolo dispone che detti affidamenti "semplificati" possono essere aggiudicati, a scelta della stazione appaltante, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
Dovendo procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica entro l'importo di € 150.000,00 e quindi applicando
quanto disposto all'art. 1 c. 2 del D.L. 76/2020 e, alla luce dei principi enunciati dalle Linee guida n. 4 ANAC, volendo questo ente procedere mediante affidamento diretto ma tramite procedura concorrenziale con la consultazione di più operatori, si chiede se il vincolo alla scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa imposto dall'art. 95 c. 3 del Codice è da intendersi sempre valido o se derogabile alla luce delle novità normative introdotte dal D.L. 76/2020.

Nell'ambito di un servizio attinente il sociale è possibile espletare gara con offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo, ex art. 95 co.7 del Codice, all'offerta tecnica il 100/100 del punteggio? In pratica prevedendo nel bando un prezzo fisso ed aggiudicando solo sulla base di elementi tecnici qualitativi.

Argomenti:

In un'RdO MEPA relativa ai servizi in oggetto per la fascia tra i 75.000 ed i 214.000 euro + IVA, occorre utilizzare il criterio di aggiudicazione con OEPV eventualmente anche semplificato tramite criteri di valutazione ON/OFF e/o valutazioni di punteggi aggiuntivi incrementali con gradazione a scalare dell'offerta tecnica. Tutto ciò premesso, nell'ambito della L. 120/20, come dev'essere ripartita in percentuale l'offerta tecnica rispetto a quella economica? È possibile arrivare ad impostare la gara con un 50% di ciascuna di esse? Quali sono i limiti massimi sui quali poter ragionare?

In relazione ad una procedura di gara relativa a servizi, suddivisa in due lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicatario di uno dei due lotti, in fase di verifica dei Criteri di selezione ex art. 86 del Codice dei Contratti, ha presentato idonea documentazione probatoria relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
Alla stessa, il concorrente ha allegato una “Dichiarazione” di impossibilità di reperire quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica - nella fattispecie “veicoli a 3 porte” e “Veicoli euro 5/6”- per esigenze sopravvenute e ha indicato una valida alternativa “veicoli a due porte” e “veicoli euro 4”.
Si segnala che le due opzioni relative alle caratteristiche tecniche dei veicoli per eseguire il servizio ( “2 e 3 porte” e “euro 4 ed euro 5/6”) erano entrambe specifici elementi di valutazione dell’offerta. Inoltre, pur riclassificando la graduatoria di gara in termine di punteggi, l’aggiudicatario rimane collocato al primo posto.
Ciò premesso, si domanda:
1) Se è conforme al Codice accettare i rilievi del concorrente e aggiudicare l’appalto dandone motivazione nella relativa Determina;
2) Se occorre escluderlo dalla gara e procedere allo scorrimento della graduatoria;
Infine, considerato che la procedura in argomento ha un importo complessivo per i due lotti sopra la soglia europea (è stato pubblicato un bando), ma i singoli lotti sono inferiori alla stessa,
si chiede:
3) se per la sottoscrizione dei rispettivi contratti, è necessario attendere il termine dilatorio ex art. 32 del Codice.

L'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 indica che, le Stazioni Appaltanti, possano utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di elevato contenuto tecnologico o innovativo. Ciò premesso si chiede se per ciascuno dei seguenti servizi, tutti caratterizzati da un'elevata ripetitività ed assenza di particolari contenuti tecnologici o innovativi, le cui gare verrebbero impostate con le peculiarità indicate al parere n. 909, possa essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi del suddetto dettato normativo: 1 - servizio di pulizie, nel quale verrebbero puliti sempre i medesimi locali con le stesse modalità; 2 - servizio di terzo responsabile in cui verrebbero manutenzionate sempre le medesime caldaie con le identiche procedure; 3 - servizio di manutenzione dei presidi antincendio, nel quale verrebbero manutenzionati sempre i medesimi naspi ed estintori con le stesse modalità; 4 - servizio di manutenzione annuale delle cabine elettriche, in cui verrebbero manutenzionate sempre le medesime cabine con le identiche procedure.

Come si effettua precisamente l'eventuale calcolo della soglia di anomalia, in una gara sottosoglia di servizi ad alta incidenza di manodopera (Es.: terzo responsabile, pulizie etc.) effettuata tramite RdO MEPA ai sensi della L. 108/21 Semplificazioni bis, con criterio di aggiudicazione OEPV ed il cui punteggio è stato improntato col 30% per l'offerta economica ed il 70% per l'offerta tecnica? Anche con l'OEPV si applica il principio dell'esclusione automatica delle offerte scaturite anomale a seguito del calcolo, applicandolo solo qualora si ricevano un numero di offerte uguali o superiori a cinque? Sarebbe possibile anche fare un esempio pratico? Che differenza ci sarebbe invece rispetto ad una medesima procedura, effettuata però sopra soglia? Ten. Col. Filippo STIVANI.

In relazione all’art. 47 c. 2 L.108/2021 e relative linee guida, si chiede se l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono, … come ulteriori requisiti premiali dell’offerta.. criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” implichi che gli appalti PNRR-PNC, di qualsivoglia natura (lavori, forniture, servizi) e importo, debbano necessariamente essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’interpretazione letterale introdurrebbe un ulteriore obbligo di utilizzo del criterio dell’OEPV per i soli appalti PNRR-PNC, aggiuntivo rispetto alla previsione dell’art. 95 c. 3 del Codice e derogatorio rispetto ai limiti di importo e tipologia di appalto sanciti nella stessa ai fini della sua applicabilità.
Ritenere sussistente un obbligo di ricorso all’aggiudicazione con il criterio OEPV per tutti gli appalti PNRR-PNC, indipendentemente dall’importo e dalle caratteristiche dell’appalto (ad es. forniture, appalti sotto soglia di lavori pubblici), rischierebbe inoltre di vanificare gli sforzi di accelerazione e semplificazione del Legislatore.
In senso contrario depone l’utilizzo dell’espressione “ulteriori requisiti premiali” che implica l’esistenza di altri criteri tecnici di valutazione ovvero l’aver scelto l’utilizzo del criterio dell’OEPV.
Si chiede pertanto di confermare:
1. Se sia valida l’interpretazione per la quale l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono,…come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” sia da intendersi nel senso che l’inserimento di tali criteri premianti sia obbligatorio solo se il criterio di aggiudicazione dell’appalto sia – per legge o per scelta della Stazione Appaltante - quello OEPV, come già avviene per i CAM ai sensi dell’art. 34 del Codice;
2. se resti pertanto impregiudicata, al sussistere delle condizioni di legge, la possibilità per la Stazione Appaltante di utilizzare il criterio del prezzo più basso anche per appalti PNRR PNC

Nella Richiesta d’Offerta per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata” mediante ricorso a Guardie particolari giurate per un ufficio giudiziario tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica è stata prevista l’assegnazione di 2 punti su 70 per il possesso della certificazione UNI CEI EN 50518:2020 (concernente i centri di monitoraggio e di ricezione allarme).
Secondo la valutazione di questo ufficio il possesso di questa certificazione assicura che l’operatore dispone di infrastrutture più sicure nello svolgimento del servizio, rivolto ad un ufficio giudiziario che in quanto tale è considerato “obiettivo sensibile” in quanto tra quelli elencati all’art. 256-bis del R.D. 635/1940.
Un operatore economico ha obiettato che tale previsione lede la parità di trattamento imposta dal D. Lgs. 50/2016 in quanto avvantaggia gli istituti che operano in ambito territoriale estesi e/o di grandi dimensioni (gli unici obbligati per legge al possesso delle certificazione).
E’ un criterio eccessivo? E’ corretto modificare i criteri? Modificare tale criterio potrebbe ledere gli interessi degli altri operatori?

Buongiorno,
si chiede se in caso di aggiudicazione con il criterio dell'o.e.v. di cui all'art. 95 comma 7 (costo fisso, solo in base a criteri qualitativi) trova applicazione l'art. 97 comma 3 (congruità delle offerte i cui punteggi superano i quattro quinti dei corrispondenti punti attribuibili.

L’art. 95, c. 14-bis, D.Lgs. n. 50/2016 prescrive che “in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 (cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”.
A fronte di ciò si chiede se, secondo il Vs. spettabile parere, tale disposto normativo debba essere interpretato nel senso che il relativo divieto si estende sia all’assegnazione di punteggio ad ulteriori opere diverse da quelle previste nel progetto posto a base di gara che a maggiori quantità di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara oppure, come sostenuto dallo scrivente, nel senso che il medesimo divieto è limitato all’assegnazione di punteggio ad ulteriori opere diverse da quelle previste nel progetto posto a base di gara.

RingraziandoVi anticipatamente del tempo che vorrete dedicarci, rimango in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti.

Argomenti:

L’elaborazione di una gara tramite OEPV, si è sempre rivelata molto complessa per gli operatori di settore, in ragione della possibilità di commettere errori e conseguenti attivazioni di contenzioso. Il nuovo Codice degli Appalti, all’art. 50 comma 4, lascia libera la Stazione Appaltante (SA) di scegliere, per le procedure negoziate sotto soglia di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), se utilizzare il criterio del prezzo più basso oppure dell’OEPV, eccezion fatta per le ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 per le quali occorrerà utilizzare esclusivamente quest’ultima. Per quanto concerne le gare sopra soglia il ragionamento appare analogo. Tutto ciò premesso, al fine di rendere meno complessa e più gestibile l’elaborazione di una gara col criterio di aggiudicazione OEPV, si chiede quanto segue: 1 – il tetto del 30% alla componente prezzo nella valutazione delle offerte, è stato eliminato eccezion fatta per i soli servizi ad alta intensità di manodopera? L’SA, potrebbe decidere liberamente di assegnare il 70% alla componente prezzo ed il 30% a quella tecnica? 2 – Possono essere ritenute ancora valide, col nuovo Codice, le metodologie proposte dalla scrivente SA con i pareri n. 664, 714 e 1175 già asseverati dall’UOC di Codesto Ministero? Qualora fossero ancora applicabili, contribuirebbero in maniera significativa a semplificare la gestione di una gara con OEPV a prescindere dall’importo.

Argomenti:

L’articolo in oggetto alla lettera f) introduce l’obbligo, per le procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e d) e per le opere al di sopra della soglia comunitaria, dell’utilizzo dell’OEPV per le gare connesse a lavori ad alto contenuto tecnologico ed innovativo. Occorre quindi individuare precisamente, quali siano tali tipologie di attività. Sarebbe possibile riferirsi al regolamento MIMS n. 148 del 10/11/2016, pubblicato su G.U. 04/01/2017, nelle more dell’emanazione di una più recente norma? Leggendo tale documento emergerebbe che, quasi tutti i lavori riferiti alla categoria OG11 ed a molte OS, dovrebbero essere gestiti con OEPV, è effettivamente così? Stante l’oggettiva difficoltà che incontra una Stazione Appaltante (SA) nel dover redigere una gara con OEPV (Es.: su MEPA occorre disciplinare l’offerta economica tramite complicate formule quali la lineare spezzata sulla media/lineare alla migliore offerta/lineare min-max interdipendenti oltre a dover parametrizzare l’offerta tecnica con analitiche voci, alle quali attribuire specifici punteggi), sarebbe possibile interpretare la norma in maniera meno rigida nel senso che, qualora la gara nel suo complesso sia costituita da una categoria prevalente NON presente nel predetto regolamento (Es.: OG1, OS6, OS3 etc.) oppure, ragionando all’inverso, da una categoria effettivamente contemplata dallo stesso ma solo in percentuale minore (Es.: OS30 per il 15% ed OS28 per il 30%), possa ritenersi il lavoro NON ad alto contenuto tecnologico/innovativo e quindi utilizzare il prezzo più basso? Nei casi in cui l’SA sia costretta ad utilizzare l’OEPV sarebbe possibile, al fine di renderne meno complicata la gestione, attribuire all’offerta economica un 90% ed a quella tecnica il rimanente 10%? T

Con pareri n. 1868 e 1869 è stato indicato che, qualora la Stazione Appaltante decida di utilizzare il criterio d'aggiudicazione dell'OEPV, la procedura deve comunque sempre valorizzare maggiormente la qualità sul prezzo. A livello operativo, ciò significa che il prezzo potrà essere individuato in una percentuale massima del 49% mentre la qualità in un punteggio minimo del 51%?