Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: pec

In deroga all’art.36 d.lgs.n.50/16, il DL 76/20 art.1 co.2 ha previsto – tra l’altro - l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro << fermo restando quanto previsto dagli artt.37 e 38 del codice>>.
Ciò premesso e nel richiamare il parere MIT n.649 del 21/04/2020 relativo ad analoga questione (L. 55/19 Sblocca Cantieri, art. 36, comma 2, lett. b), si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. è possibile a seguito del Decreto Semplificazione inoltrare richieste preventivi e ricevere preventivi-offerta tramite << l’utilizzo della PEC >> per affidamenti di importo da 40.000 e infra 150.000 per poi formalizzare la stipula con il miglior offerente attraverso il MEPA o altra piattaforma di negoziazione messa a disposizione da una centrale di committenza qualificata?
Tale modalità di comunicazione (PEC), ritenuto ammessa per affidamenti diretti di beni e servizi infra 40.000 euro alla luce del combinato disposto di cui alla legge n.296/06 art.1 co.450 e DL.n.95/12 art.1 co.1, è compatibile per importi da 40.000 e infra 150.000 euro con l’obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza di cui all’art.37 co.2 del codice espressamente richiamato dal Decreto Semplificazione (.. fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 …)?
2. L’utilizzo della PEC indicato nello schema procedurale di cui al punto 1 (inoltro inviti e ricezione preventivi-offerta via PEC, per poi formalizzare l’affidamento tramite piattaforma) è compatibile anche con la disciplina relativa agli acquisti di beni e servizi informatici di cui alla legge n.208/2015 art.1 co.512, caratterizzata dal provvedere “esclusivamente” tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.?
3. L’eventuale compatibilità dell’utilizzo della PEC alla vigente normativa sopra richiamata nell’ambito degli affidamenti va comunque esclusa – anche per importi infra 40.000 - nell’ipotesi di comparazione di preventivi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa considerato che non viene garantito il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica (ANAC Parere n.820 del 26 settembre 2018)?

Argomenti:

Gara telematica e domicilio digitale
QUESITO del 18/03/2022

In attuazione del Bando tipo ANAC n.1/2021, questa stazione appaltante prevede nei disciplinari di gara l'obbligo per le società e professionisti di indicare e tenere aggiornato (sul portale utilizzato per la gara) l'indirizzo PEC di cui agli articoli 6bis e 6ter dal CAD quale domicilio digitale. Tutte le comunicazioni – ivi comprese quelle previste dall’art. 76 co.5 del Codice- vengono inoltrate all’interno dell’Area Comunicazioni del Portale nonché all’indirizzo PEC come sopra specificato. Si chiede di sapere se sia legittimo inserire la seguente clausola considerati i principi espressi dell'Adunanza Plenaria Consiglio di Stato sent.n.12/2020 e il numero elevato dei partecipanti (oltre 400 per gare di ll.pp): “In caso di indicazione sul Portale di una PEC ex art-6-bis o 6-ter non funzionante (esempio piena o scaduta) ovvero di una PEC differente da quelle ex art.6-bis e 6-ter CAD o non correttamente digitata, le comunicazioni si intendono validamente notificate direttamente in Piattaforma quale elezione di domicilio digitale speciale”. Si precisa che l’elezione di domicilio speciale presso la Piattaforma telematica è già prevista dallo stesso Bando tipo quale modalità ordinaria per gli operatori non presenti negli indici ex artt.6-bis e 6-ter CAD.

Per acquisiti di importo tra i 5.000 e i 139.000 euro, nel caso di richiesta di preventivi in luogo dell’affidamento diretto “puro”, si chiede se sia legittimo utilizzare la PEC per la ricezione delle offerte (ad indirizzo dedicato in modo da evitare la apertura accidentale delle stesse e garantirne la segretezza) o se sia obbligatorio l’utilizzo di applicativi telematici (es. sintel ecc.)
Qualora sia obbligatorio l'utilizzo di sistemi telematici, si chiede se l'utilizzo della PEC comporti la annullabilità o la nullità dell’affidamento
Si segnala l’urgenza
Grazie