Parere tratto da fonti ufficiali

Esenzione del deposito cauzionale definitivo per affidamenti diretti entro € 139.000 ed € 150.000 + IVA.
QUESITO del 22/06/2022

Questa Stazione Appaltante (SA), con richiesta parere n. 1119, aveva già evidenziato la medesima incongruità normativa riportata da un’altra SA nel quesito n. 1299, proponendone la medesima interpretazione, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal DL 76/2020 e s.m.i.. Allo scrivente, Codesto Servizio, aveva risposto indicando di rivolgersi all’ANAC per ulteriori approfondimenti in materia. Si è proceduto quindi a proporre il medesimo quesito all’Autorità Anticorruzione la quale, con Parere di funzione consultiva n. 10 del 30/03/2022 pubblicato al link https://www.anticorruzione.it/-/parere-consultivo-numero-10-del-30-marzo-2022, sembrava rimettere nuovamente tutto in capo al Servizio Supporto Giuridico del MIMS, riferendosi a quanto da esso indicato nei pareri n. 777 e 1075 ed affermando che “...si rimette quindi a Codesta Stazione Appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato”. Per quanto precede, in ragione che il predetto documento n. 10 dell’ANAC potrebbe generare confusione nonché apparire in contrasto con quanto indicato da Codesto Servizio col parere n. 1299 si chiede di confermare che, l’interpretazione in esso contenuta, sia quella la definitiva ed effettivamente attuabile, da porre al termine dell’evoluzione normativa del predetto complesso quadro giurisprudenziale. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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