Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: MEPA

B8. Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?

ACQUISITI IN ECONOMIA - MEPA
QUESITO del 08/03/2012

In riferimento alla risposta data il giorno 08/02/2012 al quesito 3915 del 30/01/2012, premesso che le ambulanze rientrano nell'elenco delle forniture e dei servizi acquisibili in economia dalla Stazione Appaltante, con la presente si chiede se è o non è possibile quindi procedere all'acquisto di una ambulanza di importo SUPERIORE a 40.000 euro tramite lo strumento Ordine Diretto da catalogo, dopo un mero confronto delle offerte presenti in Vetrina sul MEPA, senza invece espletare una procedura di cottimo fiduciario (anche tramite lo strumento RdO sul MEPA stesso) prevista per le acquisizioni in economia di importo superiore a 40.000 euro dall'art. 125 del D.lgs 163/2006 e dal Capo II del DPR 207/2010.

Mepa - Requisiti di ordine generale
QUESITO del 20/02/2013

Nel caso di ordine diretto di acquisto effettuato sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip (affido diretto per importi inferiori ad € 40.000) occorre comunque provvedere alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D. Lgs. 163/2006, prima di procedere all'affidamento della fornitura? Oppure per il fatto stesso che il fornitore sia iscritto al mepa è possibile procedere direttamente all'ordine senza effettuare alcun controllo?

Mepa - Oneri sicurezza
QUESITO del 06/02/2014

Si indice procedura di acquisto in economia tramite Me.PA. La lettera di invito dà espressamente conto del fatto che la base di gara (pari a € 37.000,00 per i servizi oggetto di affidamento) è stata indicata al netto dei costi della sicurezza dovuti a rischi interferenziali, quantificati in € 500,00 non soggetti a ribasso. Nella lettera di invito si distinguono con dovizia di particolari le due tipologie di oneri della sicurezza specificando che l’indicazione di quelli aziendali è a carico dell’impresa a pena di esclusione. L’impresa offre per i servizi un prezzo di Euro 31.500,00. Nel predisporre un ulteriore modello esplicativo dell’offerta, nell’indicare le voci di costo relative al personale, alle spese generali e all’utile e alla sicurezza aziendale riporta questi valori: 1. Pop: 26.500,00 € 2. Pol: 5.000,00 € 3. Pos: 500,00 € Il totale risulta essere 32.000,00 € quindi maggiore di 500,00€ (la cifra degli oneri della sicurezza aziendale tra l’altro coincidenti con quelli del DUVRI) dell’offerta inserita a sistema. Al seggio pare che l’impresa confonda i costi sulla sicurezza dovuti a rischi interferenziali (non soggetti a ribasso) con i costi sulla sicurezza aziendale oppure che non consideri i costi della sicurezza aziendale come costi specifici connessi con l'attività delle imprese, ma come una voce ulteriore di prezzo ulteriore rispetto a quella inserita a sistema ignorando che essi devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, unitamente alle altre voci di prezzo, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio. Si chiede, se possibile, quale sarebbe dovuto essere a vostro parere il comportamento della stazione appaltante in questa situazione nei confronti dell’impresa

Buongiorno, con la presente si chiede cortesemente un chiarimento in merito all'applicazione dell' obbligo di procedere alle acquisizioni, per servizi inferiori alla soglia comunitaria, attraverso MEPA o piattaforma regionali (Sintel x Regione Lombardia) disposto con la L.94/2012 all'art. 7 comma 2 rispetto ai servizi ricadenti nell'allegato II B del Codice dei Contratti. In attesa di riscontro si ringrazia per la collaborazione

L’articolo 1 c. 450 della L.296/2006 dispone l'obbligo per gli enti locali di utilizzo del MePA per importi tra 1.000 euro e la soglia comunitaria.L'art.1 c. 1 L.135/2012 dispone la nullità del contratto per contratti stipulati in violazione di tali obblighi. Il 28 agosto 2017 sono stati pubblicati nuovi bandi e capitolati tecnici mepa relativi ai servizi. il capitolato tecnico relativo ai “Servizi professionali, architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi, periti” prevede al paragrafo 6 i requisiti e le caratteristiche dei servizi oggetto di abilitazione corredati dai relativi cpv (sono 9 inerenti vulnerabilità sismica,anagrafica immobili, catasto stradale,catasto segnaletica). Al paragrafo 3 del medesimo capitolato sono riportati inoltre tutti i Cpv associati alla categoria che "possono essere oggetto di procedure di acquisto nell'ambito della categoria"; Si tratta di un elenco ben più corposo di quanto descritto al capitolo 6,(sono 160 cpv) che comprende in realtà tutte le tipologia di affidamento relative ai servizi tecnici inerenti l’ingegneria e l’architettura.SI RICHIEDE QUANTO SEGUE: Anche per tutti i servizi identificati dai cpv riportati nel paragrafo 3 del capitolato tecnico MePA “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” (e non presenti nel paragrafo 6) sussiste per gli Enti Locali l'obbligo di affidamento tramite MePA? Ossia, gli Enti locali per affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura hanno l’obbligo di utilizzo della piattaforma MePA pena la nullità del contratto e le sanzioni previste dal sopracitato comma 1 art.1 L.135/2012?

Quali sono le operazioni e gli atti da effettuare in ordine cronologico per l'acquisto di beni sotto la soglia di 40.000 euro? Prima la RdO sul Mepa, e scelta della Ditta? poi la richiesta del CIG? e infine la determinazione a contrarre? oppure in altro ordine?

L’utilizzo in proprio da parte di un’Amministrazione Comunale, in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di una piattaforma di e-procurement messa a disposizione da un operatore del mercato in modalità ASP (Application Service Provider) e, quindi, nel rispetto di quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la Circolare n. 2 del 24.06.2016, è idoneo a consentire il rispetto da parte della medesima Amministrazione Comunale degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 450, della L. n. 296/2006?

Con la presente chiedo Loro quanto segue: ho iniziato, come punto istruttorre, una trattativa diretta sul MEPA, che è all'esame del punto ordinante il mio dirigente (settore LL.PP.), la determinazione dirigenziale di affidamento alla ditta che ofrnirà i beni tramite ordine sul MEPA, deve essere espletata e pubblicata prima che il puno ordinante, ordini i beni sul MEPA, oppure dopo che il punto ordinante effettua l'ordine sul mEPA?

Dovrei fare un o.d.a. su mepa, vorrei capire se ho bisogno di una determina di aggiudicazione a monte e successivamente fare o.d.a., oppure fare o.d.a. e successivamente una determina di aggiudicazione con approvazione dell'.o.d.a..

L'articolo 7 comma 2 della Legge 94/2012 dispone l'OBBLIGO, per gli acquisti di forniture e servizi sotto soglia, di utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010 ( articolo abrogato da aprile 2016). L'articolo 36 comma 6 del D.Lgs.50/2016 al primo capoverso ci dice che, in merito alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture sotto soglia, le stazioni appaltanti POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico. Il successivo capoverso ci dice anche che il Ministero delle Finanze avvalendosi di CONSIP spa mette a disposizione il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Dobbiamo ritenere che oggi, dal tenore letterale della norma, l'utilizzo dei mercati elettronici è FACOLTATIVO e quindi che l'articolo 36 comma 6 ha di fatto abrogato implicitamente l'obbligo previsto all'articolo 7 comma 2 della Legge 94/2012 sopra richiamata?

Con riferimento alla MEPA per il servizio di “Gestione Post-operativa discarica comunale – 2017” per un importo di € 205.800,00, gara a procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, si sottopone a codesto ufficio il seguente quesito: la stipula del contratto telematico sul portale MEPA è sufficiente a formalizzare il rapporto o è necessario procedere all’ordinaria stipula con il concorrente aggiudicatario, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata? Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

la legge sembra obbligare le SS.AA ad utilizzare il Mepa (o altri strumenti di negoziazione elettronici), nel sottosoglia comunitario (1/M per i lavori). La S.A. può (se qualificata) procedere ad un'autonoma gara a procedura aperta anzichè ricorrere al Mepa, che rimane comunque una procedura negoziata (anche se con invito a tutti)?

Nel caso volessi fare una gara su mepa ed invitare tutti gli operatori presenti sul mepa, devo comunque pubblicare una manifestazione d'interesse sull'albo pretorio per 30 giorni?

Per l'affidamento di un servizio rientrante tra quelli architettonici e ingegneria come descritto in oggetto (CPV 71312000-8), di importo sotto soglia di € 219.000,00 Iva esclusa, si chiede se è possibile ricorrere a una RDO aperta sul MePA con i requisiti di partecipazione previsti per gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, come indicato dalle linee Guida Anac n. 1 aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018.

Nel caricamento di una gara sul Portale MEPA con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, è stato estratto, tra i 30 individuati su OG1 con estrazione casuale effettuata dal MEPA, un operatore già attivo con accordo quadro presso la Stazione Appaltante, per differente categoria di lavori (OG3). In considerazione della differente categoria, l'operatore non è stato escluso nella fase iniziale.
A conclusione della procedura di valutazione delle offerte pervenute, per un numero superiore a 10, la società operante presso la Stazione Appaltante risulta la migliore offerente avendo presentato il ribasso percentuale maggiore, comunque sotto la soglia di anomalia.
Dovendo procedere con l'aggiudicazione della gara, si chiede conferma della correttezza della valutazione con riguardo all'ammissione dell'operatore attivo per categoria differente presso la Stazione Appaltante.
Si ringrazia anticipatamente.

Qualora si effettui una procedura negoziata con RDO MEPA alla quale, preliminarmente, si è provveduto ad effettuare una manifestazione di interesse sul profilo del committente, è obbligatorio per la SA dover invitare tutti gli OE che hanno manifestato interesse oppure è facoltativo riservandosi di scegliere solo il numero minimo previsto da norma ed attingendo tra coloro che hanno risposto alla pubblicazione? Si precisa che, nel corpo di quest'ultima, si è precisato che la raccolta delle manifestazioni di interesse non è vincolante per l'AD.

Argomenti:

Desideravo chiedere se fosse ancora possibile esperire delle gare, con la vecchia modalità cartacea (buste chiuse) per alcune particolari tipologie di ricerche di mercato, tra le quali: permute (vendita di beni fuori uso in cambio di una controprestazione), affidamento di servizi a titolo non oneroso per l'AD quali affidamento della gestione della bouvette, macchine distributrici, barbera, lavanderia a gettoni. Per quanto concerne invece i servizi a titolo oneroso (acquisto di beni, servizi e lavori) è obbligatorio, sopra i 5.000 euro + IVA, il tassativo utilizzo di procedure di affidamento telematico? Oppure sussiste ancora qualche deroga?

Si chiede se sia corretto il seguente ragionamento: la manifestazione di interesse (MI) è un documento col quale si acquisiscono le candidature per l'espletamento di una successiva gara; il bando di gara è invece un documento diverso, molto più dettagliato a livello di informazioni rispetto alla MI, a seguito della pubblicazione del quale, gli OE in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare direttamente offerta alla Stazione Appaltante. In tale contesto, il BANDO MEPA, come si colloca e/o come deve essere inteso rispetto al precedente ragionamento? Se svolgo una RdO MEPA, la gara è come che avesse a priori pubblicato un bando, per quella determinata categoria merceologica, per il tramite di CONSIP che mi consente quindi di soprassedere ad un'eventuale pubblicazione di MI?

In deroga all’art.36 d.lgs.n.50/16, il DL 76/20 art.1 co.2 ha previsto – tra l’altro - l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro << fermo restando quanto previsto dagli artt.37 e 38 del codice>>.
Ciò premesso e nel richiamare il parere MIT n.649 del 21/04/2020 relativo ad analoga questione (L. 55/19 Sblocca Cantieri, art. 36, comma 2, lett. b), si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. è possibile a seguito del Decreto Semplificazione inoltrare richieste preventivi e ricevere preventivi-offerta tramite << l’utilizzo della PEC >> per affidamenti di importo da 40.000 e infra 150.000 per poi formalizzare la stipula con il miglior offerente attraverso il MEPA o altra piattaforma di negoziazione messa a disposizione da una centrale di committenza qualificata?
Tale modalità di comunicazione (PEC), ritenuto ammessa per affidamenti diretti di beni e servizi infra 40.000 euro alla luce del combinato disposto di cui alla legge n.296/06 art.1 co.450 e DL.n.95/12 art.1 co.1, è compatibile per importi da 40.000 e infra 150.000 euro con l’obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza di cui all’art.37 co.2 del codice espressamente richiamato dal Decreto Semplificazione (.. fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 …)?
2. L’utilizzo della PEC indicato nello schema procedurale di cui al punto 1 (inoltro inviti e ricezione preventivi-offerta via PEC, per poi formalizzare l’affidamento tramite piattaforma) è compatibile anche con la disciplina relativa agli acquisti di beni e servizi informatici di cui alla legge n.208/2015 art.1 co.512, caratterizzata dal provvedere “esclusivamente” tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.?
3. L’eventuale compatibilità dell’utilizzo della PEC alla vigente normativa sopra richiamata nell’ambito degli affidamenti va comunque esclusa – anche per importi infra 40.000 - nell’ipotesi di comparazione di preventivi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa considerato che non viene garantito il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica (ANAC Parere n.820 del 26 settembre 2018)?

Argomenti:

Questa SA è stata autorizzata all'uso di una carta di credito istituzionale per far fronte a minute spese urgenti e di modesto importo inferiore ad euro 1.000 +IVA, acquisita tramite convenzione CONSIP ed assegnata ad un unico responsabile. Si stava valutando la possibilità di utilizzare, per tali esigenze per il cui limite di importo il MEPA non è obbligatorio, servizi di e-commerce alternativi quali AMAZON. Sussistono però due dubbi sulla sua possibile attuazione: 1- occorrerebbe attivare AMAZON PRIME per riuscire a ricevere il bene urgente in tempi brevi; la modica spesa di euro 30 all'anno sarebbe però ampiamente recuperata del non invio del responsabile ad effettuare pagamenti per negozi. 2- occorrerebbe pagare il bene prima di riceverlo; sussistono però validi sistemi di reso e/o restituzione della somma qualora quanto acquistato non vada bene oltre a sussistere dettagliate recensioni e FAQ per ogni tipologia di materiale. Sarebbe possibile utilizzare tali sistemi? Magg. com. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Nel manuale d'uso dell'RDO MEPA viene indicato di indicare le modalità di gestione di un eventuale pari merito cosa che, effettivamente, è accaduta più volte. Al fine di evitare contestabili sorteggi o di dover lanciare nuovamente l'RDO allungando i tempi di perfezionamento della gara si chiede se sia possibile fissare una ulteriore discriminante oggettiva, antecedente i due citati passaggi, nella quale si concede la possibilità di aderire ad attività di benessere del personale tramite sobrie sponsorizzazioni che permettano ad esempio di acquisire una piccola teca per il museo, il materiale per lo svolgimento della Via Crucis oppure la realizzazione di spettacoli musicali o teatrali. L'opzione sarebbe totalmente facoltativa e verrebbe attuata solo nell'ambito delle RDO MEPA.

Argomenti:

Nel dover decidere come gestire una gara importante, quale ad esempio la completa ristrutturazione ed adeguamento a norma ai sensi del D.Lgs. 81/2008 di una palazzina, è corretto il seguente ragionamento? In considerazione del fatto che il MEPA consente di effettuare solo un RDO riferita ad un bando non contemplando RDO con bandi multipli, si effettuano tante RDO a seconda delle esigenze prospettate, in maniera conforme ai bandi MEPA esistenti (es. per opere elettriche OS30, per opere edili OG1, per opere idrauliche OS3 etc ): in sostanza per ogni esigenza conforme ad un bando MEPA si effettua un RDO interpellando le ditte qualificate in esso iscritte. È un ragionamento corretto? Magg.

Argomenti:

Il parere n. 721 sembrerebbe non proscrivere la soluzione prospettata dalla SA che quindi parrebbe attuabile qualora la stessa non se la senta di aggiudicare un'RDgggO con OE risultati a pari merito tramite un sorteggio eseguito dal RUP poiché ritenuto di possibile contestazione/ contenzioso/accesso agli atti e/o altre rimostranze che, oltre a dover essere gestite con un'ulteriore mole di lavoro, starebbero probabile causa di un ritardo nell'aggiudicazione. La soluzione del quesito n. 721 sarebbe pertanto attuabile curando però di rendere il criterio di scelta automatico ed oggettivo senza lasciar spazio a discrezionalità e tramite opzioni facilmente confrontabili, il tutto eventualmente tramite la possibile e facoltativa sottoscrizione di un modulo chiaro ed incontestabile: è corretto il ragionamento? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Nella normativa previgente l'entrata in vigore del Decreto sblocca cantieri, l'istituto dell'affidamento diretto sotto i 40.000 + IVA: poteva essere effettuato tramite l'acquisizione di un unico preventivo da ditta iscritta al MEPA per poi procedere con la stipula di una Trattativa Diretta MEPA di tale preventivo? Era necessario e/o obbligatorio formalizzarne la congruità tramite una commissione oppure si poteva procedere all'affidamento diretto immediato? Era necessario, prima di procedere alla stipula della TD MEPA, dover procedere all'acquisizione di altri preventivi oppure, in maniera ancor più gravosa, dover procedere ad una indagine di mercato anche tramite RDO eventualmente ripetuta una seconda volta per acquisire più preventivi prima di procedere alla formalizzazione dell'affidamento diretto? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Si chiede se il seguente ragionamento sia corretto: il D.Lgs. 50/16 prima dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, prevedeva già una procedura snella ed efficace per l'effettuazione degli acquisti sotto i 40.000 € + IVA, l'affidamento diretto. Pretendere che oltre i 1.000 €+IVA e fino a tale soglia si debba necessariamente effettuare un'RDO MEPA anche ripetuta finalizzata all'acquisizione di 3 preventivi non è conforme alla norma oltre ad essere causa di possibile congestione ed isteresi amministrativa con causa di danno per l'elevato impiego di risorse umane e temporali rispetto all'importo dell'acquisto. È invece conforme alla volontà del legislatore rendere le procedure per tale fascia più snelle acquisendo un preventivo o due da ditte iscritte al mepa e, col migliore, divenire ad un affidamento diretto tramite stipula di una trattativa diretta mepa.

Argomenti:

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16 e prima dello Sblocca Cantieri secondo alcune visioni normative si sarebbe comunque dovuto operare come segue nelle pratiche di acquisto: nella fascia € 1.000+IVA - 40.000+IVA effettuare sempre un RDO (o se quanto serve non è presente sul mepa una ricerca di mercato tramite PEC) da dover reiterate con un secondo esperimento qualora non si raggiungano i tre preventivi; solo il Direttore/Dirigente principale attraverso giustificata motivazione da riportare nella determina a contrarre può consentire l'aggiudicazione a seguito del primo esperimento di gara anche con meno di 3 offerte acquisite. Tale visione non è anacronistica rispetto alla volontà del legislatore che, in tale fascia, ammette anche il semplice e snello affidamento diretto? Non basta che il RUP/Responsabile Amministrativo (e non il Direttore) della pratica indichi nella lettera di invito che trattasi di unico esperimento di gara con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

La L. 190/12 ha istituito l'uso del documento in oggetto nelle pratiche d'acquisto. Questa SA ne distingue l'utilizzo nella seguente modalità: 1- pratiche sopra i 5.000 euro + IVA: allega il PI alla documentazione MEPA che l'OE dovrà presentare timbrata e firmata ai fini della presentazione dell'offerta; 2- pratiche sotto i 5.000 euro + IVA finalizzate con semplice ordinativo di spesa: al fine di evitare un'eccessiva burocrazia, atteso anche che il PI consta di almeno 5 pagine, ne riassume i concetti e gli estremi normativi nell'ordine stesso che verrà firmato per accettazione dalla ditta in calce al medesimo oppure con documento di accettazione separato. È corretto tale modo di operare? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Si chiede un chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
In particolare si chiede:
1) se la soglia dei 1000 euro indicata nel Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 sia valida, oltreché per gli acquisti, anche per i lavori;
2) in caso affermativo, se l’innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro stabilita dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia applicabile anche ai lavori.

Argomenti:

A seguito di un quesito posto da questa SA, CONSIP ha chiarito che è possibile effettuare un'RDO MEPA riferita a più bandi: occorre caricare nel carrello più schede tecniche riferite a bandi diversi, selezionarle tutte e creare l'RDO. È inoltre emerso che, in virtù della L. 120/20, il limite di euro 1 milione + IVA stabilito per i lavori è stato derogato fino al 31/12/'21. In riferimento al parere n. 758 si chiede se tra le motivazioni tecniche che consentano l'effettuazione di più RDO in luogo di una unica vi sia: 1- la necessità di dover ottimizzare le risorse disponibili implementando/ riducendo il disciplinare tecnico della RDO successiva in ragione del maggiore sconto/ maggior prezzo ottenuto dall'RDO precedente; 2- evitare che l'insorgere di un ricorso/contenzioso in uno dei lotti sia causa del "blocco" di tutti i restanti; 3- si chiede di indicare altri esempi. Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Le semplificazioni citate nel parere in oggetto si suppone siano relative ai controlli a campione fatti da CONSIP su un campione significativo di ditte iscritte al MEPA previsto dall’art. 36 co. 2 bis del D. Los. 50/16: come può la SA sapere se gli stessi sono stati fatti sull’aggiudicatario? Per rendere la gara più snella e ristretta nei termini di aggiudicazione, potrebbe l’SA richiedere ai partecipanti se tali controlli sono stati eseguiti da CONSIP con esito favorevole e, in caso di risposta affermativa procedere all’aggiudicazione dopo averne chiesto conferma a CONSIP tramite la funzione MEPA FILO DIRETTO COL PROGRAMMA? Nelle more della risposta di CONSIP, si potrebbe divenire all’aggiudicazione ragionando sul fatto che, se il controllo in parola avesse dato esito negativo, la ditta sarebbe stata estromesso dal MEPA e quindi per forza i requisiti generali sono stati positivamente verificati?

Si chiede di chiarire meglio quanto indicato col pare in oggetto: nello specifico si chiede se con l’affermazione “le verifiche dei requisiti generali possono essere omesse dalla SA facendo affidamento sulle verifiche a campione di CONSIP” significhi che, utilizzando il MEPA, piattaforma sulla quale tale Consorzio effettua gia’ verifiche su un campione significativo di OE iscritti, la SA possa semplicemente evitare di effettuare il controllo sui requisiti generali sull’aggiudicatario. Qualora così fosse, occorrerebbe obbligatoriamente chiedere all’OE se è stato oggetto di tale controllo oppure si potrebbe evitare i controlli sull’aggiudicatario iscritto al MEPA a prescindere?

Un'RdO riferita a lavori di importo complessivo inferiore al milione di euro, viene suddivisa nei seguenti tre lotti relativi ad eterogenei bandi MEPA: OG1 EDILI, OS10 IDRICO-SANITARI e OS30 ELETTRICI. Tale opzione, seppur complessa, è stata confermata come possibile da CONSIP in risposta a specifico quesito. In tale contesto, un OE iscritto a tutti e tre i bandi potrebbe teoricamente partecipare vincendoli tutti: vi sono motivi ostativi in tal senso? Oppure la SA è obbligata a limitare la partecipazione e/o l'aggiudicazione di tale azienda multiscritta a solo un numero limitato di lotti?

Elenchi operatori economici MEPA.
QUESITO del 18/01/2021

Il Codice dei Contratti ed il DL Semplificazioni indicano che, gli OE per la partecipazione alle gare sotto soglia, debbano essere individuati o tramite manifestazione di interesse oppure estrapolati da elenchi precostituiti. In quest'ultimo caso la scrivente SA ritiene che gli elenchi dagli OE presenti nei vari bandi MEPA adempiano perfettamente a tale disposto normativo ritenendo che il legislatore, con la dicitura in parola, non intendesse necessariamente ed obbligatoriamente gli OE iscritti ai soli albi fornitori delle singole SA: è corretto il ragionamento?

Nell’offerta economica presentata da una Ditta partecipante ad RDO – MEPA per l’affidamento di un servizio di manutenzione obbligatoria, alla voce “prezzo complessivo del servizio” viene riportata la cifra di € 46.501,80 (al netto IVA secondo legge), MENTRE ALLA VOCE “VALORE DELL’OFFERTA per il LOTTO 1”, VIENE RIPORTATA ( A SISTEMA), LA CIFRA DI € 20,10 (sempre al netto IVA secondo legge)!
Tale indicazione ha generato nel sistema della RDO-MEPA, a titolo di OFFERTA ECONOMICA da parte della Ditta in indirizzo, giustappunto un’offerta economica complessiva di € 20,10.
Tale indicazione, poi, ha determinato che il sistema telematico attribuisse (sempre a favore della Ditta de-quo), un punteggio-offerta-economica = 30 PUNTI (massimo raggiungibile in termini di punteggio economico) sfalsando così la graduatoria generata automaticamente dal sistema stesso!
Si richiede di sapere se tale erronea formulazione dell’offerta economica può essere oggetto di sanatoria mediante soccorso istruttorio, oppure configuri un vizio sostanziale dell’offerta, tale da non poter essere sanata.

Le semplificazioni citate nel parere in oggetto si suppone siano relative ai controlli a campione fatti da CONSIP su un campione significativo di ditte iscritte al MEPA previsto dall'art. 36 co. 2 bis del D. Los. 50/16: come può la SA sapere se gli stessi sono stati fatti sull'aggiudicatario? Per rendere la gara più snella e ristretta nei termini di aggiudicazione, potrebbe l'SA richiedere ai partecipanti se tali controlli sono stati eseguiti da CONSIP con esito favorevole e, in caso di risposta affermativa procedere all'aggiudicazione dopo averne chiesto conferma a CONSIP tramite la funzione MEPA FILO DIRETTO COL PROGRAMMA? Nelle more della risposta di CONSIP, si potrebbe divenire all'aggiudicazione ragionando sul fatto che, se il controllo in parola avesse dato esito negativo, la ditta sarebbe stata estromesso dal MEPA e quindi per forza i requisiti generali sono stati positivamente verificati?

Si chiede di chiarire meglio quanto indicato col pare in oggetto: nello specifico si chiede se con l'affermazione "le verifiche dei requisiti generali possono essere omesse dalla SA facendo affidamento sulle verifiche a campione di CONSIP" significhi che, utilizzando il MEPA, piattaforma sulla quale tale Consorzio effettua gia' verifiche su un campione significativo di OE iscritti, la SA possa semplicemente evitare di effettuare il controllo sui requisiti generali sull'aggiudicatario. Qualora così fosse, occorrerebbe obbligatoriamente chiedere all'OE se è stato oggetto di tale controllo oppure si potrebbe evitare i controlli sull'aggiudicatario iscritto al MEPA a prescindere?

Si chiede se sia corretta la seguente interpretazione relativa alla corretta applicazione dello stand still: 1- non si applica per tutte le procedure sotto soglia comunitaria a prescindere che le stesse siano svolte col MEPA o meno; 2- non si applica per le procedure sopra soglia comunitaria gestite con mercati elettronici oppure sistemi dinamici di acquisizione quali lo SDAPA gestito da CONSIP; 3 - si applica alle procedure sopra soglia non gestite da mercati elettronici oppure da sistemi dinamici di acquisizione. È corretta l'interprerazione?

Quanto espresso dai pareri n. 843 e 845, rappresenta una notevole semplificazione per le SA poiché i controlli in parola, hanno spesso tempistiche di perfezionamento che non si coniugano con le reali esigenze di chi ha manifestato la necessità dell'acquisto. Tale possibilità, messa a sistema con quanto indicato dal parere n. 820, potrebbe consentire alla SA di effettuare quanto in oggetto anche per le pratiche di acquisto sotto gli euro 5.000 + IVA evase tramite semlice ordinativo, qualora gli OE vengano estrapolati dagli elenchi dei bandi MEPA? A parere della SA scrivente il ragionamento sarebbe percorribile. Magg. Filippo STIVANI

Al fine di meglio comprendere il principio posto alla base del ragionamento di cui al parere in oggetto, si chiede se il seguente ragionamento sia corretto prendendo in esame anche quanto indicato dall'art. 36 co. 6-ter del Codice: qualora un mercato elettronico quale ad esempio il MEPA possegga sistemi di pre qualificazione degli OE così come avviene per l'iscrizione ai suoi bandi, vale il principio dei controlli sui requisiti generali in toto posti in capo al gestore della piattaforma e la SA non ha l'onere di effettuarli a prescindere che i controlli siano espressamente verificati o meno; nel caso in cui il mercato elettronico in questione non abbia invece alcun sistema di pre qualificazione degli OE, quale ad esempio potrebbe essere l'ASP provider della stessa CONSIP, gli oneri dei controlli in parola sull'aggiudicatario ricadono sempre sulla SA. È corretto il ragionamento?

La legge 296/2006 ha stabilito l’obbligo delle amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 €, del ricorso al MEPA. Ai sensi del DL n. 95/2012 “i contratti conclusi in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. Per i servizi di ingegneria e architettura, l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto tuttavia che, nei casi di affidamento diretto e procedura negoziata, l’affidamento avvenga selezionando gli operatori economici, “sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”. Il comma 6 delloo stesso articolo prevede poi che per lo svolgimento delle procedure sotto soglia le stazioni appaltanti “POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”. L’utilizzazione di elenchi ed indagini di mercato per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura è espressamente prevista anche dalle Linee guida n. 1 dell’ANAC, al punto 1.1..
Premesso quanto sopra si chiede se, per l’affidamento con procedura negoziata dei servizi di ingegneria ed architettura, sussista la facoltà di ricorrere in alternativa al MEPA o ad elenchi formati mediante piattaforma telematica (a prescindere dalla verifica della disponibilità dei servizi stessi nell’ambito delle categorie merceologiche del MEPA), oppure se il ricorso al MEPA costituisca sempre, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 95/2012, obbligo della stazione appaltante, derogabile solo in caso di verificata indisponibilità della specifica categoria merceologica del servizio sul mercato elettronico.

Si chiede se quanto in oggetto sia applicabile a far data dal 20/05/2017, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 56/17 Correttivo al Codice degli Appalti. Si precisa che l'interpretazione autentica della norma in parola non è affatto semplice e, prima dei chiarimenti forniti coi pareri n. 843 e 845, non si era a conoscenza della grande portata innovativa di tale semplificazione. Con l'occasione si chiede altresì se, la stessa, sia attuabile a prescindere dalla procedura su MEPA utilizzata ovvero RdO oppure Trattativa Diretta. Magg. Filippo STIVANI.

Qualora la Stazione Appaltante (SA) esperisca una procedura di affidamento di valore inferiore alla soglia comunitaria, mediante l’utilizzo di strumenti telematici (il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” - MEPA - di CONSIP S.p.A.), i controlli sui requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla Società aggiudicataria devono essere sempre eseguiti dalla SA stessa, con la sola eccezione data dall’eventuale presenza, sulla medesima piattaforma telematica di negoziazione, di evidenze documentali che comprovino l’avvenuta verifica dei prefati requisiti (ex. art. 80) da parte del gestore della piattaforma (nel caso del MEPA, la CONSIP) durante le attività di “controllo a campione” delle dichiarazioni presentate dalla prefata Società aggiudicataria per la permanenza nelle categorie/lotti dei bandi per cui viene richiesto l'abilitazione ovvero il rinnovo. Tale interpretazione, a parere dello scrivente, appare in linea con la vigente formulazione dell’art. 36 commi 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 50/2016, come confermata dal parere del MIT n. 542 in data 16/09/2019. In nessun caso, sempre a parere dello scrivente, appare plausibile che la SA possa prevedere la mera “supposizione” degli avvenuti controlli (ex. art. 80) da parte del gestore del MEPA, senza aver avuto effettivo riscontro documentale del regolare accertamento eseguito (nonché della data di esecuzione dello stesso). Per quanto sopra, si ritiene corretto affermare che la SA dovrà sempre effettuare i controlli sui requisiti di ordine generale ex. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Società aggiudicataria di una procedura di affidamento sotto soglia comunitaria sul MEPA, ovvero dovrà verificare l’effettiva presenza di evidenze documentali del “controllo” eseguito sulla Società aggiudicataria da parte del gestore della piattaforma?

RDO MEPA - STIPULA CONTRATTO
QUESITO del 26/03/2021

Si chiede se la stipula MEPA, utilizzata a conclusione delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria effettuate tramite RdO, sia configurabile in una delle tre forme di conclusione citate nel parere in oggetto e, in particolare, nella sottoscrizione del contratto in modalità elettronica. Qualora fosse inquadrata in tale fattispecie, la stipula MEPA consentirebbe di concretizzare in maniera semplice ed efficace un contratto, evitando alla SA ulteriori aggravi burocratici quali la sottoscrizione di un'ulteriore ordinativo e/o scrittura privata da stipulare anch'esse in forma digitale/elettronica: è quindi sufficiente la sola stipula MEPA? Magg. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Il Comune ha approvato con determina dirigenziale previo avviso pubblico, la formazione di un elenco di professionisti per l'anno 2021 da consultare per l'affidamento di servizi tecnici.
L'ufficio competente ha trasmesso la richiesta di offerta tramite trattativa diretta MePA ad un solo operatore economico (società di ingegneria) iscrittosi come singolo operatore economico nel suddetto elenco al quale affidare direttamente un servizio di progettazione.
L'operatore economico contattato ha risposto alla Trattativa diretta MePA formulando offerta non come operatore singolo bensì come RTP formata dalla società medesima, da altro professionista iscritto nell'elenco come singolo operatore già destinatario di altri incarichi (conclusi) e da giovane professionista NON iscritto nell'elenco professionisti.
Pertanto si chiede si sapere se nell'AFFIDAMENTO DIRETTO:
1-Può l'operatore economico contattato, trasmettere l'offerta come RTP e non come operatore singolo modificando lo stato di iscrizione nell'elenco?
2-In caso di risposta affermativa al primo quesito, può l'operatore economico contattato, formare un RTP con un soggetto non iscritto nelle'elenco?
3-In caso di risposta affermativa al primo quesito, per il principio di ROTAZIONE può l'operatore economico contattato, formare RTP con un professionista già destinatario di altro incarico (concluso)?

Si chiede se la FAQ ANAC relativa all'argomento in oggetto, tuttora pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorita, sia ancora in vigore nella parte in cui viene indicato, relativamente all'obbligo di utilizzo di tale sistema a far data dal 01/01/2014, per gli importi di appalti di lavori, servizi e forniture superiori ad euro 40.000 + IVA che, lo stesso, opera "con esclusione di quelli svolti attraverso procedure gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali". Magg. Filippo STIVANI.

Con parere 876 vengono rese in sostanza inapplicabili le utili, snelle e celeri semplificazioni di cui ai pareri 842, 843 ed 845. CONSIP, in una permanente FAQ alla sezione abilitazione/ammissione ai mercati telematici indica che, i controlli a campione sui requisiti generali, vengono effettuati sugli operatori economici (OE) iscritti al MEPA con cadenza trimestrale oppure su segnalazione. Al fine di poter fruire delle predette importanti agevolazioni è intendimento di questa Stazione Appaltante (SA) segnalare a CONSIP, tramite PEC o FILO DIRETTO COL PROGRAMMA, di effettuare i controlli sull'aggiudicatario di una gara MEPA al fine di raggiungere, con l'invio di tale comunicazione, l'evidenza documentale richiesta nel parere 876 ed obbligando così CONSIP ad eseguire gli stessi sull'OE comunicato, qualora non già effettuati trimestralmente, in qualità di responsabile della piattaforma telematica ai sensi dell'art. 36 co. 6 bis del Codice. La SA, con quest'unica snella comunicazione inviata solo a CONSIP in luogo delle molteplici inviate agli Enti adibiti ai controlli e/o dell'attivazione dell'AVCPASS (facoltativo nell'uso del MEPA), indicherà altresì che: al fine di non bloccare e/o ritardare la pratica d'acquisto, si darà corso all'immediata esecuzione con relativa stipula MEPA; qualora non si riceva alcun riscontro, il controllo verrà ritenuto già eseguito nei trimestri precedenti da CONSIP e/o positivamente eseguito ex novo e/o favorevolmente superato dall'OE; in caso invece di ricezione di un'eventuale comunicazione di esito negativo da parte di CONSIP, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e relativa stipula MEPA, disponendo il mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori o per l'esecuzione delle prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'Esecuzione. Magg. Filippo STIVANI.

Nell'impostare una gara sotto soglia comunitaria tramite RdO MEPA ai sensi della L.120/20 Semplificazioni e s.m.i. come sarebbe più corretto indicare la stessa nella documentazione amministrativa? Come procedura negoziata senza pubblicazione di bando oppure come procedura negoziata? Ad avviso di questa Stazione Appaltante, pur avvalendosi della legge in parola e non pubblicando quest'ultima materialmente alcun bando specifico, la gara sarebbe da inquadrare come procedura negoziata poiché il MEPA, prevede l'iscrizione a bandi di qualificazione suddivisi in specifiche sotto-categorie alle quali, gli OE, devono obbligatoriamente aderire per poter essere invitati (Es. Bando beni veicoli per la mobilità suddiviso in veicoli speciali, imbarcazioni, biciclette, veicoli ad alimentazione ordinaria etc.). È corretto il ragionamento?

Qualora in un'RdO MEPA suddivisa in lotti, ne vengano aggiudicati solo alcuni ed il valore complessivo di quello/quelli non aggiudicati sia inferiore alla cifra limite prevista dalla L.108/21 per l'affidamento diretto, può la Stazione Appaltante avvalersi di tale procedura semplificata per assegnare il/i lotto/lotti andati deserti? Oppure è obbligata a dover effettuare un secondo esperimento di procedura negoziata, sempre tramite RdO MEPA, al fine di poterlo/poterli aggiudicare?

Sulla GURI n. 258 del 26/10/2021, è stato pubblicato il DM n. 148/2021 per la digitalizzazione degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 50/2016. Una Stazione Appaltante che per gli acquisti di beni, servizi e lavori sopra agli € 5.000 + IVA ed entro la soglia comunitaria utilizza già esclusivamente solo il MEPA in tutte le sue forme ossia ODA, Trattative Dirette (sia per formalizzare affidamenti diretti puri che mediati eseguiti, questi ultimi, col migliore operatore economico offerente a seguito dell'acquisizione di due o più preventivi quale best practice) ed RdO, rispetto a tale norma, quali adeguamenti o modifiche procedurali deve adottare? Per quanto riguarda invece i micro-acquisti al di sotto degli € 5.000 + IVA, per i quali l'utilizzo del MEPA non è obbligatorio, è possibile continuare a formalizzare gli stessi con uno scambio di comunicazioni tramite email oppure PEC, per l'invio dell'ordinativo di spesa all'azienda e successiva ricezione della sua accettazione? Oppure per tali pratiche si dovranno adottare differenti metodologie?

Con riferimento al combinato disposto dell'art. 37 c. 1 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii ed art. 1, comma 450, della L. 296/2006 ed all'art. 3 del Codice dei Contratti con riferimento alle definizioni utilizzate, si chiede se l'obbligo di utilizzo dei mercati elettronici per contratti di importi superiori ai 5.000,00 euro è intendersi anche con riferimento ai lavori ed ai servizi di ingegneria ed architettura oppure sono esclusi.


Offerta economica errore materiale
QUESITO del 18/11/2021

Nell'ambito di una RdO su MePA, la Stazione Appaltante richiedeva di compilare modulistica predisposta riportando offerta economica, costi della sicurezza e costi della manodopera. In tale contesto un Operatore Economico ha inserito nel documento offerta economica generata dal sistema un valore irrisorio risultante da errata (digitazione della virgola al posto del punto separatore nettamente inferiore ai costi della sicurezza. La Stazione Appaltante giunge a conclusione che trattasi di errore materiale in quanto nel modello predisposto dalla SA è riportato corretto un valore dell'offerta coerente. Si chiede se si condivide tale ragionamento

A seguito dell'indizione di una procedura di gara capita talvolta che, le ditte invitate, affermino di aver individuato altri operatori economici (OE) coi quali costituire un RTI che soddisfi i requisiti richiesti per la partecipazione ma, non sapendo se saranno aggiudicatarie, non vogliono impiegare tempo e risorse per istituirlo ufficialmente. Ne consegue che, tali OE, richiedono di poter partecipare come RTI costituendo, facendo riserva di stipulare l’atto pubblico o la scrittura privata autentica che formalizzi il mandato di conferimento, dalle mandanti alla mandataria capogruppo, soltanto qualora aggiudicatarie. La norma consente tale opzione, ma non è ben chiaro che cosa debba allegare il costituendo ATI per poter partecipare alla gara: è sufficiente che tutte le imprese costituende sottoscrivano una dichiarazione congiunta in carta libera (senza formalizzazioni notarili e quindi priva di costi) nella quale dichiarino di impegnarsi a costituire con immediatezza l'RTI in caso di aggiudicazione? In tale ipotesi poiché il mandato non risulta ancora formalmente conferito, l’offerta di gara deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutte le imprese? In quest'ultimo caso qualora si utilizzi il MEPA, sulla cui piattaforma è stata invitata la sola capogruppo che dovrà caricare l'offerta a sistema come singolo OE, può la stessa eseguire tale operazione, corredando la documentazione amministrativa (e non necessariamente l’offerta) di uno specifico allegato, dal quale si evinca che tutte le aziende costituendi l'ATI concordano sull'offerta presentata? In caso di risposta affermativa, tale documento, può essere la medesima dichiarazione congiunta, implementata di un’attestazione di concordanza sull'offerta presentata, da parte degli OE futuri mandanti? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Nell'utilizzare l'RdO MEPA quale semplice strumento di richiesta preventivi, come indicato nel parere in oggetto, una volta ottenuti questi ultimi è possibile finalizzare l'affidamento diretto stipulando direttamente l'RDO stessa col miglior offerente? In altri termini, stipulando l'RDO in parola è concretizzato, definito e quindi concluso l'affidamento diretto "mediato" effettuato a seguito di acquisizione di preventivi?

Leggendo la news pubblicata sul sito CONSIP " Acquisti per il PNRR: aggiornati i bandi del Mercato elettronico della PA (MEPA)" al link: https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/acquisti-per-il-pnrr-aggiornati-i-bandi-del-mercato-elettronico-della-pa-mepa
sembra che una possibilità per gli Enti non capoluogo sia quella di utilizzare la piattaforma non solo CONSIP con adesione a convenzioni quadro, ma addirittura il canale MEPA.
Questo consentirebbe di ovviare al problema delle centrali di committenza per gli interventi PNRR per i piccoli comuni e in generale per i comuni non capoluogo: in sostanza sembra che i singoli Comuni anche non capoluogo potrebbero gestire procedure di affidamento di servizi (di progettazione) e di lavori in autonomia tramite MEPA.
E' corretto?
grazie

Le Stazioni Appaltanti (SA) in caso di utilizzo del MEPA, per quanto concerne il possesso dei requisiti generali degli operatori economici (OE) in esso iscritti, possono avvalersi delle semplificazioni connesse alla previa verifica già svolta da CONSIP (cfr. parere n. 842): le verifiche dei requisiti generali, possono infatti essere omesse dalla SA, facendo affidamento sulle verifiche a campione di CONSIP (cfr. parere 843). Nello specifico, il comma 6 bis dell'art. 36 del Codice, recita: "Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli OE nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione, verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici (...)"; quindi, per quanto riguarda i mercati elettronici, per ogni OE che si vuole iscrivere in un bando previsto dal mercato elettronico di riferimento, è il titolare della piattaforma che svolge i controlli ex art. 80 . In sintesi, la singola SA, ha mera facoltà di compiere propri controlli (cfr parere n. 845). Per quanto precede si chiede se, ogni qual volta l'SA decida di avvalersi di tale semplificazione, sia obbligata o meno a doverlo espressamente indicare negli atti amministrativi di gara, quali ad esempio la determina a contrarre o atto equivalente di cui all'art. art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e/o nel provvedimento/determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 54 del Codice. Ten. Col. Filippo STIVANI.

finalizzando l'applicazione delle leggi di conversione dei due "decreti semplificazione" agli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, (lettera b), in particolare) e l'acquisizione dei previsti n. 3 preventivi (per i lavori) o la consultare almeno 5 operatori economici .... etc. (per servizi e forniture), nasce il seguente dubbio: i preventivi oggetto di comparazione devono essere necessariamente acquisiti tramite pec/e-mail/altro, oppure possono essere ricercati, sul MEPA, attraverso l'attivazione di molteplici e contestuali "Trattative Dirette" , rispettivamente verso ogni singola ditta consultata e poi affidare all'operatore che ha prodotto il preventivo più congruo?
In considerazione che il citato strumento "Trattativa Diretta" permette di acquisire preventivi (in quanto tali, meramente esplorativi/non impegnativi e scevri dal generare aspettative, titoli o pretese) sulla base di valorizzazione e condizioni/capitolati/specifiche tecniche dettate dalla stazione appaltante e, soprattutto, in valutazione della sua garanzia di massima trasparenza, non permettendo di vedere l'esito della Trattativa in corso prima che sia estinto il fissato termine di scadenza (solo dopo tale momento è possibile accedere al dato e verificare se la trattativa è andata deserta o se ha avuto positivo riscontro; in tale caso prendere conoscenza delle condizioni economiche preventivate).
E' ammissibile/corretto procedere nel modo descritto, cioè avviando molteplici e contestuali Trattative Dirette - identiche sia nel contenuto che nel termine esatto di scadenza - e, solo previa visione di tutti i preventivi procedere all'affidamento con il miglior offerente.

In riferimento al parere n. 1226 si evidenzia che, come indicato da CONSIP sul proprio portale alla sezione supporto/FAQ, lo stesso effettua sistematici controlli periodici sugli operatori economici (OE) iscritti al MEPA, attivandoli anche su specifica segnalazione da parte delle Stazioni Appaltanti (SA), in riferimento a casi sospetti. Addirittura viene svolto un controllo sugli OE aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 nei confronti dei quali, l'ammissione al MEPA, viene accettata solo se in presenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010. Una ditta non più in possesso dei requisiti, inibita da CONSIP ad operare sul MEPA, la si individua agevolmente consultando l'elenco dei propri OE "preferiti" alla voce "stato", alla quale viene associata la dicitura "sospesa". Le aziende "sospese", al pari di quelle che non hanno mai ottenuto l'abilitazione per carenza di requisiti, scompaiono dal portale divenendo non invitabili alle procedure telematiche. In sintesi il sistema, tramite la possibile verifica degli OE preferiti "sospesi" non più idonei, aggiornata in tempo reale da CONSIP, appare offrire una sufficiente garanzia per poter applicare quanto indicato dai pareri n. 842, 843 ed 845, concretizzando un'importante semplificazione dell'iter burocratico amministrativo oltre che una sensibile contrazione dei tempi di conclusione del procedimento. Si chiede se tale ragionamento sia condivisibile. Ten. Col. Filippo STIVANI.

La Stazione Appaltante (SA), per la verifica dell'attestazione SOA attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del concorrente, non deve compiere alcun controllo in merito se non quello di accertare, mediante accesso al sito ANAC, l'esattezza di tale documentazione. Per quanto concerne invece i lavori o i singoli lotti prestazionali di un'opera più complessa, di importo inferiore agli € 150.000 + IVA, come può l'SA operare altrettanto celermente la verifica del possesso dei requisiti di ordine economico e tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010? Sulla piattaforma MEPA ad esempio è presente, nel passaggio n. 4 denominato "inviti dei fornitori", la specifica sezione denominata "dettagli informativi relativi al fornitore" nella quale viene evidenziato che, l'operatore economico, può partecipare agli appalti di lavori pubblici per una determinata categoria, entro l'importo di € 150.000 + IVA poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla predetta norma: è sufficiente effettuare tale verifica su MEPA? In caso contrario, cosa deve di preciso verificare l'SA ed eventualmente tramite quale piattaforma? Ten. Col. Filippo STIVANI.

La scrivente Stazione Appaltante (SA), rientra tra le amministrazioni centrali e periferiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/01 rispetto alle quali, la Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/06) all'art. 1, co. 450 impone l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi d'importo superiore ad € 5.000 + IVA ed entro la soglia comunitaria + IVA, dell'utilizzo del MEPA indicato all'art. 328, co. 1 del Regolamento di cui al DPR n. 207/10 (l’e-procurement gestito da CONSIP e non altri mercati elettronici). Questa SA utilizza il MEPA per tutte le esigenze, compresi i lavori ed i servizi di architettura e ingegneria, sfruttando gli elenchi di operatori economici (OE) gestiti da CONSIP. Questi ultimi, operano a tutti gli effetti come un albo fornitori poiché: 1 - sono ripartiti in beni, servizi e lavori, ciascuno dei quali viene suddiviso in categorie merceologiche, corrispondenti a specifici bandi; 2 - per ognuna di esse è possibile effettuare un'estrapolazione excel, tramite la quale poter filtrare gli OE per regione, provincia e tipologia d'impresa; 3 - per i lavori, i bandi corrispondono alla precipua categoria SOA e, nel passaggio n. 4 dell’RdO denominato "inviti dei fornitori", sussiste addirittura una sezione denominata "dettagli informativi relativi al fornitore", in cui appare il livello e le categorie SOA possedute dall’OE oppure la sola abilitazione ad operare entro gli importi di cui all'art. 90 del DPR 207/10. In tale contesto, perché l'SA dovrebbe impiegare risorse umane e temporali nel dover istituire un ridondante albo fornitori che funzionerebbe in maniera del tutto analoga agli elenchi MEPA, ma avrebbe l’onere di dover essere catalogato, gestito e periodicamente aggiornato con costi a carico della stessa? In un'ottica di contenimento della spesa pubblica, stante l'obbligo all'utilizzo del MEPA indicato in premessa, si potrebbero utilizzare solo ed esclusivamente gli elenchi OE gestiti da CONSIP, non istituendo alcun albo fornitori? Ten. Col. Filippo STIVANI

Argomenti:

Con parere n. 1153 è stato chiarito che, entro le fasce di importo che consentono l'affidamento diretto, è possibile richiedere preventivi anche tramite MEPA o altro mercato elettronico, a seguito dei quali seguirà una trattativa diretta. In tale contesto, non ne conseguirà l'attivazione di un procedimento di gara (cfr. Consiglio di Stato, 23/04/2021, n. 3287) e l'intera procedura non sarà inquadrata come procedura negoziata bensì come affidamento diretto, nozione che dovrà essere ben evidenziata all'interno della determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del Codice. Con successivo parere n. 1198 è stato altresì chiarito che, qualora venga utilizzato lo strumento dell'RdO MEPA per la richiesta di preventivi finalizzati ad un successivo affidamento diretto la stessa, una volta avviata, si potrà perfezionare con relativa stipula. Tutto ciò premesso si chiede se sia analogamente consentito, sempre entro i limiti d’importo di cui all'art. 36 comma 2 lettera b del Codice, così come modificato dalla L. 108/21 Semplificazioni-bis e previa evidenza nella determina a contrarre, utilizzare lo strumento della Trattativa Diretta MEPA trasmessa contemporaneamente a più operatori economici quale mera raccolta di preventivi e finalizzata ad un successivo affidamento diretto. La Stazione Appaltante, a seguito della predetta operazione, si riserverebbe di premere il pulsante "accetta" nei confronti del miglior preventivo ricevuto, effettuandone la successiva stipula (perfezionando in tal modo l'affidamento diretto) e premendo invece il pulsante "rifiuta" nei confronti degli altri preventivi ricevuti indicando, alla voce "motivazione del rifiuto" che trattasi di preventivo risultato meno conveniente. Sarebbe possibile effettuare tale procedura che, a livello operativo, risulterebbe più semplice d’attuare poiché composta da un unico semplice passaggio, rispetto ad una più articolata RdO MEPA che, di distinti passi procedurali, ne prevede non meno di sei? Ten. Col. Filippo STIVANI.

La legge in oggetto aveva introdotto, per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, l'obbligo al ricorso delle convenzioni CONSIP a prescindere dal valore stimato dell’appalto ossia anche per importi minimali, inferiori ad € 1.000 + IVA. L’autorizzazione all’approvvigionamento in deroga a tale norma, avrebbe dovuto provenire dall’organo di vertice amministrativo e solo per beni non disponibili o non idonei o solo in casi di necessità ed urgenza motivati. Secondo una visione più permissiva per convenzioni CONSIP, dovevano intendersi anche gli strumenti di acquisto e di negoziazione quali il MEPA, messi a disposizione dalla predetta centrale di committenza. Si chiede se ad oggi tale stringente norma sia stata superata e se quindi, anche per i beni e servizi in parola, si possa operare: 1 - fuori MEPA al di sotto di € 5.000 + IVA; 2 - tramite l'uso di carta di credito istituzionale, normata dal regolamento interno delle spese urgenti economali, per i piccoli importi entro gli € 1.000 + IVA. Ten. Col. Filippo STIVANI.

In ambito Difesa le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia si svolgono, di norma, tramite l’utilizzo del MEPA col seguente iter: 1 - il Direttore (Dirigente di 1^ fascia), valutata la richiesta pervenuta dall'Unità Organica interessata, autorizza la spesa tramite l'emissione di un Atto Autorizzativo (Determina a contrarre) col quale indica il costo massimo, la procedura da seguire ed individua nel Capo Servizio Amministrativo (CSA) il responsabile della fase di affidamento (RP) mentre in un altro soggetto, il responsabile dell’esecuzione contrattuale; 2 - il CSA (Dirigente di 2^ fascia) o un Punto Istruttore dislocato presso un Reparto dipendente, effettua materialmente l'RdO MEPA; 3 - nel caso di procedura svolta tramite OEPV, una commissione analizza le offerte e stila un verbale, proponendo l'aggiudicazione al miglior offerente; 4 - il Dirigente di cui al punto "1" vi appone direttamente un visto di approvazione oppure avvalla la proposta con atto separato; 5 - il CSA sintetizza poi l'iter eseguito, tramite l’emissione di un Atto Dispositivo (Determina di aggiudicazione) indicando la spesa consolidata e procedendo alla stipula dell'RdO MEPA. Tutto ciò premesso si è dell'avviso che, nel caso di gara svolta invece al prezzo più basso, trattandosi di una mera verifica matematica delle offerte pervenute ed in ragione degli automatismi procedurali tracciati messi a disposizione dal sistema il CSA/RP, avvalendosi eventualmente del punto istruttore fino all’aggiudicazione provvisoria, possa procedere direttamente a perfezionare le successive fasi di aggiudicazione definitiva e stipula finale, senza dover obbligatoriamente impiegare la commissione (punto 3) E SOPRATTUTTO SENZA DOVER EFFETTUARE UNA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AL DIRETTORE (punti 3 e 4). Si è altresì dell'avviso che, tale ragionamento, valga a maggior ragione nel caso di affidamenti diretti svolti tramite MEPA. Si chiede un autorevole parere in merito. Ten. Col. Filippo STIVANI.

In esito a quanto indicato col parere in oggetto si chiede se, poiché il sistema informatico del MEPA fornisce già un tracciamento e report su tutte le fasi della procedura, nel caso del criterio del minor prezzo (non essendovi giudizi discrezionali ed una commissione giudicatrice che formalizzi un verbale con proposta di aggiudicazione) sia possibile, al fine di accelerare e rendere più snelle le procedure, redigere la proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle seguenti modalità: 1 - in caso di RdO MEPA, effettuare la stampa dell'esito finale della fase denominata dal sistema "aggiudicazione provvisoria", contenente la graduatoria delle offerte pervenute e facendovi apporre in calce, dall'organo competente della Stazione Appaltante (SA) per l'approvazione, un semplice "visto si approva" con data e relativa firma; 2 - in caso di Trattative Dirette multiple, finalizzate all'acquisizione di preventivi per un successivo affidamento diretto, effettuare la stampa delle singole offerte pervenute facendo apporre, dall'organo competente della SA per l'approvazione, un semplice "visto si approva" con data e firma apposte in calce alla migliore proposta ricevuta. Tali modalità semplificate, operativamente più celeri rispetto al dover materialmente redigere una lettera di proposta di aggiudicazione in cui ricopiare le informazioni già presenti su MEPA, permetterebbe di conseguire un tangibile risparmio temporale in termini di forza lavoro da parte del personale addetto alla gestione delle pratiche d'acquisto, oltre all’eliminazione dei rischi derivanti da un’errata copiatura e/o refusi. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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A seguito di un’analisi effettuata consultando il nuovo servizio "Wiki" di Acquisti in rete, è emerso che tutti gli strumenti d’acquisto messi a disposizione da CONSIP, forse in ragione del fatto che la piattaforma è conforme alla normativa vigente, permetterebbero di effettuare la stampa della schermata del passaggio in cui è contemplata la “PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE”. Nello specifico, tale documentazione, risulterebbe reperibile alle seguenti fasi indicate su “Wiki”: 1 – “Aggiudicazione provvisoria e graduatoria” di cui ai punti n. 7.3.4 dell’RdO Semplice, n. 9.3.6 dell’RdO Evoluta e n. 6 delle Gare sopra soglia svolte tramite ASP; 2 - “Esame offerte” di cui ai punti n. 7.3 del Confronto tra preventivi e n. 5.3 della Trattativa diretta nella cui schermata il sistema chiede di scegliere, in maniera molto simile ad una proposta di aggiudicazione, se accettare o rifiutare l’offerta; 3 - “Proposta di Aggiudicazione” di cui al punto n. 8.8 delle Gare sopra soglia svolte tramite SDAPA. Tutto ciò premesso si chiede se, la proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, preveda o meno una specifica forma alla quale doversi attenere. Qualora non sussista alcun obbligo in tal senso si chiede altresì se, le modalità semplificate argomentate nella richiesta di parere n. 1334, possano essere adottate dalla Stazione Appaltante per tutte le predette modalità d’acquisizione ovvero debbano essere limitate a quelle sotto soglia comunitaria. Ten. Col. Filippo STIVANI.

La nuova piattaforma del sistema Acquisti in Rete, nell’ambito degli acquisti sotto soglia effettuati tramite MEPA, ha introdotto alcune significative novità connesse alla stipula, riscontrabili alla sezione di assistenza “Wiki”. Nello specifico: 1 – per quanto concerne la Trattativa Diretta (TD) ed il Confronto di Preventivi (CdP), il sistema non genera più alcun documento di stipula automatico ma occorre che, la Stazione Appaltante (SA), ne carichi sempre uno proprio; 2 – nelle RdO semplici ed evolute, il sistema consente invece di scegliere se stipulare tramite un documento generato dal sistema oppure uno redatto in proprio dalla SA; 3 – in tutti e quattro i predetti casi, occorrerà comunque caricare sempre il documento di stipula firmato digitalmente in piattaforma; l’Operatore Economico riceverà però solo una “notifica di stipula effettuata a sistema”, senza ricevere in automatico alcun documento che dovrà invece essere trasmesso attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-sistema (Es.: tramite PEC). Tutto ciò premesso si chiede: 1 – se per le procedure svolte tramite TD e CdP entro i limiti d’importo stabiliti dalla L. 108/21 per gli affidamenti diretti (€ 139.000 + IVA per beni e servizi ed € 150.000 + IVA per i lavori) sia possibile utilizzare, quale documento di stipula redatto dalla SA da allegare su MEPA, la più snella e semplice lettera di ordinazione/ordinativo di spesa; 2 – quale documento di stipula (alternativo a quello generato automaticamente dal sistema) tra lettera di ordinazione/ordinativo di spesa, scrittura impegnativa e scrittura privata sia invece più corretto utilizzare, nell’ambito delle procedure negoziate sotto soglia d’importo superiore all’affidamento diretto, svolte tramite RdO semplice o evoluta. Ten. Col. Filippo STIVANI.

In relazione all'oggetto, codesto Ministero, con Parere 843/2021, ha fornito, con estrema sintesi, un indirizzo operativo al riguardo dei "controlli", ovvero, si riporta testualmente, "Le verifiche dei requisiti generali possono essere omesse dalla S.A. facendo affidamento sulle verifiche a campione di CONSIP". Nel richiamare il comma 6-ter dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici, l'ultimo paragrafo cita "la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis". Ora, nonostante esplicitamente sollecitata, Consip non ha mai fornito una modalità (flag o altro) che consenta di attivare il principio di economicità del procedimento amministrativo, cioè non duplicare i controlli ex art. 80 qualora questi siano già stati effettuati da Consip medesima. Quindi, a modesto parere dello scrivente, il principio ispiratore del legislatore, che con il citato comma 6-ter sollecitava non la riduzione dei controlli ma una condivisione di responsabilità, di "compiti", fra Consip e amministrazioni aggiudicatrici, in assenza di un atto operativo di Consip medesima risulta disatteso. In questo contesto, la risposta fornita dal MIMS con il Parere 843/2021 come deve essere correttamente interpretata dalle SA per contemperare l'esigenza di accertare il rispetto dei requisiti ex art. 80 con l'inutile duplicazione delle attività di verifica, considerando che Consip non fornisce riscontro su quali OE siano stati oggetto di verifica? Si ringrazia.

Col parere n. 1390 è stato indicato che l'SA, nell'effettuare i controlli sui requisiti generali sull'aggiudicatario (in realtà di competenza di CONSIP), debba dare prevalenza alla certezza dell'affidabilità dell'OE iscritto al MEPA. Si ritiene che, tale condizione, possa essere con immediatezza accertata acquisendo copia delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice in quanto indice di affidabilità poiché rilasciate da organismi accreditati e valide addirittura per l'abbattimento del deposito cauzionale definitivo. Tale modalità, qualora possibile, renderebbe celeri le procedure di aggiudicazione rese lente soprattutto in ragione dei controlli in parola: per rispondere alla PEC trasmessa dalla SA infatti l'AdE impiega circa 25 gg, il Tribunale 30 gg, mentre il controllo sulla regolarità dei diversamente abili, essendo diverso per ogni regione o addirittura provincia, risulta ogni volta di critica gestione (oltre a non essere nemmeno previsto dal sistema Avcpass). In sintesi una SA, dei 60 gg resi disponibili dalla L.108/21 per una pratica di affidamento diretto, più della metà li impiega per gestire i controlli. Un'alternativa sarebbe quella di acquisire anche per le procedure di modesta entità, in luogo dello SMART CIG un CIG SIMOG (che richiede 30 minuti ogni volta per essere acquisito e successivamente perfezionato) per poter attivare l'Avcpass (anch'esso di difficile gestione), aggravando però oltremodo tutte le pratiche d'acquisto anche per importi ridotti. Sarebbe possibile individuare una definitiva snella soluzione al problema, potendo attuare quanto precedentemente indicato? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Questa stazione appaltante necessità di un approfondimento circa i termini per la presentazione delle offerte per una procedura sotto soglia sul mercato elettronico della Pa. A parere dello scrivente a mente dell’articolo 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che non è stato derogato né espressamente né tacitamente dall’articolo 1 della Legge 120/2020, prevede che “i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà”. Pertanto i termini minimi ridotti per le procedure negoziate negli affidamenti sotto soglia comunitaria non potranno mai essere inferiori a 5 giorni.

Con parere n. 1390 è stato indicato che “… nelle more di un riscontro ad opera di Consip circa l’elenco degli operatori economici (OE) oggetto di verifica a campione, si ritiene opportuno che la Stazione Appaltante (SA) proceda all’accertamento del rispetto dei requisiti di ordine generale anche nell’ipotesi di utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione MEPA DOVENDO, NEL CASO CONCRETO, DARSI PREVALENZA ALL’ESIGENZA DI CERTEZZA CIRCA L’AFFIDABILITA’ DELL’OE AGGIUDICATARIO”. Con parere 1477 è stato indicato che “… l'utilizzo del concetto di "affidabilità" è, dalle norme codicistiche, circoscritto ai casi in cui si intenda vagliare la correttezza professionale e l'integrità dell'operatore economico nell'esecuzione di contratti pubblici” e ancora “… è evidente che rientri nella discrezionalità della singola SA individuare gli indici sulla base dei quali valutare l'integrità e l'affidabilità dell'OE”. Combinando insieme i predetti concetti ne scaturisce che, nel caso di utilizzo del MEPA, è facoltà dell’SA formalizzare con propria disposizione interna un elenco di indici e/o documenti, verificato il possesso dei quali poter attribuire la certezza di “affidabilità” all’OE aggiudicatario. Tali di indici e/o documenti, poiché scelti discrezionalmente dalla SA, non devono necessariamente coincidere con la lunga lista di quelli richiesti per il controllo dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ma potrebbero essere anche circoscritti solo ad una parte di essi con la possibilità di aggiungerne altri diversi, eventualmente graduati nel numerico, in ragione dell’importo della commessa appaltata su MEPA. Si chiede se si sia correttamente interpretato il combinato disposto dai due pareri indicati. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Gentilissimi,
si richiede, nei casi di affidamenti diretti tramite MEPA, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Semplificazioni, in quali casi e per quali importi sia obbligatoria la richiesta delle garanzie definitive, in quali casi sia possibile non richiederla ed a quali condizioni.
Ringraziando in anticipo, si porgono cordiali saluti
Milli Valentina D'Ovidio

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Strumenti di acquisto - MEPA
QUESITO del 23/02/2023

Questa Stazione Appaltante (SA) dovrà, a breve, gestire un appalto di forniture nei settori speciali, d’importo STIMATO da capitolato tecnico da porre a base di gara pari ad € 430.000 + IVA. Essendo l’attuale soglia comunitaria per l’acquisto di beni nei settori speciali pari ad € 431.000 + IVA, l'SA opererà con procedura negoziata tramite RdO MEPA, avvalendosi dell’attinente bando sul quale sono iscritte le maggiori ditte leader di settore. Il sistema di e-procurement gestito da CONSIP prevede, alla voce dell’RdO denominata “importo oggetto d’offerta”, due distinte opzioni corrispondenti a due diverse modalità operative: 1 – scegliendo "base d'asta" gli operatori economici (OE) invitati, potranno presentare un’offerta uguale o inferiore alla cifra indicata nel suddetto campo; 2 - scegliendo invece “importo presunto di fornitura" gli OE invitati, potranno presentare un’offerta uguale, inferiore ma anche superiore alla cifra indicata alla medesima voce. In quest'ultimo caso potrebbe verificarsi quindi che, la miglior offerta presentata, superi la predetta soglia comunitaria. In quel contesto, la scrivente SA, sarebbe del parere di procedere alla conclusione della pratica, avviata come procedura negoziata, sempre come tale ossia stipulando ai sensi dell’art. 32 comma 14 secondo paragrafo del D.Lgs. 50/2016 e smi e pubblicando, sul profilo internet del committente, l’avviso di aggiudicazione contenente anche l'elenco degli invitati, ai sensi dell’art. 1 della Legge 120/20 “semplificazioni” e smi. Si chiede un autorevole parere in merito.

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Obbligo ricorso al MEPA
QUESITO del 09/01/2023

L'art. 1 comma 130 della L. 145 del 30 dicembre 2018 ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per tutte le amministrazioni pubbliche.
Tale normativa non ha modificato il DL 95 del 6.07.2012 art 15, comma 13 lett d) che indica ancora la soglia di € 1.000,00 per il ricorso al MEPA per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Si chiede pertanto se gli Enti del Servizio Sanitario devono ricorrere al MEPA per acquisti di importo superiore a € 1.000,00 o a € 5.000,00.

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