Parere tratto da fonti ufficiali

Omissione delle verifiche sui requisiti generali utilizzando il MEPA e sua evidenza nella determina a contrarre.
QUESITO del 09/03/2022

Le Stazioni Appaltanti (SA) in caso di utilizzo del MEPA, per quanto concerne il possesso dei requisiti generali degli operatori economici (OE) in esso iscritti, possono avvalersi delle semplificazioni connesse alla previa verifica già svolta da CONSIP (cfr. parere n. 842): le verifiche dei requisiti generali, possono infatti essere omesse dalla SA, facendo affidamento sulle verifiche a campione di CONSIP (cfr. parere 843). Nello specifico, il comma 6 bis dell'art. 36 del Codice, recita: "Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli OE nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione, verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici (...)"; quindi, per quanto riguarda i mercati elettronici, per ogni OE che si vuole iscrivere in un bando previsto dal mercato elettronico di riferimento, è il titolare della piattaforma che svolge i controlli ex art. 80 . In sintesi, la singola SA, ha mera facoltà di compiere propri controlli (cfr parere n. 845). Per quanto precede si chiede se, ogni qual volta l'SA decida di avvalersi di tale semplificazione, sia obbligata o meno a doverlo espressamente indicare negli atti amministrativi di gara, quali ad esempio la determina a contrarre o atto equivalente di cui all'art. art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e/o nel provvedimento/determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 54 del Codice. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: