Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: consip

A21. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari nell’ambito dei consorzi ordinari di concorrenti (articolo 34, comma 1, lett. e del Codice dei contratti) e/o delle società tra imprese riunite a valle dell’aggiudicazione (articolo 96 del DPR n. 554/1999; articolo 93 DPR 5 ottobre 2010, n. 270)?

Nel caso di contratti da stipularsi con il sistema delle convenzioni CONSIP o sul MEPA è necessario sottoporre le imprese contraenti a verifica preventiva di mantenimento dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice o è sufficiente acquisire una autocertificazione da verificarsi con le modalità di cui al DPR 445/2000?

B11. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell’ambito del sistema delle convenzioni Consip?

5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.

Si chiede se l'importante semplificazione di cui ai pareri 843 e 845 relativa all'omissione dei controlli sull'aggiudicatario ai sensi dell'art. 36 comma 6-BIS del Codice, possano trovare applicazione anche per la casistica in oggetto significando che, pur essendo la convenzione CONSIP un istituto diverso rispetto all'utilizzo del MEPA ad avviso della scrivente SA, i controlli sui requisiti generali dovrebbero comunque essere posti in capo al gestore della piattaforma elettronica che, in caso di decadimento del loro possesso, dovrebbe far decadere la convenzione stessa. È corretto il ragionamento? Magg. Filippo STIVANI.

In riferimento al parere 848 si chiede se, la gestione di una gara sopra soglia comunitaria, effettuata tramite procedura telematica ASP (Application Service Provider) di CONSIP, possa rientrare tra i casi per i quali sia possibile soprassedere agli obblighi di attesa di 35 giorni stabiliti dall'istituto dello stand still, potendo quindi divenire alla finale aggiudicazione e conseguente definizione della pratica di acquisto senza tale attesa. Magg. Filippo STIVANI.

Con parere 876 vengono rese in sostanza inapplicabili le utili, snelle e celeri semplificazioni di cui ai pareri 842, 843 ed 845. CONSIP, in una permanente FAQ alla sezione abilitazione/ammissione ai mercati telematici indica che, i controlli a campione sui requisiti generali, vengono effettuati sugli operatori economici (OE) iscritti al MEPA con cadenza trimestrale oppure su segnalazione. Al fine di poter fruire delle predette importanti agevolazioni è intendimento di questa Stazione Appaltante (SA) segnalare a CONSIP, tramite PEC o FILO DIRETTO COL PROGRAMMA, di effettuare i controlli sull'aggiudicatario di una gara MEPA al fine di raggiungere, con l'invio di tale comunicazione, l'evidenza documentale richiesta nel parere 876 ed obbligando così CONSIP ad eseguire gli stessi sull'OE comunicato, qualora non già effettuati trimestralmente, in qualità di responsabile della piattaforma telematica ai sensi dell'art. 36 co. 6 bis del Codice. La SA, con quest'unica snella comunicazione inviata solo a CONSIP in luogo delle molteplici inviate agli Enti adibiti ai controlli e/o dell'attivazione dell'AVCPASS (facoltativo nell'uso del MEPA), indicherà altresì che: al fine di non bloccare e/o ritardare la pratica d'acquisto, si darà corso all'immediata esecuzione con relativa stipula MEPA; qualora non si riceva alcun riscontro, il controllo verrà ritenuto già eseguito nei trimestri precedenti da CONSIP e/o positivamente eseguito ex novo e/o favorevolmente superato dall'OE; in caso invece di ricezione di un'eventuale comunicazione di esito negativo da parte di CONSIP, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e relativa stipula MEPA, disponendo il mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori o per l'esecuzione delle prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'Esecuzione. Magg. Filippo STIVANI.

Nel caso in cui il Soggetto aggregatore di riferimento abbia attivato una Convenzione per una delle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018), in particolare pulizia e Trasporto scolastico, l'adesione alla quale comporterebbe per l'Amministrazione dei costi notevolmente più elevati rispetto a quelli ottenuti con procedure di gara autonome, sarebbe possibile attivare una procedura di gara autonoma oppure è comunque necessario aderire alla Convenzione del Soggetto Aggregatore ?

Con generico riferimento agli appalti per servizi di pulizia e, se possibile, specificatamente alla Convenzione Consip Servizi di Pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale Lotto 10 ad oggi attiva, si pongono i seguenti 3 quesiti. 1) Le spese per adeguamenti impiantistici, per esempio quelli necessari ad allacciare le lavatrici alla rete idrica od elettrica, sono a carico del Fornitore o dell'Amministrazione Contraente? 2) I consumi delle utenze di acqua e corrente elettrica, a carico di chi sono? 3) La fornitura di carta igienica, carta-mani e sapone mani è generalmente inclusa in questo tipo di appalti, e specificatamente nella Convenzione di cui sopra?

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In relazione all'oggetto, codesto Ministero, con Parere 843/2021, ha fornito, con estrema sintesi, un indirizzo operativo al riguardo dei "controlli", ovvero, si riporta testualmente, "Le verifiche dei requisiti generali possono essere omesse dalla S.A. facendo affidamento sulle verifiche a campione di CONSIP". Nel richiamare il comma 6-ter dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici, l'ultimo paragrafo cita "la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis". Ora, nonostante esplicitamente sollecitata, Consip non ha mai fornito una modalità (flag o altro) che consenta di attivare il principio di economicità del procedimento amministrativo, cioè non duplicare i controlli ex art. 80 qualora questi siano già stati effettuati da Consip medesima. Quindi, a modesto parere dello scrivente, il principio ispiratore del legislatore, che con il citato comma 6-ter sollecitava non la riduzione dei controlli ma una condivisione di responsabilità, di "compiti", fra Consip e amministrazioni aggiudicatrici, in assenza di un atto operativo di Consip medesima risulta disatteso. In questo contesto, la risposta fornita dal MIMS con il Parere 843/2021 come deve essere correttamente interpretata dalle SA per contemperare l'esigenza di accertare il rispetto dei requisiti ex art. 80 con l'inutile duplicazione delle attività di verifica, considerando che Consip non fornisce riscontro su quali OE siano stati oggetto di verifica? Si ringrazia.

Accordo quadro che tramite sdapa
QUESITO del 08/07/2022

Si può aggiudicare un accordo quadro per la fornitura di computer con un unico operatore tramite uno SDAPA messo a disposizione dalla CONSIP?

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Come noto l’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP, valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, è previsto dall’.art 1, comma 150, della Legge di stabilità n.228/2012, che ha sostituito quanto stabilito in precedenza dall’art. 1, comma 449, della Legge finanziaria n.296/2006 tranne quanto previsto al comma 510 dell’art. 1 della legge de 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”. Per le siffatte ragioni l’obbligo di utilizzo delle Convenzioni, è derogato principalmente in tre casi: 1. Quando non vi siano Convenzioni attive per quella determinata categoria merceologica o servizio; 2. Quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno della stazione appaltante; 3. Quando l’utilizzo di una procedura autonoma di affidamento, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa rispetto al contenuto delle Convenzioni messe a disposizione da Consip, a parità di rapporto qualità-prezzo. Nell’alveo dei su richiamato dettato normativo si chiedere: 1. se nel caso in cui si provveda ad aderire alle Convenzioni Consip per un importo superiore ai limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in forza delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 2 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 2. nel caso della deroga di cui al precedente punto 2 se il dirigente della stazione appaltante deve adottare apposito provvedimento che motivi l’inidoneità, da trasmettere alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della Legge n.208/2015 e la trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione, non essendo necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti.