Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Sottosoglia

L’articolo 1 c. 450 della L.296/2006 dispone l'obbligo per gli enti locali di utilizzo del MePA per importi tra 1.000 euro e la soglia comunitaria.L'art.1 c. 1 L.135/2012 dispone la nullità del contratto per contratti stipulati in violazione di tali obblighi. Il 28 agosto 2017 sono stati pubblicati nuovi bandi e capitolati tecnici mepa relativi ai servizi. il capitolato tecnico relativo ai “Servizi professionali, architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi, periti” prevede al paragrafo 6 i requisiti e le caratteristiche dei servizi oggetto di abilitazione corredati dai relativi cpv (sono 9 inerenti vulnerabilità sismica,anagrafica immobili, catasto stradale,catasto segnaletica). Al paragrafo 3 del medesimo capitolato sono riportati inoltre tutti i Cpv associati alla categoria che "possono essere oggetto di procedure di acquisto nell'ambito della categoria"; Si tratta di un elenco ben più corposo di quanto descritto al capitolo 6,(sono 160 cpv) che comprende in realtà tutte le tipologia di affidamento relative ai servizi tecnici inerenti l’ingegneria e l’architettura.SI RICHIEDE QUANTO SEGUE: Anche per tutti i servizi identificati dai cpv riportati nel paragrafo 3 del capitolato tecnico MePA “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” (e non presenti nel paragrafo 6) sussiste per gli Enti Locali l'obbligo di affidamento tramite MePA? Ossia, gli Enti locali per affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura hanno l’obbligo di utilizzo della piattaforma MePA pena la nullità del contratto e le sanzioni previste dal sopracitato comma 1 art.1 L.135/2012?

Quali sono le operazioni e gli atti da effettuare in ordine cronologico per l'acquisto di beni sotto la soglia di 40.000 euro? Prima la RdO sul Mepa, e scelta della Ditta? poi la richiesta del CIG? e infine la determinazione a contrarre? oppure in altro ordine?

Dovendo procedere all’affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’importo di € 20.000,00 ad un Operatore Economico, si chiede se è possibile procedere con un solo provvedimento (determina dirigenziale) che contiene determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 2 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti.

Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento della Concessione per l’accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per un importo inferiore a € 499.000,00 (sotto soglia comunitaria), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con la presentazione delle offerte tramite CAT Sardegna. Si chiede, al fine della pubblicazione del bando prevista dall’art. 72 del codice, se il relativo bando di gara per la procedura di affidamento della concessione sottosoglia comunitaria debba essere comunque trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e, conseguentemente sulla gazzetta ufficiale della Repubblica serie speciale, dato atto che a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale Trasporti 02/12/2016 viene demandato ad un ulteriore provvedimento dell’Anac le modalità e i termini per le pubblicazioni che attivi la piattaforma Anac, prevista dall’art. 73 comma 4 del D.lgs 50/2016. Oppure se è sufficiente la sola pubblicazione nel profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Gent.mi, in attesa di vedermi attivata l'utenza per accedere al servizio giuridico, ho necessità di avere un chiarimento in merito alla pubblicazione degli atti riferiti alle procedure sotto-soglia. In particolare, sono da pubblicarsi i soli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 o tutti e quindi anche quelli di cui all'art. 36? In questo caso, esiste una modalità semplificata di pubblicazione che possa rinviare al sito istituzionale? Grazie molte

la legge sembra obbligare le SS.AA ad utilizzare il Mepa (o altri strumenti di negoziazione elettronici), nel sottosoglia comunitario (1/M per i lavori). La S.A. può (se qualificata) procedere ad un'autonoma gara a procedura aperta anzichè ricorrere al Mepa, che rimane comunque una procedura negoziata (anche se con invito a tutti)?

Si chiede se sia possibile indire una procedura negoziata sotto soglia comunitaria - ex art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. – tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante di un avviso di selezione operatori economici, con richiesta quindi di presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti morali oltre che economico-finanziari e tecnico-organizzativi – e contestuale richiesta di presentazione dell'offerta. Questa forma di pubblicazione di avvio di una procedura negoziata consentirebbe, oltre al rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, un'azione efficace ed efficiente dell'azione della p.a. che vedrebbe ridursi i termini della procedura medesima (da ca. 15 giorni di pubblicazione dell'avviso sul sito + almeno altri 15 giorni dalla richiesta di offerta contro ca. 15/20 giorni di qualificazione, valutazione requisiti, valutazione offerte pervenute).

In riferimento al parere n. 1016, quali sono precisamente le soglie di cui al comma 11 dell'articolo 125 del D.lgs. 163/2006, riferite a servizi e forniture? € 40.000 + IVA oppure le soglie comunitarie + IVA? Per quanto concerne invece i lavori come occorre operare ai sensi del DPR. 236/2012 ai fini di redigere una regolare esecuzione dello stesso? Ten. Col. Filippo STIVANI.

I lavori eseguiti in applicazione dell'art. 67 del DPR 236/12 sono: 1 - attività in amministrazione diretta e/o a mezzo cottimi eseguiti: a) da personale (militare o civile) della Difesa; b) mediante materiali e mezzi d'opera, prelevati dai magazzini dell'Amministrazione. Solo qualora materiali o mezzi d'opera non siano disponibili, allora è possibile esternalizzarne l'approvvigionamento (noleggio o acquisto). Detti acquisti o noleggi possono essere eseguiti mediante procedure in economia, potendo utilizzare le stesse anche oltre i limiti fissati (in via generale) dall'art. 130; c) per quanto riguarda i cottimi, qualora siano previsti nei progetti approvati, è altresì possibile operare ai sensi degli artt. 65 e 66 anche contemporaneamente e senza alcun limite d'importo; 2 - l'articolo 133, relativo alla verifica della prestazione per le forniture e servizi stabilisce che "...Per le spese di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 125, co. 11 del Codice, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese". Tali soglie, devono oggi ritenersi aggiornate con gli importi, al netto dell’IVA, stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/16; 3 - le procedure in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 sono ad oggi confluite nei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e smi. Tutto ciò premesso, in considerazione che l'acquisto di beni e servizi per l'esecuzione dei lavori effettuati ai sensi dell'art. 67 del DPR 236/12 non hanno alcun limite di soglia si chiede se, per la loro verifica della prestazione, sia sempre possibile utilizzare A PRESCINDERE DALL’IMPORTO, la dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione". Ten. Col. Filippo STIVANI.

E' possibile affidare al medesimo operatore economico più contratti consecutivi aventi ad oggetto commesse rientranti nelle stessa categoria merceologica ovvero nelle stessa categoria di lavori ovvero ancora nello stesso settore di servizi, se il valore complessivo dei successivi contratti è inferiore alle soglie per cui è consentito l'affidamento diretto?

Argomenti:

La legge in oggetto aveva introdotto, per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, l'obbligo al ricorso delle convenzioni CONSIP a prescindere dal valore stimato dell’appalto ossia anche per importi minimali, inferiori ad € 1.000 + IVA. L’autorizzazione all’approvvigionamento in deroga a tale norma, avrebbe dovuto provenire dall’organo di vertice amministrativo e solo per beni non disponibili o non idonei o solo in casi di necessità ed urgenza motivati. Secondo una visione più permissiva per convenzioni CONSIP, dovevano intendersi anche gli strumenti di acquisto e di negoziazione quali il MEPA, messi a disposizione dalla predetta centrale di committenza. Si chiede se ad oggi tale stringente norma sia stata superata e se quindi, anche per i beni e servizi in parola, si possa operare: 1 - fuori MEPA al di sotto di € 5.000 + IVA; 2 - tramite l'uso di carta di credito istituzionale, normata dal regolamento interno delle spese urgenti economali, per i piccoli importi entro gli € 1.000 + IVA. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Considerate le norme di semplificazione e le deroghe adottate per le procedure di affidamento servizi e opere finanziate con fondi PNRR, si chiede se ci sono semplificazioni/deroghe che consentono l'utilizzo del criterio del prezzo più basso per l'affidamento di servizi di progettazione di importo superiore a 139.000€ e inferiore alla soglia, per i quali si preveda di usare la procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 così come modificata dalla L.108/2021.
Grazie