Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: aggiudicazione

Pubblicità - Aggiudicazione
QUESITO del 22/10/2007

Questo Comune ha aggiudicato i seguenti servizi a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006: § servizio di gestione del mico-nido comunale per il periodo dal 01/09/07 al 31/07/09, per un importo sopra soglia comunitaria; § servizio di gestione del centro ragazzi e servizio ricreativo estivo per il periodo dal 01/10/07 al 31/07/09, per un importo sotto soglia comunitaria; Trattandosi di servizi di cui all’allegato II B, si richiede se l’applicazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti “inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’art. 66”, imponga la semplice trasmissione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione alla Commissione – art. 66, comma 1^ - per la pubblicazione sulla GUCE, ovvero se la stazione appaltante sia tenuta all’applicazione anche della previsione di cui all’art. 66, comma 7^, che prevede l’onerosa pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani. L’applicazione anche dell’art. 66, comma 7^, sembrerebbe in contrasto con la previsione di cui all’art. 65, comma 4^, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di acconsentire o meno alla pubblicazione

Comunicazioni - Aggiudicazione
QUESITO del 29/05/2007

Pongo alcuni quesiti in merito al nuovo Codice dei contratti: - i termini per le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 sono da intendersi decorrenti dalla aggiudicazione definitiva o dalla data di efficacia dell'aggiudicazione? - i termini di comunicazione all'Osservatorio sono anch'essi vincolati dalla data di aggiudicazione definitiva o dalla data di efficacia dell'aggiudicazione (vedi ad es. scheda A)? - la pubblicazione del programma triennale sul sito dell'Osservatorio Regionale assolve gli obblighi di pubblicità o è necessario procedere con la pubblicazione sul sito del Ministero? - i servizi di progettazione di importo inferiore ad € 20.000,00, se opportunamente inseriti e regolamentati nel Regolamento dei servizi e lavori in economia del Comune, possono essere affidati direttamente?

Buon Giorno,è stata indetta una procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa regolarmente svolta con stesura e pubblicazione di verbale di gara e affidamento provvisorio alla ditta con punteggio più alto. E' stata inoltre svolta la verifica dei requisiti tecnici ed organizzativi delle prime due ditte in graduatoria al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori. In fase di aggiudicazione definitiva il regioniere del Comune fa presente all' Amministrazione che l'impegno della spesa per la realizzazione dei lavori avrebbe comportato lo sformanto del patto di stabilità. Quanto tempo può rimanere provvisoria l'aggiudicazione dei lavori senza dovere annullare la gara e provvedere, quando il patto di stabilità lo permetterà, ad indire una nuova gara per l'aggiudicazione dei lavori? Si può tenere come termine i 180 giorni di validità delle offerte già presentate ed analizzate? Grazie per la collaborazione

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
QUESITO del 16/11/2015

In conformità all'articolo 79 del codice contratti, una stazione appaltante deve comunicare, ai sensi del comma 5, l'avvenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti che hanno presentato una offerta ammessa alla gara, con le modalità previste al successivo comma 5-bis. E' possibile prevedere quale modalità di cui al comma 5-bis la notifica dell'avvenuta aggiudicazione a mezzo sito interent del profilo del committente ? Soprattutto in alcune gare ove la partecipazione è eccessiva (vi sono gare dove i concorrenti sono anche circa 400), inviare ad ognuno a mezzo lettera tali informazioni richiede un lasso di tempo anche di alcuni giorni oltre che un costo notevole per le amministrazioni. Nel caso si possa sopperire quali sono le modalità più opportune e cosa si dovrebbe prevedere nel bando di gara atteso che in quelli predisposti dall'ANAC è prevista la seguente dicitura:"........ indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara........

INFORMAZIONI CIRCA LE AGGIUDICAZIONI
QUESITO del 11/11/2015

In conformità all'articolo 79 del codice contratti, una stazione appaltante deve comunicare, ai sensi del comma 5, l'avvenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti che hanno presentato una offerta ammessa alla gara, con le modalità previste al successivo comma 5-bis. E' possibile prevedere quale modalità di cui al comma 5-bis la notifica dell'avvenuta aggiudicazione a mezzo sito interent del profilo del committente ? Soprattutto in alcune gare ove la partecipazione è eccessiva (vi sono gare dove i concorrenti sono anche circa 400), inviare ad ognuno a mezzo lettera tali informazioni richiede un lasso di tempo anche di alcuni giorni oltre che un costo notevole per le amministrazioni. Nel caso si possa sopperire quali sono le modalità più opportune e cosa si dovrebbe prevedere nel bando di gara atteso che in quelli predisposti dall'ANAC è prevista la seguente dicitura:"........ indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara........

a seguito della recente modifica all'art.29 c. 1 D. Lgs 50/2016 mi pare di capire che il termine per il ricorso decorre dal provvedimento di aggiudicazione efficace (verifica della documentazione attestante ...). A questo punto l'eventuale provvedimento di aggiudicazione nelle more delle verifiche (non efficace) non vale a fare decorrere i tempi. E' corretto oppure è un'interpretazione troppo restrittiva?

Relativamente agli accertamenti da porre in essere da parte di una stazione appaltante per verificare il possesso dal parte di un offerente dei requisiti cd di "ordine generale" (ex art. 80) e di qualificazione (ex art. 83), al di là della facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di procedere a tali accertamenti nel corso della gara medesima anche a campione e la facoltà di estendere, alla fine della procedura, tali accertamenti e controlli anche ad altri partecipanti diversi dall'aggiudicatario (1° classificato), il Codice pone solo l'obbligo di procedere in capo a quest'ultimo con l'art. 36, comma 5 per gli appalti sotto soglia e con l'art. 85, comma 5, per gli appalti sopra soglia comunitaria. In vero l'art. 36, comma 5, dispone espressamente tale obbligo (quanto meno) sull'aggiudicatario, fatte salve le facoltà di cui sopra, in caso di procedure negoziate. Facendo un breve excursus storico sull'evoluzione della norma in materia, il limitare l'obbligo solo sull'aggiudicatario in caso di procedure negoziate sotto soglia rispondeva e risponde al principio di semplificazione rispetto a quello che era la estensione originaria dell'art. 85, comma 5, sopra citato, che per le procedure sopra soglia imponeva tali accertamenti sia sul 1° che sul 2° classificato. Vi è da dire, però, che il correttivo al Codice di cui al Dlgs 56/2017 nel mentre che sostituiva l'originario comma 5 dell'art. 36 con quello attuale, provvedeva anche a soppprimere nell'art. 85, comma 5, l'obbligo di procedere nei confronti del secondo in graduatoria, rimanendo tale obbligo solo sull'aggiudicatario. Pertanto vi è stata un'equiparazione normativa tra sotto soglia e sopra soglia comunitaria per quanto concerne la procedure negoziate nel primo ambito e per le procedure ordinarie nel secondo. Vi è da rilevare, tuttavia, che niente espressamente viene detto per le procedure ordinarie ex art. 60 e 61 del Codice medesimo, qualora le stesse siano utilizzate, ai sensi dell'art. 36, comma 9, per gare il cui importo è sotto soglia. Crediamo che per il principio dell'economicità dell'attività amministrativa e per il buon senso, si ritenga valevole anche per quest'ultimo caso quanto disposto con gli artt. 36, comma 5, e 85, comma 5. Volendo la nostra Centrale Unica di Committenza indire un accordo quadro per lavori di mnautenzione, ex art. 54, comma 3, del Codice, il cui importo è sotto il milione di euro, mediante procedura aperta, se quanto sopra da noi ritenuto è corretto, chiediamo cortesemente di sapere: 1) se negli atti di gara, in riferimento agli accertamenti di cui sopra, dobbiamo citare l'art. 36, comma 5, in quanto gara sotto soglia ancorchè in procedura aperta (ordinaria) oppure l'art. 85, comma 5, che, pur essendo previsto per gare sopra soglia, disicplina le procedure ordinarie e potrebbe profilarsi come principio generale; 2) nel caso in cui si dovesse applicare l'art. 85, comma 5 sopra detto, il significato dell'eccezione che viene prevista per gli appalti basati su accordi quadro, se conclusi ai sensi dell'art. 54, comma 3 (come nel nostro caso) o comma 4, lett. a).

In ambito Difesa le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia si svolgono, di norma, tramite l’utilizzo del MEPA col seguente iter: 1 - il Direttore (Dirigente di 1^ fascia), valutata la richiesta pervenuta dall'Unità Organica interessata, autorizza la spesa tramite l'emissione di un Atto Autorizzativo (Determina a contrarre) col quale indica il costo massimo, la procedura da seguire ed individua nel Capo Servizio Amministrativo (CSA) il responsabile della fase di affidamento (RP) mentre in un altro soggetto, il responsabile dell’esecuzione contrattuale; 2 - il CSA (Dirigente di 2^ fascia) o un Punto Istruttore dislocato presso un Reparto dipendente, effettua materialmente l'RdO MEPA; 3 - nel caso di procedura svolta tramite OEPV, una commissione analizza le offerte e stila un verbale, proponendo l'aggiudicazione al miglior offerente; 4 - il Dirigente di cui al punto "1" vi appone direttamente un visto di approvazione oppure avvalla la proposta con atto separato; 5 - il CSA sintetizza poi l'iter eseguito, tramite l’emissione di un Atto Dispositivo (Determina di aggiudicazione) indicando la spesa consolidata e procedendo alla stipula dell'RdO MEPA. Tutto ciò premesso si è dell'avviso che, nel caso di gara svolta invece al prezzo più basso, trattandosi di una mera verifica matematica delle offerte pervenute ed in ragione degli automatismi procedurali tracciati messi a disposizione dal sistema il CSA/RP, avvalendosi eventualmente del punto istruttore fino all’aggiudicazione provvisoria, possa procedere direttamente a perfezionare le successive fasi di aggiudicazione definitiva e stipula finale, senza dover obbligatoriamente impiegare la commissione (punto 3) E SOPRATTUTTO SENZA DOVER EFFETTUARE UNA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AL DIRETTORE (punti 3 e 4). Si è altresì dell'avviso che, tale ragionamento, valga a maggior ragione nel caso di affidamenti diretti svolti tramite MEPA. Si chiede un autorevole parere in merito. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Preso atto di quanto indicato in risposta al quesito n. 1477, si chiede di esprimere comunque un autorevole parere in merito ai seguenti indici ed alla documentazione considerata idonea che la Stazione Appaltante (SA) intenderebbe utilizzare, per valutare l’affidabilità e comprovata solidità dell’operatore economico (OE) aggiudicatario. AFFIDABILITA’, intesa come capacità dell'impresa di adempiere con serietà e correttezza alle proprie obbligazioni contrattuali, garantendo la coerenza delle prestazioni offerte con il livello economico e qualitativo atteso e il conseguimento degli obiettivi prefissati; presenza contemporanea dei seguenti elementi di pressoché immediato reperimento: 1 – DURC in regola; 2 – certificato della Camera di Commercio che attesti l’insussistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse; 3 – casellario ANAC privo di annotazioni di alcun tipo; 4 – corrispondenza tra la voce del certificato CCIAA “classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività” ed il bando MEPA sul quale verrebbe perfezionato il contratto. COMPROVATA SOLIDITA’, intesa come l’espressione della capacità dell'impresa di perdurare nel tempo, mantenendo un costante equilibrio tra investimenti e finanziamenti; essendo il concetto di affidabilità un segmento della più ampia nozione di comprovata solidità, questa SA riterrebbe una ditta solida qualora, oltre ai predetti quattro elementi, la stessa possegga anche i seguenti ulteriori due: 5 – data di costituzione dell’impresa, rilevabile dal documento CCIAA, con un periodo di almeno 20 anni di attività; 6 - certificato CCIAA che attesti, alla voce “capitale e strumenti finanziari”, una cifra almeno pari all’importo al netto dell’IVA da dover stipulare. In presenza di tutti e sei gli elementi, l’OE verrebbe definito sia affidabile che solido nonché oggetto di possibile esenzione al versamento del deposito cauzionale definitivo. Ten. Col. Filippo STIVANI.