Parere tratto da fonti ufficiali

L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e acquisto di beni e servizi informatici.
QUESITO del 17/05/2022

La legge in oggetto aveva introdotto, per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, l'obbligo al ricorso delle convenzioni CONSIP a prescindere dal valore stimato dell’appalto ossia anche per importi minimali, inferiori ad € 1.000 + IVA. L’autorizzazione all’approvvigionamento in deroga a tale norma, avrebbe dovuto provenire dall’organo di vertice amministrativo e solo per beni non disponibili o non idonei o solo in casi di necessità ed urgenza motivati. Secondo una visione più permissiva per convenzioni CONSIP, dovevano intendersi anche gli strumenti di acquisto e di negoziazione quali il MEPA, messi a disposizione dalla predetta centrale di committenza. Si chiede se ad oggi tale stringente norma sia stata superata e se quindi, anche per i beni e servizi in parola, si possa operare: 1 - fuori MEPA al di sotto di € 5.000 + IVA; 2 - tramite l'uso di carta di credito istituzionale, normata dal regolamento interno delle spese urgenti economali, per i piccoli importi entro gli € 1.000 + IVA. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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