Parere tratto da fonti ufficiali

servizi e forniture sotto soglia - obbligo mercati elettronici - art 7 c 2 Legge 94/2012 e art 36 c 6 D.Lgs. 50/2016 (Cod. Quesito 103) (36.2 - 36.6 - 37 - 38)
QUESITO del 23/11/2017

L'articolo 7 comma 2 della Legge 94/2012 dispone l'OBBLIGO, per gli acquisti di forniture e servizi sotto soglia, di utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010 ( articolo abrogato da aprile 2016). L'articolo 36 comma 6 del D.Lgs.50/2016 al primo capoverso ci dice che, in merito alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture sotto soglia, le stazioni appaltanti POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico. Il successivo capoverso ci dice anche che il Ministero delle Finanze avvalendosi di CONSIP spa mette a disposizione il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Dobbiamo ritenere che oggi, dal tenore letterale della norma, l'utilizzo dei mercati elettronici è FACOLTATIVO e quindi che l'articolo 36 comma 6 ha di fatto abrogato implicitamente l'obbligo previsto all'articolo 7 comma 2 della Legge 94/2012 sopra richiamata?

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