Parere tratto da fonti ufficiali

RICORSO AL MEPA E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHIETTURA SOTTO SOGLIA
QUESITO del 13/02/2021

La legge 296/2006 ha stabilito l’obbligo delle amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 €, del ricorso al MEPA. Ai sensi del DL n. 95/2012 “i contratti conclusi in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. Per i servizi di ingegneria e architettura, l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto tuttavia che, nei casi di affidamento diretto e procedura negoziata, l’affidamento avvenga selezionando gli operatori economici, “sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”. Il comma 6 delloo stesso articolo prevede poi che per lo svolgimento delle procedure sotto soglia le stazioni appaltanti “POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”. L’utilizzazione di elenchi ed indagini di mercato per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura è espressamente prevista anche dalle Linee guida n. 1 dell’ANAC, al punto 1.1..
Premesso quanto sopra si chiede se, per l’affidamento con procedura negoziata dei servizi di ingegneria ed architettura, sussista la facoltà di ricorrere in alternativa al MEPA o ad elenchi formati mediante piattaforma telematica (a prescindere dalla verifica della disponibilità dei servizi stessi nell’ambito delle categorie merceologiche del MEPA), oppure se il ricorso al MEPA costituisca sempre, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 95/2012, obbligo della stazione appaltante, derogabile solo in caso di verificata indisponibilità della specifica categoria merceologica del servizio sul mercato elettronico.

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