Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: modifiche contrattuali

Varianti - Comunicazione Anac
QUESITO del 24/06/2018

Con la presente si richiede di sapere se, in base all'art. 106 D.LGS. 50/2016,anche le varianti riguardanti lavori di importo inferiore a euro 40000 vadano comunicate all'anac. Dalle faq dell 'anac sembrerebbe di no ma non si rinviene nel dato normativo.
Cordiali saluti

In relazione a quanto in oggetto si chiede se il 20% di lavori aggiuntivi in variante che si possono imporre all'impresa aggiudicataria è da calcolarsi sull'importo lavori aggiungendo gli oneri per la sicurezza che non sono stati (ovviamente soggetti a ribasso), oppure solamente su importo lavori senza di oneri per la sicurezza. Il codice parla di "importo contrattuale" (il che mi farebbe pensare che siccome nel contratto ci sono anche gli oneri il 20% sarebbe di lavori + oneri sicurezza).

Buongiorno,
a seguito della revoca dell'aggiudicazione per inadempimento (mancata stipula contrattuale) del primo classificato nell'ambito di un appalto di lavori, l'Amministrazione comunale vorrebbe interpellare il secondo aggiudicatario.
Trattasi di appalto con lettera di invito spedita nel 2018 con revoca in data odierna.
1) Per il subentro si applica il D.lgs.vo 50/2016 come modificato dal Decreto sblocca cantieri come convertito oppure disciplina antecedente?
2) l'art. 110 del DLgs.vo 50/16 recita: "2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta" ciò significa che il secondo aggiudicatario per il subentro deve offrire lo stesso ribasso offerto dal primo aggiudicatario con il quale si è proceduto alla revoca?
Grazie e cordiali saluti

Su un contratto in fase di definizione, a seguito dell’adesione ad un accordo quadro (per un importo di euro 4.766.735,97), dovranno essere apportate, dal RUP, alcune modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere a), b) ed e).
In caso di modifiche contrattuali, è corretto affermare che sussistono i seguenti obblighi per le stazioni appaltanti?
Per le modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) è necessaria una pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’unione europea;
Per le modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere a), b) ed e) è necessaria una comunicazione ad ANAC tramite il modulo (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6640)
er quanto concerne l’obbligo di comunicazione di cui al punto 2, è possibile assolverlo tramite la comunicazione all’osservatorio regionale?

Si chiede se in un appalto di Lavori Pubblici, in caso di modifiche al contratto o varianti in corso d’opera, sia corretto procedere come segue: 1. Modifiche e varianti che rientrano nel 20% (cosiddetto quinto d’obbligo): si sottoscrive preventivamente con l’impresa un elenco nuovi prezzi o atto di sottomissione che vengono approvati dalla Stazione Appaltante ma non vengono registrati come il contratto principale 2. Modifiche e varianti che superano il 20% (superiori al cosiddetto quinto d’obbligo): si sottoscrive preventivamente uno SCHEMA di atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi che vengono approvati dalla Stazione Appaltante, successivamente stipulati e registrati come il contratto principale.

Nel 2016 è stata indetta una gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nella determina a contrarre e nel disciplinare di gara è prevista la facoltà di “affidare servizi analoghi, per ulteriori 36 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice, conformi al Capitolato tecnico, alle stesse condizioni, ovvero a condizioni migliorative, di quelle offerte in gara e comunque entro l’importo massimo di € 1.500.000,00. Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni /00), IVA esclusa.”
Nel bando di gara e nel capitolato tecnico è invece prevista l’opzione del “rinnovo” dell’appalto/contratto per 36 mesi per un importo di 1.500.000,00.
In vista della scadenza del contratto, si chiede se la stazione appaltante possa scegliere, alternativamente, di:
- rinnovare il contratto con l’attuale fornitore, replicando i medesimi contenuti ed importo (978.000 euro), oppure
- affidare al medesimo fornitore, servizi analoghi entro i limiti finanziari (1.500.000,00 euro) e temporali (36 mesi) indicati negli atti di gara iniziali (determina a contrarre e disciplinare di gara).

Nel caso in cui il contratto d'appalto preveda l'ammissibilità di variante ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. e) del D.Lgs.vo 50/2016 nel limite del 10% dell'importo contrattuale significa anche la possibilità di variare il corrispettivo del contratto nel limite (in aumento) del 10% ?

Dlgs. 50/2016 - art. 106 comma 5
QUESITO del 28/11/2019

Buongiorno, si chiedono delucidazioni in merito all'applicazione dell'art. 106 c. 5 secondo capoverso: "Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale". In particolare se per "ambito nazionale" debba intendersi la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero la pubblicità telematica (e nel caso su quale strumento) o altresì in quotidiani a diffusione nazionale, e se tali pubblicità siano subordinate a limiti di soglia, sia per quanto riguarda l'importo del contratto che quello della modifica allo stesso, sia per la tipologia di appalto (S/F/L). E se eventualmente la lettura dell'articolo possa farsi congiuntamente al dm 02/12/2016.
Ringrazio dell'attenzione e porgo cordiali saluti.

Si chiede se per eventuale utilizzo in corso di esecuzione del contratto del ribasso asta conseguito in sede di gara, si possa sempre fare riferimento all'art. 106 comma 1 lett. e), anche se non inizialmente prevista nei documenti di gara. Infatti, per come è formulata letteralmente la norma sembrerebbe che la necessità di prevedere nel bando o lettera d'invito modifiche non sostanziali di cui alla medesima lett. e) dell'art. 106, sia prevista come necessaria solo là dove la stazione appaltante intendesse stabilire dei limiti di soglia, mentre - in caso contrario, là dove questa esigenza non susssistesse - l'articolo 106 comma 1 lett. e) sarebbe comunque e sempre attivabile anche se non inizialmente previsto nei documenti di gara (nei limiti ovviamente delle modifiche non sostanziali).

Il comma 7 dell’art. 106 del Codice stabilisce che “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica”.
Si chiede se è corretta l’interpretazione che consente l’aumento fino al 50% per ognuna delle tipologie di variazione di cui alle lettere b) e c) o se tale soglia sia da intendersi cumulativa.

quinto dell’importo contrattuale
QUESITO del 09/11/2020

Dovendo questo ente aumentare, per ulteriori esigenze legate al covid-19, le prestazioni da fornire con l’appalto del servizio centro diurno per persone disabili che è stato prorogato per un anno, si chiede:
1. se il calcolo del quinto dell’importo complessivo contrattuale al netto di IVA, va conteggiato sull’importo della proroga tecnica dell’appalto ovvero sull’importo dell’appalto iniziale.
2. se l’importo da prendere in considerazione per il calcolo del quinto d’obbligo è dato dalla quota impegnata dal Comune (IMPORTO A BASE DI GARA) ovvero ricomprende anche la quota sanitaria introitata direttamente dall’affidatario che insieme alla quota sociale costituisce l’IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO.



Cordiali saluti

La necessità di eseguire delle lavorazioni non previste dal progetto, sorta in corso d’opera e connessa al ripristino strutturale di parti inizialmente non visibili (riscontrata dopo la demolizione di solai e tamponamenti) o all’assenza del vespaio (rilevata dopo la rimozione di pavimento e massetto) soddisfano oggettivamente il requisito di imprevedibilità per il quale si può assentire la variante ai sensi dell’art.106, c.1, lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 o, seppur non rilevabili in fase di progetto se non previa demolizione di parti d’opera, costituiscono comunque errore progettuale per inadeguata valutazione dello stato di fatto, di cui al c.10 dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016?

Rinnovo contratto
QUESITO del 10/12/2020

Buongiorno,
chiedo delucidazioni in merito al rinnovo di un contratto di servizi biennale:
la durata del rinnovo può essere di un anno o deve essere necessariamente della stessa durata del contratto iniziale?
(naturalmente se previsto negli atti di gara)
grazie

Si chiede se si ritiene ammissibile procedere ad appaltare un lavoro, suddiviso in due parti:
1. una parte di lavori “obbligatori” – sicuramente da eseguire;
2. ed una parte di lavori “opzionali”, ossia da eseguire – ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante - solo qualora si verifichi la condizione di copertura finanziaria (o per le economie da ribasso o per nuovi stanziamenti di bilancio).
Lo scrivente ritiene l’ipotesi possibile ed inquadrabile nei casi di cui all’art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, fattispecie di modifica del contratto che non pone alcun vincolo alle modifiche, purchè siano previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili; il fatto che prescindano dal valore monetario, da un lato precisa che per tale modifica – a differenza di altre casistiche – non viene posto un limite alla sua entità economica, dall’altro fa pensare che gli aspetti economici finanziari non siano oggetto di valutazione (copertura finanziaria non necessaria per procedere a bandire la gara per la parte di opere opzionali). Anche la Relazione Illustrativa al Codice (pag. 101) conforta in tal senso prevedendo espressamente in tale ambito le cd. “opzioni”.
La copertura finanziaria, per la parte opzionale, non deve essere assicurata nel momento in cui si dispone l’aggiudicazione dell'appalto in quanto, per effetto della contabilità armonizzata, l’impegno deve essere tarato sull’importo economico che scaturisce dall’obbligazione giuridica concreta, che - in un primo momento - per la stazione appaltante è riferita alle sole opere obbligatorie. Per le opere opzionali, si porrà la necessità di attivare un autonomo impegno di spesa laddove si perfeziona una nuova obbligazione giuridica, che può essere fissata in un atto aggiuntivo o anche solo nella determinazione in cui si dispone di avvalersi dell'opzione a fronte dell'avvenuto reperimento delle risorse finanziarie.
Del resto, tutti gli affidamenti di servizi pluriennali (superiori a tre anni od anche ad uno solo negli enti che non hanno bilancio triennale) avvengono senza copertura finanziaria e non può essere altrimenti.
Chiaramente il progetto deve prevedere anche le opere opzionali, distinguendole in maniera chiara dalle opere obbligatorie e lo schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto devono prevedere compiutamente l’oggetto dell’opzione e le condizioni che le disciplinano.
Qualora si ritenga non possibile procedere ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a), si chiede se sia possibile avvalersi dell'art. 63 c. 5 del Codice, ossia rimandando a successiva negoziazione con l'appaltatore l'esecuzione delle opere opzionali ad avvenuta copertura finanziaria.

PUBBLICAZIONE AVVISO DI VARIANTE
QUESITO del 12/04/2020

In un contratto lavori di €1.300.000 si deve procedere ad una variate ex art. 106 co. 2 lett. c) D.Lgs.vo 50/2016 per €115.000.
In predetto caso l'avviso di variante va pubblicato solo alI'albo pretorio comunale oppure anche sulla GURI, n. 1 quot. locale e n. 1 quot. nazionale?
Grazie e cordiali saluti
Maura Galli

Le spese di pubblicazione di un avviso di Variante ex art. 106 co. 2 lett. c) del D.lgs.vo 50/2016 sono rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante? Oppure sono a carico della Stazione Appaltante?
Grazie e cordiali saluti
Maura

In merito all'opzione del rinnovo del contratto (A) di cui al parere n. 754 si chiede se, le differenze rispetto all'opzione della ripetizione di analoghi servizi e lavori (B) di cui all'art. 63 co. 5 del Codice siano solo le seguenti oppure altre: 1- A può essere effettuata anche con procedura negoziata mentre B solo con aperta o ristretta; 2 - A può essere di durata pari al contratto principale o eventualmente minore, come nel caso riportato nel citato parere, ma non superiore mentre B può essere ripetuto di anno in anno a discrezione della SA, fino ad un massimo di tre oltre quello di stipula ossia quattro in totale. In entrambi i casi A e B occorre computare la durata massima del contratto con relative opzioni, nel valore stimato dell'appalto da porre in gara. Sussistono ulteriori differenze oltre a quelle citate?

Nel caso di modifica contrattuale ex art. 106 co.1 lett. c) punto 1 del D.Lgs.vo 50/2016 di appalti di servizi, ove la modifica non riguardi l'importo ma esclusivamente le prestazioni e comunque l' importo complessivo sia inferiore a 40.000 euro, occorre in ogni caso procedere con gli adempimenti di pubblicazione in G.U. e comunicazione all'Osservatorio, previsti rispettivamente dal c. 5 e c.14 dello stesso art. 106 ?

In ragione del parere in oggetto si chiede se sia quindi possibile effettuare una gara con procedura negoziata per il servizio di pulizie, tramite la pubblicazione di una RdO MEPA, con le seguenti caratteristiche: importo contrattuale annuale del servizio pari ad euro 53.500 + IVA con possibilità di rinnovo dello stesso, ad insindacabile discrezione della SA da esercitare entro fine anno, per il successivo triennio (4 in totale) per un importo a base di gara dell'RdO pari ad euro 214.000 + IVA ossia il limite massimo previsto per rientrare nella soglia comunitaria. Sarebbe possibile attuare tale procedura?

Richiesta chiarimenti in merito al parere n. 907 - corretta procedura di gara con rinnovo contrattuale.

A seguito di quanto espresso col parere in oggetto, si chiede se sia invece possibile effettuare una procedura negoziata tramite RdO MEPA, con le seguenti caratteristiche: servizio di pulizie per il biennio 2022/2023 con valore a base di gara pari ad euro 107.000 + IVA con eventuale opzione di rinnovo per il biennio successivo ad insindacabile discrezione della SA; valore massimo complessivo dell'appalto pari ad euro 214.000 + IVA ossia il limite massimo stabilito dalla soglia comunitaria. Sarebbe possibile attuare tale procedura?

Questa stazione appaltante ha la necessità di comprendere quali siano i motivi per cui si possano rifiutare la cessione di un credito derivante da un appalto di servizi in forza dell’art. 106 comma 13.

Si richiede il parere di codesta Amministrazione in ordine alla legittimità della previsione nei bandi di gara dell'opzione di rinnovo per una durata superiore al contratto da rinnovare, così come alla possibilità di prevedere più rinnovi successivi, fermo restando il limite novennale di cui all'art. 12 del R.D. n. 2440/1923.

Quinto d'obbligo
QUESITO del 27/06/2021

Vorrei chiedere un parere riguardo alle modifiche contrattuali previste dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici. Nella fattispecie faccio riferimento al comma 12, al cosiddetto "quinto d'obbligo" e il quesito che porgo è il seguente. Su un appalto di lavori di circa 100.000,00 è già stata approvata una prima perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), con un aumento della spesa di circa il 20,00% (quindi entro il quinto d'obbligo): è possibile successivamente approvare una seconda perizia di variante, sempre ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), con un ulteriore aumento della spesa dell'ordine di un ulteriore 20,00% (quindi sempre nell'ambito del quinto d'obbligo)? Quali sono i limiti di questo istituto?

L'art. 113 -bis del codice dei contratti statuisce al comma 4, secondo periodo che "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale".
Considerato che può verificarsi che in corso di esecuzione dell'appalto siano approvate varianti in aumento e/o in diminuzione che modificano l'importo del contratto, con la presente si chiede se la penale vada sempre e comunque calcolata in relazione all'importo netto contrattuale iniziale o se vada calcolata considerando l'importo netto contrattuale così come rideterminato a seguito dell'approvazione delle varianti in aumento e/o in diminuzione.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA
QUESITO del 28/07/2021

Quale percentuale massima di variazione contrattuale rispetto all'importo di appalto originario è ammessa in una variante in corso d’opera motivata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) e b) del vigente Codice Appalti?
Il comma 7 dello stesso articolo dice che l’-“aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”-.
Il 50% si riferisce al prezzo di ogni singola voce di appalto? Oppure al costo totale di appalto?
Inoltre al comma 2 dell'art. 149, dello stesso Codice, si impone il limite del 20%, il cosiddetto quinto d'obbligo.
Come si conciliano il comma 7 dell'art. 106 con il comma 2 dell’art. 149?

Comunicazione di modifiche
QUESITO del 30/07/2021

L'art. 106, comma 8 D.Lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al COMMA 2, entro TRENTA giorni dal loro perfezionamento.

In pratica, come avviene questa comunicazione: tramite SCHEDE SIMOG o tramite utilizzo e invio del Modulo di trasmissione delle “varianti in corso d’opera” all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it?

Grazie

In relazione ad una procedura di gara relativa a servizi, suddivisa in due lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicatario di uno dei due lotti, in fase di verifica dei Criteri di selezione ex art. 86 del Codice dei Contratti, ha presentato idonea documentazione probatoria relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
Alla stessa, il concorrente ha allegato una “Dichiarazione” di impossibilità di reperire quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica - nella fattispecie “veicoli a 3 porte” e “Veicoli euro 5/6”- per esigenze sopravvenute e ha indicato una valida alternativa “veicoli a due porte” e “veicoli euro 4”.
Si segnala che le due opzioni relative alle caratteristiche tecniche dei veicoli per eseguire il servizio ( “2 e 3 porte” e “euro 4 ed euro 5/6”) erano entrambe specifici elementi di valutazione dell’offerta. Inoltre, pur riclassificando la graduatoria di gara in termine di punteggi, l’aggiudicatario rimane collocato al primo posto.
Ciò premesso, si domanda:
1) Se è conforme al Codice accettare i rilievi del concorrente e aggiudicare l’appalto dandone motivazione nella relativa Determina;
2) Se occorre escluderlo dalla gara e procedere allo scorrimento della graduatoria;
Infine, considerato che la procedura in argomento ha un importo complessivo per i due lotti sopra la soglia europea (è stato pubblicato un bando), ma i singoli lotti sono inferiori alla stessa,
si chiede:
3) se per la sottoscrizione dei rispettivi contratti, è necessario attendere il termine dilatorio ex art. 32 del Codice.

Buongiorno,

sono il dott. Salvatore Orfano, funzionario della Stazione Zoologica A. Dohrn.

In relazione al quesito posto in data 2/9/2021 per la fornitura di una nave da ricerca oceanografica, preciso che trattasi di una fornitura sopra soglia.

Grazie
salvatore orfano
347 1780417

Premesso che la gara SOPRASOGLIA, per la fornitura di una nave oceanografica per la ricerca scientifica è stata espletata ed aggiudicata.
Il Bando di gara prevedeva al punti II.2.10 Variante: non autorizzate
L'amministrazione, infatti ha ritenuto opportuno non valutare varianti in sede di gara.
DOMANDA
L'inserimento nel bando del vincolo di "Variante non autorizzate" preclude la possibilità da parte della stazione appaltante di approvare forniture supplementari e varianti come previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. b) e c) del codice dei contratti?

In riferimento alla modifica apportata dal d.l. 77/2021 (cd. decreto semplificazioni bis), convertito con legge 108/21, all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, relativa all'estensione dell'obbligo di pubblicazione anche alla fase esecutiva, si chiede di confermare se gli atti interessati dal suddetto obbligo coincidano con quelli già oggetto di obbligo di comunicazione all'ANAC (con la compilazione delle schede SIMOG).

Revisione prezzi
QUESITO del 09/09/2021

L’articolo 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73 - cd. “Sostegni-bis” ha introdotto un principio di revisione prezzi per i contratti pubblici allo scopo di fronteggiare i rincari dei costi delle materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021.
Tale dettato si applica ai contratti di appalto ancora in corso alla data del 25 luglio 2021 e per lavorazioni contabilizzate al 30.06.2021.
E’ evidente che sono comunque soggetti alla problematica del rincaro dei prezzi dei materiali anche i contratti attivi alla data di entrata in vigore della legge, stipulati a seguito di offerte formulate nei mese primi mesi del 2021, e per i quali alla data del 30 giugno 2021 le lavori non sono stati ancora contabilizzati.
In queste circostanze la norma citata non sembra operativa e nel caso come si devono comportare le stazioni appaltanti per fare fronte alle richieste economiche dell’affidatario in conseguenza di rilevanti incrementi dei prezzi tra la formulazione dell’offerta e il momento dell’ordinativo dei materiali?

Buongiorno, relativamente al tema delle modifiche contrattuali in corso d'opera (art. 106 del d.lgs. 50/2016)
sono a chiedere se nel caso di una modifica contrattuale di lieve entità (3.000 su 20.000 contrattuali), disposta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) per un servizio di importo inferiore a € 40.000, ci sia cmq l'obbligo di comunicarlo ad Anac ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Si chiede se sia corretto il seguente ragionamento: in una gara relativa a lavori di ristrutturazione infrastrutturali, si ottiene uno sconto di gara circa pari al 29%. Al fine di evitare economie di bilancio ed allo scopo di rendere più efficiente l'infrastruttura sotto il profilo del risparmio energetico rispetto a quanto inizialmente pianificato ed in considerazione del fatto che i risparmi di gara lo consentono, l'SA decide di avvalersi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/16 per impiegare tutto il 29% risparmiato acquisendo, dalla ditta aggiudicataria, materiali più performanti, più duraturi e dal costo maggiore (Es.: infissi esterni in alluminio coibentato anziché alluminio normale e/o legno, una caldaia che consenta maggiori risparmi in termini di consumo di gas etc.). È possibile avvalersi di tale norma atteso che, la spesa complessiva per le modifiche contrattuali per migliorie, si attesta in una percentuale superiore al quinto d'obbligo prevista dal comma 12 del medesimo articolo ancorché inferiore al 50% dell’importo contrattuale? Che differenza c'è tra quest’ultimo istituto rispetto al quinto d’obbligo? Che la ditta non è obbligata ad accettare ma che potrebbe rifiutare con relativo recesso del contratto? Si precisa che, l'opzione in parola, non era stata prevista in gara poiché non ci si aspettava una così vantaggiosa scontistica d'aggiudicazione. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Durata appalto - decorrenza
QUESITO del 28/10/2021

L’appalto in questione è l’espletamento del servizio di alaggio e varo delle imbarcazioni per mezzo del travel lift comunale.
La consegna del mezzo, con verbale di esecuzione del servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto e nelle more della organizzazione dell’area cantieristica annessa, é avvenuta il 27 ottobre 2017, perché il travel lift necessitava di un opportuno intervento di Know-how;
Con ordinanza sindacale n. 32 del 07.11.2017, nelle more dell’organizzazione dell’area e della stipula contrattuale, si autorizzava l’esecuzione del servizio, iniziando l’attività di appalto.
Il contratto è stato stipulato in data 18 gennaio 2018.
L’articolo del contratto relativo alla durata della concessione così recita:
“La durata della concessione viene stabilita in anni quattro , a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto”.
Si chiede se durata dell'appalto decorrere dalla data di consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d. lgs. 50/2016, oppure dalla data di stipula contrattuale.

Stipula Contratto e proroga tecnica
QUESITO del 13/01/2022

E possibile stipulare il contratto di una procedura di gara essendo in atto la proroga tecnica anche se l'aggiudicatario e il medesimo ?

Lo scorso anno si è proceduto ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, per un servizio intellettuale di importo pari a € 29.000,00. L'affidamento è stato pubblicato in Bollettino ufficiale regionale, nei siti internet della Regione del Veneto (profilo committente e portale Amministrazione trasparente) e del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 29 del Codice e ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.
Ora stiamo procedendo per il medesimo servizio con una variante in corso d'opera nei limiti del quinto d'obbligo per un importo di 5.800 €.
A tale proposito l'art. 106, c. 5. del Codice prevede che:"le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale".
Ciò premesso, come deve essere intesa la nozione di "pubblicità in ambito nazionale" della variante in esame pari a 5.800 €?
In particolare, si chiede se la pubblicità in ambito nazionale deve essere garantita necessariamente con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e come può essere attuata la disposizione di cui all'art. 106 c.5 considerando che l'atto di affidamento iniziale non è stato pubblicato in GURI.
Il ns. orientamento sarebbe di pubblicare il provvedimento di autorizzazione della variante sul sito internet Contratti Pubblici, sul portale della Regione del Veneto (profilo committente e "Amministrazione trasparente"), sul BUR e dare comunicazione all'Osservatorio regionale appalti.

Con la presente, si richiede a codesta Amministrazione se, in relazione all’obbligo di inserimento della clausola di revisione dei prezzi di cui all’art 29 del D.L. 4/2022 negli appalti di servizi e forniture sia legittimo: a) limitare l’applicazione della clausola ai soli contratti ad esecuzione periodica o continuativa, escludendo quelli ad esecuzione istantanea o a consegne ripartite; b) subordinare l’adeguamento del prezzo ad apposita istanza dell’operatore economico cui spetta, altresì, l'onere della prova dell'effettivo aumento dei prezzi; c) indicizzare i prezzi all’indice FOI generale, prescindendo dall’oggetto specifico dell’appalto e considerare quest'ultimo quale limite massimo al riconoscimento della revisione; d) limitare l’operatività dell’adeguamento ai soli pagamenti successivi alla prima annualità contrattuale; e) riconoscere l’intero ammontare della revisione anche laddove sia superiore alla misura stimata nella documentazione di gara e computata nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art 35 del Codice dei contratti pubblici.

In un affidamento il fornitore non riesce, per motivi di forza maggiore, tra i quali la pandemia da COVID-19, a consegnare quanto pattuito (nello specifico uno sviluppo software).
Il fornitore ha chiesto, pertanto, di poter posticipare, senza maggiori oneri per l'Amministrazione ma senza penali a proprio carico, le date di consegna e la scadenza del contratto.
Il DEC ed il RUP hanno riconosciuto in apposita relazione che il ritardo nella consegna non è oggettivamente addebitabile né al fornitore né all'Amministrazione.
Si chiede pertanto:
1) posto che il DEC ed il RUP non sono dirigenti, è richiesto un atto esplicito della Stazione Appaltante per approvare la relazione, autorizzando la protrazione delle date di consegna e la scadenza del contratto senza applicare penali o è sufficiente l'accettazione da parte del RUP cfr. art. 107 comma 5 del d.lgs. 50/2016?
2) sono necessari ulteriori adempimenti (ad esempio, è sufficiente quanto sopra ed il richiamo all'art. 1457 c.c., o l'uso della parola "proroga" -per quanto senza maggiori oneri per l'Amministrazione - nel citato art. configura il caso di "modifiche, nonché varianti" di cui all'art. 106 e, in caso affermativo, impone obblighi di pubblicazione quali quelli di cui al comma 5 dello stesso e/o di comunicazione di cui all'art. 14?)?
Cordialmente

Revisione prezzi ante stipula
QUESITO del 29/03/2022

Si considerino gare di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, bandite da un Soggetto Aggregatore regionale in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 e volte, ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999, alla stipula con gli aggiudicatari di una o più convenzioni quadro cui possono aderire le Amministrazioni site nel territorio regionale, in cui i documenti di gara non prevedono alcuna clausola di revisione dei prezzi.
Qualora tra la presentazione delle offerte e la stipula della convenzione sia intercorso un’ingente lasso di tempo, per cause non imputabili né alla Stazione Appaltante né all’Operatore Economico, tale per cui il quadro economico posto a base di gara non sia più corrispondente al dato reale e, pertanto, le offerte presentate non siano più remunerative, stante l’impossibilità di modificare gli atti di gara al fine di prevedere ex post una clausola di revisione dei prezzi, ed in considerazione del disposto di cui all’art. 1 comma 511 Legge n. 208/2015 che stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, (…) l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. (…)” si chiede:
- se sia possibile, successivamente alla stipula della convenzione, concedere la revisione dei prezzi di cui all’art. 1664 comma 1 Cod. Civ. nonostante la mancata previsione di una clausola di revisione;
- in caso di risposta affermativa, se tale revisione possa essere accordata a far data dalla stipula della convenzione, ovvero se sia necessario attendere il decorso della prima annualità di contratto, come affermato da consolidata giurisprudenza in materia di revisione dei prezzi di contratti di appalti pubblici.

quinto d'obbligo
QUESITO del 12/04/2022

Chiedo se la modifica in aumento di un contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 d.lgs. 50/2016 vada comunicato all'Anac e in che modo. Non mi pare che la modulistica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla comunicazione delle varianti in corso d'opera preveda questa casistica.

Buongiorno,
Trattasi di un appalto sotto l'egida del D.Lgs 163/2016 in cui l'impresa appaltante ha iscritto riserve.
Non raggiungendo le riserve fondate il limite del 10 % dell'importo contrattuale, il RUP ha proceduto con una proposta di transazione ex art. 239 (Parte V contenzioso) che l' impresa ha accettato.
L'importo è superiore a 100.000
Non vi è lite giudiziaria.
Si chiede se la transazione debba essere sottoposta al parere del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso ovvero se lo stesso debba essere acquisite solo in caso di lite giudiziaria e quindi dal soggetto che difende l'amministrazione.
In definitiva si chiede di chiarire se il parere previsto dall'art. 239 debba essere acquisito esclusivamente in caso di transazione che dirima una lite giudiziaria.
Inoltre si chiede di capire che tipo di parere debba essere espresso.

In riferimento ad un Accordo Quadro di lavori pluriennale con gara avviata e relativa scadenza dell’offerta precedenti al D.L. 50/2022, che nello specifico ha avuto questo iter:
gara appaltata ad aprile 2022 con prezzario regionale aggiornato ad aprile 2022;
scadenza offerta - 05/05/2022;
aggiudicazione definitiva – agosto 2022;
contratto stipulato il 28/09/2022;
consegna lavori del primo contratto attuativo 10/11/2022.

Si chiede quanto di seguito.

Non trovando applicazione il DL. 50/2022, entrato in vigore il 17 maggio 2022, in quanto richiede che l’offerta sia stata presentata entro il 31.12.2021, nè tanto meno il comma 8 dell’art. 26 del D.L. 50/2022 il quale prevede che gli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici siano già stati aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto [entrata in vigore 18.5.2022]:

1) E' corretto ritenere applicabile il Prezzario di aprile 2022 e non quello di luglio 2022?
2) E' possibile nel caso, agire sul contratto attuativo di ottobre 2022 solo tramite variante art. 106, co. 1, lettera c) n. 1, così come interpretato dal DL 36/2022 avendo cura di valutare circa l’imprevedibilità dell’alterazione significativa del costo dei materiali necessari all’opera (Co. 2ter art. 7 DL 36/22)?
3) Ai contratti attuativi del 2023, sarà possibile, invece, applicare i nuovi prezzari?

Nell’ambito di una gara di servizi sopra soglia è stata prevista già nel bando la possibilità di affidare la ripetizione di servizi analoghi per un importo pari al 50% dell’’importo iniziale conformemente a quanto previsto dall'art.63 co.5 Codice. Avendo in fase esecutiva disposto una modifica ex art.106 co.2 Codice sul contratto “iniziale”, si chiede se sia possibile o meno applicare la stessa fattispecie ex art.106 co.2 Codice anche sul contratto relativo alla ripetizione dei servizi analoghi atteso che la somma delle due modifiche supererebbe inevitabilmente la soglia comunitaria (presupposto espressamente richiamato dal citato comma 2).

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. n.50/2016 nel caso di modifica di contratti di lavori ai sensi del comma 2), l'adeguamento dei corrispettivi dei servizi tecnici legati alla modifica deve necessariamente essere inferiore al 10 per cento del valore iniziale del contratto (comma 2 lett.a).

Nel caso in cui le prestazioni supplementari (quantificate in €41.400,00) di un servizio tecnico comportino un'integrazione contrattuale tale da elevare l'importo originale del contratto ad un sopra soglia comunitaria, predetta variante contrattuale del servizio ex art. 106 co.5 del D.Lgs.vo 50/2016 dove va pubblicata?
-Albo pretorio
-internet comune
-Osservatorio Regionale
-GUCE
-GURI
-n.2 quot. naz
-n.2 quot. loc.
Grazie e cordiali saluti

Questo Ente risulta beneficiario di un contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza di un ponte lungo una strada provinciale. In seguito ad apposita procedura di evidenza pubblica e precisamente con procedura aperta (sopra soglia comunitaria), il suddetto servizio è stato aggiudicato ad un Raggruppamento temporaneo di professionisti con il quale è stato stipulato il relativo contratto. Con la redazione della progettazione definitiva è emerso che la realizzazione della messa in sicurezza del ponte esistente comporterebbe una spesa pari o addirittura superiore a quella conseguente ad un intervento di demolizione e ricostruzione del medesimo ponte, con il raggiungimento, nel caso della messa in sicurezza, di coefficienti di sicurezza inferiori dal punto di vista sismico.
Si chiede pertanto, se sia possibile, previa approvazione di una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) ed entro i limiti previsti dal comma 7, procedere alla progettazione unicamente di livello esecutivo di un intervento di demolizione e ricostruzione del ponte esistente.
In particolare, tenuto conto che, nonostante rimangano inalterate le categorie delle opere da progettare, l’intervento prospettato comporterà la realizzazione di un nuovo ponte, con materiali, geometrie e caratteristiche diverse rispetto al ponte esistente, si chiede se la modifica contrattuale ipotizzata sia configurabile o meno come modifica “sostanziale”.

Buongiorno, a causa di tempistiche legate a finanziamenti comunitari è sopravvenuta la necessità di contrarre i tempi di esecuzione di un'opera pubblica aggiudicata con il criterio del minor prezzo. L'impresa ha chiesto di poter ridurre il limite economico per l'emissione del SAL previsto da contratto e da capitolato anche per consentire l'acquisto del materiale in anticipo.
Tale richiesta può essere accolta?

Nell’ambito di un Accordo quadro di lavori, aggiudicato a dicembre 2020, e quindi rientrante nella casistica delle gare con termine di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, l’attuale normativa di riferimento per l’applicazione dell’istituto della compensazione e della revisione prezzi sembra essere l’art. 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, ed in particolare il comma 8.
Tuttavia, con il nuovo assetto di tale disposizione, così come modificata dall’Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) appare delinearsi un contrasto normativo in particolare tra il nuovo comma 8 ed i commi 6 bis e 6 sexies introdotti dalla stessa legge di bilancio.
In particolare si rileva:
- l’Art. 26 al comma 6 bis recita: “… in relazione agli appalti pubblici di lavori, …, nonche' agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo…..
- l’Art. 26 al comma 6 sexies dispone: “Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25”
- Il nuovo comma 8 prevede invece: “fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Si pongono quindi, in riferimento ad un accordo quadro con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, i seguenti quesiti:
1) alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 8, si deve applicare tout court il nuovo prezziario di cui al comma 2 dell’art. 26?
Inoltre, poiché la gara è antecedente al 27 gennaio 2022, il meccanismo di compensazione, previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera b) del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 non deve essere applicato al caso di specie?
2) alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, si devono direttamente utilizzare i prezzari aggiornati oppure applicare il meccanismo di cui al comma 6 bis e quindi calcolare maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e riconoscerli nella misura del 90 per cento ?

Si chiede se risulta corretto e conforme alla normativa di settore nazionale e comunitaria, avvalersi della disposizione di cui all’art. 106 co. 1 lett. a) del Codice per affidare all’iniziale aggiudicatario realizzatosi a seguito di procedura aperta, e nel corso di esecuzione del contratto, ulteriori lavori funzionali al completamento dell’opera (appartenenti alle categorie OG1 e OS30 già individuate nel progetto posto a base di gara ed in questo stesso individuati qualitativamente e quantitativamente ), a seguito della realizzazione del ribasso d’asta e fino a suo esaurimento. Si chiede altresì se, riservandosi la S.A di inserire tale clausola nei documenti di gara, poiché il ricorso a siffatta modifica contrattuale è espressamente previsto dal Codice senza ricorrere a nuova procedura di affidamento, sia automaticamente escluso dover procedere in combinato disposto all’art. 63 co. 5 e, quindi, disporre il successivo affidamento dei lavori complementari con determina dirigenziale e atto aggiuntivo al contratto.
In conclusione, assodato che l’importo dei lavori complementari deve essere computato da principio per la determinazione del valore globale dell’appalto ai fini dell’applicazione delle soglie ex art. 35 co. 1, si chiede di sapere se i requisiti di capacità economica e finanziaria per la partecipazione alla gara debbano essere proporzionati all’importo a base asta iniziale o al valore globale dell’appalto come sopra determinato.

Si fa riferimento al contratto di appalto integrato complesso per la realizzazione di una Casa di Comunità del Comune di Iseo (Missione 6 C1 - 1.2) di cui all'AQ1 - Sub lotto 4 - Appalto integrato - Lombardia 1-5 , aggiudicato da INVITALIA, per evidenziare che l'importo di contratto stipulato con l'Operatore Economico aggiudicatario, è stato determinato sulla base dell'importo dei lavori indicato nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dall'Azienda. Il contratto prevede la realizzazione dei lavori, previa progettazione definitiva ed esecutiva. In fase di progettazione definitiva l'importo dei lavori è passato da € 2.936.544,35 (Contratto) a € 3.158.740,70 (Progetto), di conseguenza si determina altresì un aumento delle spese di progettazione. Il quesito è relativo a: - l'aumento dell'importo dei lavori determinatosi dalla progettazione definitiva si configura come variante oppure è riferibile ad altra fattispecie? - l'aumento delle spese di progettazione come si configurano? - rispetto alle risposte di cui sopra come si procede alla formalizzazione di tali aumenti anche rispetto alle previsioni contrattuali? Si precisa che gli aumenti trovano copertura all'interno del quadro economico.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 la clausola del quinto d'obbligo può essere fatta valere solo se espressamente richiamata negli atti di gara (vedi anche bando tipo 1); posto quanto sopra, se nel vecchio codice era assodato che il valore del quinto d'obbligo dovesse essere computato al fine della determinazione delle soglie ( e quindi dell'acquisizione del CIG), il nuovo codice, imponendo, over ritenuto opportuno, di prevederlo espressamente (in maniera analoga alle opzioni) fa sorgere il dubbio che l'importo in aumento debba essere ricompreso nel calcolo per l'individuazione della soglia e per l'acquisizione del CIG. Si evidenzia infatti che, nonostante l'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 disponga che "...Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali ozioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara...", senza fare alcun cenno alla novità introdotta dall'art. 120, c. 9, il Bando Tipo n. 1 predisposto dall'Anac (che invece pare non abbia alcun dubbio al riguardo), al paragrafo 3, pagina 14, riporta la tabella in corrispondenza del valore globale stimato dell'appalto, comprensiva dell'importo del quinto d'obbligo (a cui espressamente si rinvia, non potendola inserire)

In buona sostanza, lo jus variandi entro il c.d. "quinto d'obbligo", che per decenni aveva trovato la sua naturale fonte direttamente dalla legge, oggi - per i contratti pubblici - è condizionato ad una espressa previsione da inserire nei documenti di gara, non contempla una possibile "opzione di variante in aumento con valenza pubblicistica", bensì una prescrizione di natura meramente negoziale ed avente effetto esclusivamente tra le parti contraenti, con cui la stazione appaltante - nell'ipotetica eventualità in cui si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo contrattuale - si riserva il diritto di imporne all'appaltatore l'esecuzione alle originarie condizioni. D'altra parte, proprio la circostanza che tale previsione operi anche nel caso in cui si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni, conferma a nostro a vviso, l'errore presente nel Bando tipo Anac. Ed, in ogni caso, non sarebbe comunque configurabile una "opzione di variante con valenza pubblicistica", in quanto restano fermi tutti i presupposti per legittimare le varianti in corso d'opera prescritti ed elencati dal medesimo art. 1320 del D. Lgs. 36/2023. Premesso e considerato quanto sopra, si chiede come ci si debba comportare per l'individuazione della soglia e per l'acquisizione del CIG, nel caso in cui sia stata inserita la previsione del quinto d'obbligo in aumento, ovvero se tale importo debba essere o meno computato nel valore globale dell'appalto.

Quinto d'obbligo
QUESITO del 21/06/2024

L’art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di imporre all’appaltatore l’esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste dal contratto aumentate o diminuite “fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto”, purché che tale facoltà sia prevista nei documenti di gara iniziali. Il Bando Tipo ANAC n.1/2023 al punto 3.3 nella tabella 3 inserisce tra le voci che compongono il valore globale stimato l’“importo massimo del quinto d’obbligo”. La norma e il Bando Tipo paiono compatibili con l’indicazione da parte delle stazioni appaltanti di un valore inferiore al quinto, previsione che in alcuni casi potrebbe ampliare il novero degli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara. Tutto ciò premesso, si chiede pertanto: - se nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante possa esercitare la facoltà di cui all’art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023 indicando un valore inferiore al quinto dell’importo del contratto con riferimento all’obbligo per l’appaltatore di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni originariamente previste.

Si chiede se la Stazione Appaltante possa procedere all'approvazione di una perizia di variante entro il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 co. 12 D.lgs. n. 50/2016 anche in assenza di sottoscrizione dell'atto di sottomissione da parte dell'appaltatore e se il rifiuto della sottoscrizione dell'atto di sottomissione sia configurabile come grave inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.

Varianti, quinto d'obbligo e opzioni
QUESITO del 29/10/2024

Il nostro Comune ha redatto un progetto esecutivo e tra le somme a disposizione del quadro economico abbiamo previsto una somma pari al 3% dell'importo lavori quale opzione contrattuale da utilizzarsi nel caso fosse necessario redigere una variante contrattuale. Si precisa che tale importo non è stato progettato ma solo accantonato per eventuale variante. Il valore massimo dell'appalto è stato quindi calcolato come somma dei due importi (lavori + 3%). Inoltre, in capitolato è stata inserita la clausola che, in caso di modifica contrattuale entro il quinto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il contratto alle condizioni originarie. Ora, in caso di variante, la tipologia è sempre riconducibile all'art. 120 comma 1 lettera a (opzione contrattuale), oppure va individuata un'ulteriore casistica da valutare caso per caso? Inoltre, nel caso la stazione appaltante dovesse redigere una variante, potrà utilizzare SOLO quel 3% originariamente previsto oppure può utilizzare altre somme nel quadro economico (es ribassi d'asta, risparmi sulle progettazioni) ed aumentare quindi la percentuale di variazione? grazie