Art. 113-bis del codice dei contratti - Calcolo penale
QUESITO
del 19/07/2021
L'art. 113 -bis del codice dei contratti statuisce al comma 4, secondo periodo che "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale".
Considerato che può verificarsi che in corso di esecuzione dell'appalto siano approvate varianti in aumento e/o in diminuzione che modificano l'importo del contratto, con la presente si chiede se la penale vada sempre e comunque calcolata in relazione all'importo netto contrattuale iniziale o se vada calcolata considerando l'importo netto contrattuale così come rideterminato a seguito dell'approvazione delle varianti in aumento e/o in diminuzione.
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