Parere tratto da fonti ufficiali

Procedura di concordamento nuovi prezzi di cui all'art. 5, comma 7, lett. b) dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023
QUESITO del 23/06/2025

La fattispecie è quella in cui, durante una commessa, si verifichi l'ipotesi per cui si debba eseguire una categoria di lavori non prevista inizialmente nel progetto a base di gara o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta prefissato il prezzo contrattuale. In tali casi, dovendo provvedere alla formazione di nuovi prezzi e non potendo desumerli dal prezzario regionale, si rende necessario applicare quanto disposto dall'art. 5, co. 7, lett. b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Si rileva che la disciplina contenuta nel previgente DPR 207/2010, all'art. 163, co. 4 prevedeva espressamente che "tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 133 co. 3 e 4...". Si chiede, pertanto, se in un appalto lavori eseguito in vigenza del D.Lgs. 36/2023 e dallo stesso disciplinato - nel caso di specie, l'offerta è stata presentata a luglio 2024 -, i nuovi prezzi di cui all'art. 5, co. 7, lett. b) dell'Allegato II.14 del Codice (determinati mediante procedimento di analisi, con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta), siano da assoggettare o meno al ribasso percentuale unitario offerto in sede di gara.

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