Parere tratto da fonti ufficiali

applicazione art. 106 co. 1 lett. a) Codice
QUESITO del 14/06/2023

Si chiede se risulta corretto e conforme alla normativa di settore nazionale e comunitaria, avvalersi della disposizione di cui all’art. 106 co. 1 lett. a) del Codice per affidare all’iniziale aggiudicatario realizzatosi a seguito di procedura aperta, e nel corso di esecuzione del contratto, ulteriori lavori funzionali al completamento dell’opera (appartenenti alle categorie OG1 e OS30 già individuate nel progetto posto a base di gara ed in questo stesso individuati qualitativamente e quantitativamente ), a seguito della realizzazione del ribasso d’asta e fino a suo esaurimento. Si chiede altresì se, riservandosi la S.A di inserire tale clausola nei documenti di gara, poiché il ricorso a siffatta modifica contrattuale è espressamente previsto dal Codice senza ricorrere a nuova procedura di affidamento, sia automaticamente escluso dover procedere in combinato disposto all’art. 63 co. 5 e, quindi, disporre il successivo affidamento dei lavori complementari con determina dirigenziale e atto aggiuntivo al contratto.
In conclusione, assodato che l’importo dei lavori complementari deve essere computato da principio per la determinazione del valore globale dell’appalto ai fini dell’applicazione delle soglie ex art. 35 co. 1, si chiede di sapere se i requisiti di capacità economica e finanziaria per la partecipazione alla gara debbano essere proporzionati all’importo a base asta iniziale o al valore globale dell’appalto come sopra determinato.

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