Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: varianti

Varianti
QUESITO del 28/07/2006

Desidero porre alla vostra attenzione i sottoelencati quesiti: 1)nel caso di Varianti migliorative di cui all’art. 25 comma 3 2° periodo, può essere superato il 5% dell’importo originario di contratto e di chi è la competenza per la loro approvazione? 2)per i casi di cui all’art. 25 comma 1 lettere a, b, bbis, con aumento dell’importo contrattuale superiore al 20%, ma rientrante nel quadro economico generale di progetto, a chi compete l’approvazione della perizia?

Argomenti:

Varianti
QUESITO del 04/04/2006

A seguito di gara d'appalto di un'opera pubblica, si hanno a disposizione economie derivanti dal ribasso d'asta. L'opera pubblica in questione riguarda la posa di nuove reti in alcune vie comunali, le quali costituiscono l'ampliamento di reti esistenti. L'amministrazione committente intenderebbe apportare modificazioni in corso d'opera mediante prolungamento dei tratti di rete oggetto dell'appalto, al fine di poter garantire la maggior copertura possibile sul territorio. Si ritiene opportuno acquisire Vostro parere riguardo alla possibilità di applicare al caso in questione l'art. 37 comma 1, lett. c) della L.R. n. 27/2003 per le varianti in corso d'opera, considerando che il costo delle maggiori opere non andrebbe a superare il 20% dell'importo contrattuale, ovvero se, al contrario, sarà necessario procedere a trattativa privata mediante la predisposizione di un nuovo progetto.

Argomenti:

Varianti
QUESITO del 27/06/2006

In che misura sono ammesse le perizie di variante ai sensi dell'art. 25 Legge 109/94? E' possibile approvare un perizia di variante del 18% in aumento rispetto all'importo contrattuale?

Varianti
QUESITO del 08/05/2007

Si chiede se alla luce del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e della L.R. 07 novembre 2003 n° 27 è possibile alla data odierna approvare varianti in corso d'opera che comportino un aumento dell'importo di contratto superiore alle disponobilità delle somme a disposizione e che quindi comportino un amento di spesa del quadro economico generale con conseguente nuovo finanziamento della differenza. Se si quali sono i riferimenti di legge nazionale e regionale e quali i limiti di aumento in percentuale, se ci sono, rispetto all'importo di contratto.

Argomenti:

Varianti
QUESITO del 24/10/2008

In riferimento all’esecuzione di un’opera pubblica, nella fattispecie la manutenzione straordinaria di una palestra, è maturata la necessità di redigere una variante per “cause impreviste ed imprevedibili”, non considerabili quali aspetti di dettaglio (max 10% importo contratto). Tale variante – in aumento – il cui importo troverà comunque copertura nella somma complessiva stanziata (ribasso d’asta, imprevisti, ecc.) dovrebbe eccedere il 10%. In riferimento alle normative vigenti, segnatamente D.Lgs. 163/2006 art. 132 c. 3 e D.M. 19/04/2000 n. 145 art. 10 c. 2, chiedesi se la percentuale in aumento rispetto all’importo di contratto per una variante avente queste caratteristiche sia da limitarsi entro il valore del 5% o del 20% (cd. quinto).

Argomenti:

Varianti
QUESITO del 02/03/2008

E' prevista la possibilità per i tecnici (geometri, Ingegneri ed Architetti) dipendenti del Comune di firmare progetti ovvero varianti al PRUG nell'ambito delle competenze previste dagli ordinamenti professionali (art. 52 R.D. 2537/1925 e art. 4 L. 395/1923 per gli architetti; art. 51 R.D. 2537/1925 e art. 18 R.D. 274/1929 per gli ingegneri; art. 16 R.D. 274/1929 per i geometri...); questo quanto previsto sia nella Legge Merloni prima sia nel nuovo codice 163/2006 al seguente articolo: Art. 253. Norme transitorie: comma 16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. DOMANDA Quanto sopra vale solo per dipendente già in servizio presso un'amministrazione aggiudicatrice alla data del 19-12-1998 OVVERO anche per dipendente assunto nel 2000 purchè abbia maturato i 5 anni di servizio e attività ? Infatti si creerebbe un'ingiusta differenza tra chi è stato assunto prima del 19.12.2998 e chi dopo !

Varianti
QUESITO del 28/02/2008

Le varianti di cui al comma 3, art. 132 del D.lgs 163/2006 sono ammesse nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità. Quesito: da chi sono approvate? dal Responsabile del Procedimento? L’importo in aumento relativo alle varianti di cui sopra non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera. Quesito: la copertura del 5% può essere sostenuta utilizzando le economie derivanti dal ribasso d’asta? è possibile utilizzare, comunque, le somme previste come imprevisti oltre il 5% dell’importo di variante?

Argomenti:

Varianti
QUESITO del 01/12/2007

Con la nota prot. n. 287 del 4 luglio 2007 codesto Ispettorato Tecnico pone alcune problematiche concernenti la disciplina della varianti.
Viene rappresentato che ai sensi dell'art. 7bis della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, il parere sui progetti in linea tecnica viene espresso dal Responsabile del procedimento, dalla Conferenza speciale di servizi ovvero dalla Commissione regionale sui lavori pubblici a seconda che l'importo dei lavori sia rispettivamente inferiore o uguale alla soglia comunitaria; superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo; superiore a tre volte tale soglia.
La suddetta normativa nulla prevede circa l'obbligo di assoggettare ad eventuale parere tecnico degli organi che si sono espressi sul progetto originario le perizie di variante e suppletive redatte ai sensi dell'art. 25 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale. Il regolamento n. 554/1999, all'art. 134, individua, invece la procedura prevista per le varianti ed in particolare, il comma 9, dispone che qualora le stesse non alterino la sostanza del progetto e non comportino spese aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto, l'approvazione viene effettuata con provvedimento del responsabile unico del procedimento; negli altri casi la perizia deve acquisire anche il parere dell'organo che si è espresso sul progetto originario e successivamente approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante.
Sulla base di tali disposizioni non sembrerebbe, secondo codesto Ispettorato, che sia richiesto per l'approvazione delle perizie suppletive e di variante " parere tecnico" da parte degli organi che si sono espressi sul progetto originario "risultando il regime di ammissione delle varianti di natura autorizzatoria".
A tale proposito la commissione regionale lavori pubblici ha ritenuto che rientri nelle proprie attribuzioni ai sensi del comma 9 dell'art. 134 del regolamento la competenza a rendere parere tecnico sulle perizie suppletive e di variante "qualora queste comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato".
Tuttavia non vi è stato unanime consenso sul quadro economico cui fare riferimento al fine di definire il limite per la competenza "approvativa" del responsabile unico del procedimento; la maggioranza del consesso ha ritenuto che sia tale il quadro economico del progetto su cui è stato reso il parere tecnico piuttosto che quello deliberato e approvato dall'amministrazione a seguito dell'aggiudicazione e quindi al netto del ribasso d'asta.
Viene quindi chiesto:
1) se sulle perizie suppletive e di variante sia necessario acquisire, come sul progetto delle opere, " parere tecnico" ed, in caso affermativo, in base a quale specifica o implicita disposizione normativa;
2) se si ritiene conforme a norma fare riferimento al quadro economico del progetto sul quale è stato reso il parere tecnico per demarcare, per gli affetti dell'art. 134 del regolamento n. 554/99, il limite delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento.

Varianti
QUESITO del 09/12/2008

In riferimento ai contenuti dei quesiti nn° 2817 del 20/10/2008 e 2877 del 21/11/2008 – laddove in sede di esecuzione lavori il D.L. ravvisi l’esigenza di risolvere i cd. “aspetti di dettaglio” (art. 132, c. 3, D.Lgs. 163/’06), quest’ultimi devono contenersi nelle % indicate a norme di legge senza comportare aumenti dell’importo di contratto. Con il presente si chiede di comprendere se gli interventi disposti dal D.L. quali “aspetti di dettaglio” si possano eseguire, come pare di comprendere, solo ed esclusivamente attraverso compensazioni (se disponibili) tra prestazioni contenute nell’importo di contratto per l’esecuzione dell’opera stessa o se l’eventuale aumento, sempre contenuto nelle % di legge, ma necessariamente ad integrazione dell’importo di contratto implichi l’impossibilità di procedere o se semplicemente vengono a considerarsi quali “aspetti di dettaglio” assoggettati , però, al regime di variante sempre da contenersi nelle % di legge (10% e 5%).

Argomenti:

Varianti
QUESITO del 11/12/2008

Alla luce della vigente normativa, si chiede se l'approvazione di perizie di varianti relative ad opere pubbliche comportanti aumenti superiori al 5 per cento dell'importo originario del contratto sia di competenza del Responsabile del Procedimento o della Giunta Comunale.

Argomenti:

Varianti
QUESITO del 17/04/2009

Si richiede se gli atti di sottomissione relativi ad un contratto di opere pubbliche stipulato in forma pubblico-amministrativa debbano rivestire la stessa forma, nel caso in si riferiscano a lavori aggiuntivi di importo inferiore al 20 % dell'ammontare complessivo del contratto principale ovvero se sia sufficente una scrittura privata.

Argomenti:

L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico di progettazione di un lavoro pubblico al professionista XXX. Il progetto esecutivo è stato approvato e i lavori sono stati appaltati. La direzione dei lavori è stata affidata a professionista diverso dal progettista. In corso d’opera si è reso necessario apportare una variante al progetto a causa di alcuni errori di progettazione. La variante è stata progettata dal direttore dei lavori. Posto che, in merito alla variante l’amministrazione ha “sentito” (così come previsto dalla legge) il progettista originario, si chiede se - prima di approvare la variante- fosse necessario dare allo stesso progettista la formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti della l. n. 241/1990. Riteniamo che tale l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non sussista in quanto, poiché con l’approvazione della variante si contesta di fatto una non corretta prestazione professionale del progettista, si verte sostanzialmente in materia contrattuale riconducibile al diritto privato e non al diritto pubblico.

Argomenti:

si chiede se la progettazione della perizia di variante che si renda necessaria durante l'esecuzione di un lavoro pubblico possa essere affidata direttamente al direttore dei lavori o se debba essere affidata con le procedure previste dal d. lgs. 163/2006 (gara pubblica o selezione tra più professionisti, o in economia, in relazione all'importo dell'onorario professionale relativo). Il dubbio sorge in riferimento a quanto disposto dall'134 del d.p.r. n. 554/99 il quale prevede che nel caso in cui si renda necessaria una perizia il direttore dei lavori ne "promuove la redazione". A nostro parere è opportuno, per ovvie ragioni e non ultima quella di limitare i danni alla stazione appaltante a causa della inevitabile sospensione dei lavori necessaria per esperire le procedure di affidamento dell'incarico di progettazione della perizia, che la perizia venga sempre redatta dal direttore dei lavori (che solitamente coincide con il progettista orignario) e a tale scopo ci pare che possa essere invocato l'art. 57 comma 2 lettere b) e c).

Argomenti:

Come Amministrazione Pubblica e stazione appaltante volevamo informazioni riguardo al seguente quesito: in caso di variante in corso d'opera in cui si ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, come citato all'art.132 del Dl.gs. n.163/2006, ma non si rientri nel caso previsto al comma 1, lettera e) è ammesso affidare all’appaltatore altri lavori non previsti in progetto, applicando quanto previsto dall’art 10 del Decreto del 19/04/2000 n.145 (capitolato generale d'appalto) comma 3? Inoltre, si specifica, che tali lavori aggiuntivi comporteranno il superamento delle somme a disposizione e conseguente nuovo provvedimento di approvazione con copertura finanziaria da parte dell’Amministrazione.

Con riferimento all’art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.lgs 163/06, la novella introdotta dall’art. 4, comma 2, lett. n) del D.L. 70/2011, convertito con L. 106/2011, parrebbe mirare ad una limitazione di spesa per la P.A. che, nel fare ricorso alle varianti migliorative, oltre a dover rispettare le limitazioni già precedentemente previste dalla norma in relazione: - all’importo della variante da contenere entro il 5% dell’importo originario del contratto; - alla copertura finanziaria, che deve rimanere all’interno della somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; deve rispettare anche l’ulteriore limitazione di utilizzare, appunto, lo stanziamento previsto ma al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito. Tale interpretazione, fondata sul dato letterale, porterebbe ad espungere dalle disponibilità presenti nello stanziamento il 50% del ribasso conseguito. Recentemente alcuni interpreti hanno indicato una diversa leggibilità della novella, secondo la quale, oltre alle già sopra citate precedenti limitazioni, la modifica del testo introdotta porterebbe ad attestare il valore economico della variante non oltre il 50% del ribasso conseguito. Con questa seconda lettura, che pare discostarsi dal dato letterale, nel caso di ribassi limitati (inferiori al 10%) ci si troverebbe nelle condizioni di non poter arrivare al limite di soglia del 5%, anche se la somma stanziata dovesse consentirlo (nel senso che lo potrebbero permettere le somme a disposizione, magari anche non contando affatto sul ribasso conseguito). D’altra parte, invece, sempre per effetto della seconda lettura, nel caso di ribassi di valore modesto (ribasso dell’1,5 % su un contratto di circa 12.000.000), l’intero istituto delle varianti migliorative (margine del 5%) verrebbe vanificato. Si chiede, cortesemente, il vostro orientamento in relazione alle due ipotesi o di indicare se ve ne fossero altre, e comunque quale si ritiene più verosimile in assenza di valutazioni giurisprudenziali.

Come è noto il DL 70/2011 c.d. Sviluppo, è intervenuto sul comma 3 dell'art.132 del Codice, limitando l'utilizzo del ribasso d'asta al 50%. Ora il quesito che si pone è se tale limitazione possa applicarsi anche al diverso comparto degli appalti di servizi in virtù degli artt. 114, comma 2, e 121, comma 1, del medesimo Codice. Faccio presente che, contrariamente all'ordinamento previgente, ora la disciplina delle varianti negli appalti di servizi è organicamente prevista dall'art. 311 del Regolamento attuativo, su cui peraltro non è intervenuta direttamente la novella legislativa del Decreto Sviluppo. Segnalo che l'AVCP (parere AG 43/09)e il CdS (sentenza 6281/2002)ritenevano applicabile ai soli lavori l'art.132 del Codice (ex art. 25 L. 109/94)

E' legittima una variante in aumento, ai sensi del 2° periodo comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, finalizzata al miglioramento dell'opera il cui importo non supera il 5% dell'importo di contratto e trova copertura con il 50% dei ribassi e parte degli imprevisti? L'importo di variante così definito trova copertura nella somma complessiva stanziata per l'opera, quindi il totale del quadro economico, al netto del 50% del ribasso d'asta conseguito.

Argomenti:

Il quesito proposto è il seguente, riporto per punti gli elementi utili alla comprensione del caso: - il comune (stazione appaltante) realizza una variante in corso d'opera facendo esplicito riferimento nella determinazione di approvazione della variante al comma 3 secondo periodo, art. 132 del Codice degli appalti; - l'importo della variante è leggermente inferiore al 5% del contratto stipulato (importo variante = 4.340,66 €); - l'importo della variante eccede il 50% del ribasso d'asta (ribasso d'asta 6.181,60 €, ribasso d'asta 50% = 3.090,80 €); - il comune copre la somma necessaria per la variante utilizzando il 50% del ribasso d'asta (3.090,80 €) e per la restante parte attingendo alle somme stanziate per gli imprevisti (somme stanziate per imprevisti = 2.950,32 €). Nella determinazione di approvazione della variante tale procedura viene così giustificata: "ACCERTATO che la variante che qui si approva rientra tra i presupposti di cui all'art. 132 comma 3, 2° periodo del D.Lgs 163/2006 e che alla copertura finanziaria della maggiore spesa di contratto si provvede mediante l'utilizzo del ribasso d'asta e degli imprevisti accantonati nel quadro di progetto nel rispetto delle somme stanziate per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti;" Stante il vostro ruolo di consulenza e supporto in ordine agli aspetti interpretativi ed applicativi della complessa normativa sugli appalti pubblici, si chiede di esprime un parere, relativamente al caso proposto, circa la corretta applicazione dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Argomenti:

Nel leggere il Protocollo per il contenimento della diffusione del covid19 sui cantieri, emesso dal MIT il 19.3.2020, si riscontra che gli oneri di sicurezza aumenteranno.
Si chiede di chiarire se tali oneri siano da ritenersi a carico dell'impresa (quali oneri aziendali di sicurezza) o siano da riconoscersi quali oneri della sicurezza a carico della committenza.
Laddove fosse da ricondursi a carico della Stazione appaltante committente si chiede, per i contratti in essere, se sia possibile procedere con una modifica ex art. 106 co. 1 "varianti in corso d'opera".

Argomenti:

Premesso che la gara SOPRASOGLIA, per la fornitura di una nave oceanografica per la ricerca scientifica è stata espletata ed aggiudicata.
Il Bando di gara prevedeva al punti II.2.10 Variante: non autorizzate
L'amministrazione, infatti ha ritenuto opportuno non valutare varianti in sede di gara.
DOMANDA
L'inserimento nel bando del vincolo di "Variante non autorizzate" preclude la possibilità da parte della stazione appaltante di approvare forniture supplementari e varianti come previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. b) e c) del codice dei contratti?

Il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 stabilisce che per la compensazione vengano utilizzati i fondi:
a- Fino al 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento
b- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante
c- le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti
d- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione
Le somme identificate al punto b impongono una riflessione in merito all’impossibilità di utilizzarle per le redazione di varianti di cui all’art.149 del Dlgs 50/16, per i beni culturali, oltre alle modifiche contrattuali di cui all’art 106 c.2. Ciò potrebbe compromettere la corretta esecuzione delle opere.
Art. 149. (Varianti)
1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Di ciò si chiede conferma

Si riformula il quesito n.1394 del 28/06/2022 in merito alla possibilità di predisporre delle varianti in aumento utilizzando i ribassi d’asta. Questo visto l’obbligo, imposto dal decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, di destinare tali risorse alla compensazione dei prezzi. Indirizzo già contenuto nella circolare MISM del 05/04/2022 dove viene sottolineato che la compensazione “deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione …omissis… e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1-septies.”
Si chiede quindi se le somme a disposizione, derivanti da ribassi d’asta, debbano essere totalmente vincolate alla compensazione dei prezzi potendo ricorrere a varianti in aumento solo attraverso rifinanziamento dell’opera fatte salve le somme accantonate, nel quadro economico, per gli imprevisti.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. n.50/2016 nel caso di modifica di contratti di lavori ai sensi del comma 2), l'adeguamento dei corrispettivi dei servizi tecnici legati alla modifica deve necessariamente essere inferiore al 10 per cento del valore iniziale del contratto (comma 2 lett.a).