Parere tratto da fonti ufficiali

Revisione prezzi Accordo quadro, incongruenza art. 26 comma 6 bis e comma 8
QUESITO del 16/05/2023

Nell’ambito di un Accordo quadro di lavori, aggiudicato a dicembre 2020, e quindi rientrante nella casistica delle gare con termine di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, l’attuale normativa di riferimento per l’applicazione dell’istituto della compensazione e della revisione prezzi sembra essere l’art. 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, ed in particolare il comma 8.
Tuttavia, con il nuovo assetto di tale disposizione, così come modificata dall’Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) appare delinearsi un contrasto normativo in particolare tra il nuovo comma 8 ed i commi 6 bis e 6 sexies introdotti dalla stessa legge di bilancio.
In particolare si rileva:
- l’Art. 26 al comma 6 bis recita: “… in relazione agli appalti pubblici di lavori, …, nonche' agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo…..
- l’Art. 26 al comma 6 sexies dispone: “Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25”
- Il nuovo comma 8 prevede invece: “fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Si pongono quindi, in riferimento ad un accordo quadro con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, i seguenti quesiti:
1) alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 8, si deve applicare tout court il nuovo prezziario di cui al comma 2 dell’art. 26?
Inoltre, poiché la gara è antecedente al 27 gennaio 2022, il meccanismo di compensazione, previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera b) del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 non deve essere applicato al caso di specie?
2) alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, si devono direttamente utilizzare i prezzari aggiornati oppure applicare il meccanismo di cui al comma 6 bis e quindi calcolare maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e riconoscerli nella misura del 90 per cento ?

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