Parere tratto da fonti ufficiali

Modifiche del contratto - Applicazione aumento del 50%
QUESITO del 06/11/2020

Il comma 7 dell’art. 106 del Codice stabilisce che “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica”.
Si chiede se è corretta l’interpretazione che consente l’aumento fino al 50% per ognuna delle tipologie di variazione di cui alle lettere b) e c) o se tale soglia sia da intendersi cumulativa.

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