Parere tratto da fonti ufficiali

Modifiche contrattuali per migliorie nel limite del 50% contrattuale.
QUESITO del 15/09/2021

Si chiede se sia corretto il seguente ragionamento: in una gara relativa a lavori di ristrutturazione infrastrutturali, si ottiene uno sconto di gara circa pari al 29%. Al fine di evitare economie di bilancio ed allo scopo di rendere più efficiente l'infrastruttura sotto il profilo del risparmio energetico rispetto a quanto inizialmente pianificato ed in considerazione del fatto che i risparmi di gara lo consentono, l'SA decide di avvalersi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/16 per impiegare tutto il 29% risparmiato acquisendo, dalla ditta aggiudicataria, materiali più performanti, più duraturi e dal costo maggiore (Es.: infissi esterni in alluminio coibentato anziché alluminio normale e/o legno, una caldaia che consenta maggiori risparmi in termini di consumo di gas etc.). È possibile avvalersi di tale norma atteso che, la spesa complessiva per le modifiche contrattuali per migliorie, si attesta in una percentuale superiore al quinto d'obbligo prevista dal comma 12 del medesimo articolo ancorché inferiore al 50% dell’importo contrattuale? Che differenza c'è tra quest’ultimo istituto rispetto al quinto d’obbligo? Che la ditta non è obbligata ad accettare ma che potrebbe rifiutare con relativo recesso del contratto? Si precisa che, l'opzione in parola, non era stata prevista in gara poiché non ci si aspettava una così vantaggiosa scontistica d'aggiudicazione. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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