Parere tratto da fonti ufficiali

Revisione prezzi ante stipula
QUESITO del 29/03/2022

Si considerino gare di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, bandite da un Soggetto Aggregatore regionale in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 e volte, ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999, alla stipula con gli aggiudicatari di una o più convenzioni quadro cui possono aderire le Amministrazioni site nel territorio regionale, in cui i documenti di gara non prevedono alcuna clausola di revisione dei prezzi.
Qualora tra la presentazione delle offerte e la stipula della convenzione sia intercorso un’ingente lasso di tempo, per cause non imputabili né alla Stazione Appaltante né all’Operatore Economico, tale per cui il quadro economico posto a base di gara non sia più corrispondente al dato reale e, pertanto, le offerte presentate non siano più remunerative, stante l’impossibilità di modificare gli atti di gara al fine di prevedere ex post una clausola di revisione dei prezzi, ed in considerazione del disposto di cui all’art. 1 comma 511 Legge n. 208/2015 che stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, (…) l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. (…)” si chiede:
- se sia possibile, successivamente alla stipula della convenzione, concedere la revisione dei prezzi di cui all’art. 1664 comma 1 Cod. Civ. nonostante la mancata previsione di una clausola di revisione;
- in caso di risposta affermativa, se tale revisione possa essere accordata a far data dalla stipula della convenzione, ovvero se sia necessario attendere il decorso della prima annualità di contratto, come affermato da consolidata giurisprudenza in materia di revisione dei prezzi di contratti di appalti pubblici.

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