Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Garanzie

Collaudo provvisorio - Garanzie
QUESITO del 09/07/2006

In ordine alla garanzia da prestare a fronte del collaudo provvisiorio - art. 102 regolamento - si chiede: 1)se la garanzia deve essere prestata anche per i lavori soggetti a certificato di regolare esecuzione, 2) se l'appaltatore è tenuto alla garanzia anche in assenza di specifica previsione del C.S.A.; 3) se l'importo da garantire sia costituito dalla sola ritenuta del 0,50% aumentata dagli interessi legali, posto che con l'entrata in vigore del regolamento non è più operante la ritenuta del 5% sui SS.AA.LL. Si chiede inoltre se, in caso di affidamento diretto a trattativa privata di lavori urgenti o complementari all'appaltatore affidatario dei lavori principali, sia dovuto dai diversi soggetti il contributo dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 (tassa appalti) e successiva delibera Autorità del 26.1.06.

Garanzie
QUESITO del 13/06/2007

Quest'Ufficio, a seguito dell'aggiudicazione di un appalto per servizio di pulizia ad una ditta che ha offerto il ribasso del 30,720% sull'importo a base di gara, deve calcolare l'importo della garanzia fidejussoria da far costituire all'aggiudicataria sull'importo contrattuale di € 195.822,86. Qual'è la corretta modalità di calcolo, dopo aver determinato il 10% dell'importo contrattuale?

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Garanzie - Saldo
QUESITO del 25/11/2008

In alcuni lavori di manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali è emerso che talune Imprese non provvedono alla stipula e alla conseguente consegna della polizza a garanzia della rata di saldo. Pertanto questa Amministrazione provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione senza corrispondere il saldo, il cui pagamento verrà effettuato dopo due anni dall’emissione del C.R.E. con l’approvazione dello stesso. La cauzione definitiva dovrà essere svincolata al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o quando si corrisponde il saldo (dopo due anni dall’emissione del CRE)?

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Responsabilità - Garanzie
QUESITO del 04/11/2008

La polizza di responsabilità civile professionale, di cui al’art. 111 del D.Lgs. n° 163/06, deve essere specifica per l’incarico affidato e quindi fatta ad hoc oppure può essere prestata mediante la presentazione di un’appendice alla polizza di responsabilità civile professionale contratta dal professionista per la sua attività in generale?

Sospensione dei lavori - Garanzie
QUESITO del 13/02/2008

E' stato stipulato un accordo di transazione con la ditta appaltatrice per la risoluzione di controversie insorte nella fase di realizzazione dell'opera. Con tale accordo si definiva l'ammontare delle lavorazione complessivamente eseguite dall'impresa, si detraevano gli importi già liquidati con gli stati di avanzamento lavori e si defininiva la somma da corrispondere all'impresa. Tale somma è riferita alle lavorazioni dell'appalto non ricomprese nei sal nonchè alle opere di sistemazione del cantiere. Si chiede di conoscere se su quest'ultimo importo vada comunque richiesta la garanzia sulla rata di saldo di cui all'art. 113 del d. lgs. 163/06.

Garanzie
QUESITO del 17/04/2009

A chi deve essere intestata la garanzia di cui all'art.75 del D.Lgs n.163/06 nel caso di partecipazione ad una gara d'appalto di soggetti (già costituiti o da costituirsi) di cui all'art.34 - comma 1 - lettere b), c), d), e), f), f)bis - del D.Lgs. n.163/06 ? Inoltre, sempre per i soggetti suddetti (e sempre nel caso siano già costituiti o da costituirsi), per fruire del beneficio di cui all'art.75 - comma 7 - del D.Lgs. n.163/06, chi deve possedere la certificazione del sistema di qualità?

Garanzie - Cauzione provvisoria
QUESITO del 22/05/2009

Un concorrente ha inviato il seguente quesito: “viene richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara e successivamente all’aggiudicazione la cauzione definitiva pari al 10%. Tali richiesta sono in contrasto con quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza (n. 6/2007) e dalla Sentenza del Consiglio di Stato (n. 1231 del 13/03/2007) che entrambe escludono la possibilità di richiedere cauzioni provvisorie e definitive per i soggetti di affidamento di incarichi di progettazione relativi a lavori pubblici”. Si precisa che il bando prevede la “progettazione definitiva e studio di impatto ambientale comprensiva di rilievi celerimetrici, studio geologico e indagini geognostiche, piano di monitoraggio ambientale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sistema di segnalamento e piano particellare d’esproprio” per un importo a base d’asta di euro 3.200.000,00. Pertanto essendo tale bando non soltanto mera progettazione e visto l’importo contrattuale, si chiede la possibilità di poter richiedere, da parte della Stazione Appaltante, la corresponsione delle cauzioni in argomento.

Garanzie
QUESITO del 01/10/2009

Questa amministrazione ha svolto una gara per l'appalto dei lavori di costruzione nuovo asilo, importo a base d'asta € 839.881,25. Nel corso della verifica della documentazione prodotta si è riscontrato che, alcuni partecipanti,avevano prodotto una cauzione provvisoria con polizza fidejussoria - nel caso di ATI da costituirsi - intestata alla sola mandataria. Si è ritenuto di escludere tali offerte in quanto il disciplinare prevedeva che in sede di gara si sarebbe provveduto a "verificare la correttezza formale delel offerte sulla base della documentazione prodotta ed in caso negativo ad escluderle dalla gara". Si chiede se tale comportamente sia da ritenersi corretto o se, come sostenuto da una ditta, doveva essere richiesta l'integrazione della polizza.

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Garanzie
QUESITO del 23/10/2009

Buongiorno, si inoltra la presente richiesta per un Vs. parere in merito alla seguente fattispecie: L’Azienda ULSS ha indetto gara a procedura aperta per la fornitura di “Sistemi per la manipolazione e somministrazione dei farmaci antiblastici antitumorali”. Il Capitolato Speciale d’Appalto (Cauzione provvisoria) prevedeva che l’offerta fosse corredata, pena l’esclusione dalla gara, da una garanzia pari al 2%. La cauzione provvisoria doveva, tra l’altro, pena l’esclusione: -avere una durata non inferiore a 365 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta. -essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. La data ultima di presentazione delle offerte era il 29/09/2009. All’apertura dei plichi delle Ditte partecipanti, si è riscontrato quanto segue: - due ditte hanno presentato una polizza fideiussoria che, quanto alla durata, rinvia alle condizioni generali allegate, le quali riproducono il testo del D.M. 123 del 12/03/2009, che prevede, tra l’altro, la validità di almeno 180 giorni a partire dalla data di presentazione dell’offerta, senza precisare quindi una data di inizio e cessazione della polizza. Nelle polizze viene, viceversa, precisata la data di decorrenza e la data di scadenza ai fini del calcolo del premio. In un caso la durata del premio è di un anno, a decorrere dalla data ultima di presentazione dell’offerta (29/09/2009). Nell’altro caso il premio viene pagato per circa 7 mesi, dunque inferiore all’anno. Il Seggio di gara, ritenendo che in entrambi i casi le garanzie prestate non siano idonee, ha escluso le Ditte dalla gara. Si chiede, pertanto, se l’Amministrazione abbia correttamente disposto l’esclusione.

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Garanzie
QUESITO del 12/11/2009

In un appalto per la concessione dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni è corretto calcolare la cauzione definitiva sull'importo della riscossione dell'imposta relativa all'anno precedente (al lordo dell'aggio) o piuttosto sul minimo garantito indicato nel bando di gara?

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Premesso che è stata annullata l’aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato offerta in avvalimento con l’impresa ausiliaria, poiché quest’ultima, a seguito delle verifiche d’ufficio disposte ai sensi delle normativa vigente, è risultata non in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, lett. i)del d.lgs 163/2006 e che è stata richiesta l’escussione della cauzione provvisoria resa dal concorrente mediante polizza fidejussoria si chiede, se è possibile accogliere la richiesta del concorrente resosi ora disponibile a versare direttamente presso la nostra tesoreria la somma dovuta titolo di cauzione, evitando di procedere attraverso la compagnia assicuratrice. Si evidenzia inoltre che nella lettera d’invito era indicato che, tra le varie modalità, la cauzione potesse essere costituita anche in contanti presso la tesoreria comunale, forma alla quale il concorrente al momento preferì quella della fideiussione assicurativa.

Sono il responsabile del procedimento di una gara di appalto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale. Alla gara di appalto ha partecipato una sola ditta la quale vorrebbe costituire la garaniza di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 anzichè con polizza fidejussoria con il deposito di contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno di deposito a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si chiede se tale possibilità sia ammessa dal codice dei contratti poichè è prevista per le garanzie a corredo dell'offerta (art. 75, comma 1 e 2) ma nulla dice l'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 a proposito della garanzia definitiva.

Come si applica il beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria nel caso di un'ati mista, quando o la categoria prevalente o la/le scorporabili sono eseguite da un raggruppamento di imprese e una di queste non è in possesso della certificazione di qualità? Esempio: categoria prevalente OG1 eseguita da una sola impresa capogruppo provvista di certificazione di qualità e categoria scorporabile OS30 eseguita da due mandanti, delle quali una ha la certificazione di qualità e l'altra no

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Nel caso di annullamento dell'attestazione SOA in capo ad un'impresa non aggiudicataria, che si verifichi dopo l'aggiudicazione (provvisoria) all'impresa B, ma prima della stipula del realtivo contratto, si può escutere la cauzione provvisoria non ancora svincolata all'impresa non aggiudicataria?

IN UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO NEL MARZO 2005 SI STANNO ESEGUENDO AD OPERA DEI PRIVATI LOTTIZZANTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE COPERTE DA GARANZIA FIDEJUSSORIA. UN'IMPRESA ESECUTRICE DELLE STESSE PER CONTO DEI LOTTIZZANTI COMUNICA E CHIEDE AL COMUNE DI VALUTARE LA POSSIBILITA' DI ESCUTERE LA GARANZIA FIDEJUSSORIA IN QUANTO NON HA RICEVUTO IL PAGAMENTO DA PARTE DEI LOTTIZZANTI DEI LAVORI ESEGUITI. SI CHIEDE DI SAPERE SE QUESTO ENTE PUO' ESCUTERE LA GARANZIA FIDEJUSSORIA (RILASCIATA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE)COSI' COME RICHIESTO DALL'IMPRESA ESCUTRICE CHE NON RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'ENTE.

Nel corso della seduta pubblica per l'apertura dei plichi inviati dalle imprese invitate a partecipare alla gara per il servizio di pulizia presso le sedi del Comando VV.F. di Pistoia la Commissione ha riscontrato che una delle imprese invitate ha effettuato il versamento della cauzione provvisoria, mediante accensione di polizza fidejussoria, per un importo pari allo 0,50% dell'ammontare complessivo dell'importo triennale posto a base d'asta anzichè per la percentuale dell'1% richiesta dal Bando di gara per le imprese in possesso di sistema qualità certificato ISO. La Commissione di gara, sentito il parere del superiore Ministero dell'Interno Dip. VV.F. nonchè le delibarazioni in proposito di altri Comandi VV.F. della Regione (presso i quali è stato riscontrato l'errore da parte della stessa Impresa) ha provveduto ad escludere l'Impresa stessa dalla gara mediante comunicazione formale. L'Impresa in questione, ricevuta la documentazione e forte dell'unica richiesta di regolarizzazione polizza pervenutagli da un altro Comando VV.F., ha riconosciuto l'errore ed ha integrato, in data successiva (22/09/10), la polizza suddetta per l'importo esatto facendo decorrere la decorrenza della cauzione retroattivamente dal termine di scadenza per la presentazione della documentazione di gara (08/09/10). Vi chiediamo: a) La Commissione di gara ha agito bene escludendo subito l'Impresa per i motivi su esposti? b) Era possibile richiedere l'integrazione della polizza fidejussoria in data successiva alla scadenza? Si evidenzia che la lettera d'invito relativamente al punto suddetto richiedeva: Cauzione provvisoria: "dovrà" presentarsi la prova dell’eseguito deposito cauzionale... Nè la lettera di invito nè il bando riportano la dicitura "a pena di esclusione". Si prega di citare nella risposta anche gli eventuali riferimenti normativi sia in caso di conferma di esclusione sia nel caso in cui è possibile richiedere integrazione cauzione.

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ASILO NIDO 1° STRALCIO - importo a base di gara € 3.158.000,00 importo contrattuale € 2.006.513,08 Si chiede se l'aggiudicatario del lavoro all'atto della sottoscrizione del contratto è comunque obbligato a costituire la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 35 della LR 27/03 nel caso in cui la S.A, abbia previsto espressamente nel bando la facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria ma - nella stesura del bando di gara - non abbia espressamente fatto rinvio alla Legge Regionale circa l'obbligatorietà di presentazione della cauzione. Nel caso in questione la ditta aggiudicataria ritiene di non essere obbligata alla presentazione della polizza in questione (importo di differenza tra l'offerta del primo e del secondo è pari ad € 602.818,51) in quanto nel bando di gara non è stata prevista richiamata la cauzione prevista dall'art. 35 comma2 della L.R. n. 27/03.

A28. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa pubblica?

Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, nel riordinare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta nel Titolo V del Testo unico bancario (TUB), ha razionalizzato la regolamentazione (incluso il perimetro delle attività riservate) e l’assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. Alla luce delle nuove disposizioni, dal 01.01.2012, è ancora corretto richiedere ai concorrenti di presentare, a garanzia dell'offerta, una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze o è necessario correggere la dicitura?

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 ultimo capoverso del codice è facoltà per la stazione appaltante richiedere la cauzione provvisoria, quindi è obbligatoria per tutti gli altri casi? Se la S.A. qualora vi sia l'obbligo di richiederla non ha richiesta nella lettera invito la sua costituzione, le ditte che inoltrano istanza di partecipazione senza presentarla sono passibili di esclusione? In attesa di riscontro porgo cordiali saluti

Si chiede se, per la partecipazione ad una gara per l'affidamento in concessione con la formula della finanza di progetto (a seguito di proposta presentata, ai sensi dell’art. 183 co. 15 del D.Lgs. n.50/2016 da soggetto riconosciuto promotore), la garanzia richiesta all'art.183, comma 13 (pari al 2,5 del valore dell'investimento) e quella di cui al combinato disposto dei commi 9 e 15 (pari all’importo delle spese sostenute dal soggetto promotore per la predisposizione della proposta) siano correlate a rischi diversi (e quindi esigibili entrambe separatamente) oppure se siano in realtà la stessa cosa.

Con la presentazione, in sede di ammissione alla gara, del modello DGUE compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico, possono essere omesse le dichiarazioni dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del codice?
In caso di ATI a costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata alla costituenda associazione e sottoscritta da tutti i componenti l'ATI?

GARANZIE CONTRATTUALI
QUESITO del 09/09/2019

SI è PROCEDUTO AD ATTIVARE GARA D'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZO DI TESORERIA, UN ISTITUTO BANCARIO INTERESSATO HA EVIDENZIATO CHE ERRONEAMENTE SI è PROCEDUTO A RICHIEDERE LA E GARANZIE CONTRATTUALI PREVISTE ARTT. 93 E103 DLGS 50/2016, RITENENDO LE STESSE ASSORBITE DALLA GARANZIA SPECIFICA PREVISTA PER DETTO SERVIZIO ART. 211 DLGS 267/2000 SECONDO CUI "PER EVENTUALI DANNI CAUSATI ALL'ENTE AFFIDANTE O A TERZI IL TESORIERE RISPONDE CON TUTTEL E PROPRIE ATTIVITA' E CON IL PROPRIO PATRIMONIO". L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E' STATO IMPOSTATO COME APPLATO DI SERVIZI E NON COME CONCESSIONE. ORA SECONDO NUOVE DISPOSIZIONI CODICE DEGLI APPALTI 50/2016 SI CHIEDE: IN UNA PROCEDURA APPALTO DI SERVIZIO TESORERIA E' POSSIBILE NON RICHIEDERE LE GARANZIE DI CUI AGLI ARTT. 93 E 103 DLGS 50/2016 ?

Buongiorno, in applicazione dell'art. 103, comma 11 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Poiché nulla è indicato in merito all'entità del miglioramento si chiede se è facoltà della stazione appaltante fissare l'importo del miglioramento o, eventualmente, rifiutare il miglioramento indicato dalla ditta qualora ritenuto troppo esiguo?

Argomenti:

In caso di proroga contrattuale (estensione di 10 mesi su contratto decennale) l'importo della cauzione da chiedere alla ditta aggiudicataria è pari al 10% dell'importo contrattuale di proroga oppure al 10% dell'importo del contratto originario maggiorato dell'importo di proroga (dedotti gli svincoli per stato avanzamento servizio per un max dell'80%)?
L'appalto decennale con gli ulteriori 10 mesi di proroga verrà collaudato alla scadenza di questi ultimi

Argomenti:

E' comunque necessario chiedere alla ditta fornitrice di calore (con teleriscaldamento) per gli immobili comunali - nell'ambito di un contratto che si deve stipulare - la garanzia definitiva ex art. 103 del codice dei contratti? da una parte sembra di si perchè trattasi di un normale contratto di fornitura, ma il dubbio sorge perchè il contratto ha anche le caratteristiche del contratto di soministrazione e quindi mi chiedo se per caso non sia sottratto all'obbligo della garanzia definitiva per qualche norma specifica.

ad integrazione del presente quesito, scusandomi per non averlo scritto prima, vi chiedo se si può considerare l'art. 103 comma 11 del codice cioè non richiedere la garanzia per le FORNITURE DI BENI CHE PER LA LORO NATURA, O PER L'USO SPECIALE CUI SONO DESTINATI, DEBBANO ESSERE ACQUISTATI NEL LUOGO DI PRODUZIONE e cioè se il teleriscaldamento possa rientrare in questa definizione. Grazie ancora

L'art. 93, co. 7 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/16 prevede che, in caso di cumulo di più riduzioni derivanti da certificazioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Ciò significa che sommare le riduzioni (es. 50% + 20% = 70%) è errato. Tale procedura: 1 - si applica sempre in modalità decrescente in presenza di un elevato numero di certificazioni tutte cumulabili tra loro? 2 - si applica solo per il calcolo del deposito cauzionale definitivo oppure occorre applicarla anche per il deposito cauzionale provvisorio necessario ai fini della partecipazione ad una gara?

Argomenti:

Con riferimento all’art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, Si domanda un gentile parere sull’importo della garanzia provvisoria che i concorrenti costituiscono per la partecipazione alla gara. Ed in particolare:
1) Se l’importo iniziale della garanzia fideiussoria, indicato nel comma 1, del 2 % può essere, a scelta della stazione appaltante e sine causa, ridotto all’1 per cento ovvero incrementato al 4 per cento;
2) Se l’importo delle riduzioni ulteriori al 50 per cento, indicate nel comma 7, e segnatamente: - riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso dell’UNI ENISO14001; - riduzione del 20 per cento per il possesso dell’Ecolabel UE e dell’ulteriore 15 per cento per l’ISO 14064-1, debbano calcolarsi sull’importo derivante dalla riduzione precedente ovvero all’importo a base di gara: nel caso vi invitiamo a fornire, oltre al riscontro, un esempio numerico con importi reali;
3) Se le predette diminuzioni indicate nel punto 2, si applicano anche alle garanzie provvisorie per partecipare alle gare giacché l’incipit del comma 7 recita “nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture (…)” e sembrerebbe riferito a quelle definitive.

Argomenti:

Abbiamo lanciato in Sintel Procedura Negoziata lavori ex art. 36.co.2 lett. c) ( di ?256.548,73 ) con scadenza il 23.06.20. Il 17.06.20 abbiamo pubblicato avviso di posticipo del termine ricevimento offerte al 26.10.20. Dobbiamo pubblicare avviso di rettifica che preveda la non richiesta della cauzione provvisoria ex art. 1 co.4 D.L. 76/20? Oppure il comma 4 non si applica alle procedure già in corso il 16.07.2020? . Grazie e cordiali saluti

A seguito del pare n. 908 questa SA ha richiesto chiarimenti in materia all'AdE, la quale ha rimandato alla risoluzione n. 79/E del 21/12/2020 in risposta a specifica istanza d'interpello nella quale, a pag. 5, viene indicato che la risposta fornita "prescinde dalla questione extrafiscale relativa alla determinazione dell'importo della fideiussione". Si chiede se, a tutela della PA ed a garanzia del proseguio celere dell'appalto nonché al fine di prevenire la casistica di eventuale fallimento dell'OE a seguito di percezione dell'anticipo, impossibilitato quindi ad emettere nota di credito con relativa incapacità, da parte della SA, di recuperare il 22% dei quanto pagato con fattura (se non a seguito di rimborso da parte dell'AdE di non note tempistiche), se sia fattibile il richiedere alla ditta l'emissione del deposito cauzionale anche a copertura dell'IVA versata all'erario. Magg.Filippo STIVANI.

Si chiede la conferma di validità della formulazione di richiesta sotto riportata: Cauzione definitiva prevista dall’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i . rilasciata per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale (offerto). Nel caso in cui l’Impresa sia una piccola, media o micro impresa* e lo dichiari nell’apposita sezione del DGUE, la garanzia definitiva potrà essere rilasciata per un importo pari al 5% dell’importo contrattuale (confermato o migliorato). Sono sempre ammesse le altre ipotesi di riduzione previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L’Amministrazione ritiene utile precisare che, nel caso in cui la stessa venga prodotta come documento informatico sottoscritto con firma digitale, sarà sufficiente che alla stessa sia annessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare la Società. Non sono invece richieste ulteriori formalità ed in particolare non è richiesta l’autentica notarile della sottoscrizione.

Alla luce di quanto previsto per i servizi e le forniture dal Bando Tipo ANAC n. 1, si chiede la cortesia di chiarire, con riferimento agli appalti di lavori pubblici come opera la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7 per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice.

Grazie

Un Consorzio, individuato come miglior offerente in una procedura negoziata per l'affidamento di lavori ha dimostrato, in forma documentale in sede di gara, il possesso delle certificazioni ISO 9001, 14001 e 45001 tutte in corso di validità. I meccanismi coi quali le prime due influiscono nel calcolo del deposito cauzionale definitivo, appaiono chiari nell'interpretazione dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 poiché la prima, lo riduce del 50% mentre la seconda di un'ulteriore 20% applicato all'importo risultante dalla riduzione precedente (ossia il 20% del rimanente 50%). Per quanto concerne invece la terza certificazione ISO 45001, relativa ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, non se ne comprende bene l'inquadramento normativo: da una lettura del predetto articolo, fatto salvo un generico richiamo nel paragrafo iniziale alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 parrebbe che, la stessa, non influisca in alcun termine ai fini della riduzione della cauzione definitiva. Si chiede un autorevole parere in merito a tale interpretazione. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Si chiede a codesto spettabile Servizio conferma riguardo l'applicabilità dell'art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 agli affidamenti diretti di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020. Si chiede cioè se, in ossequio alle esigenze acceleratorie e di semplificazione che sono alla base della normativa derogatoria del 2020 e in assenza di una indicazione normativa di senso contrario, il richiamo all'art. 36, co. 2, lett. a) contenuto nella disposizione codicistica possa essere ritenuto riferibile all'art. 1, co. 2, lett a), L. n. 120/2020.
Grazie.

CAUZIONE DEFINITIVA
QUESITO del 11/08/2022

Per l'affidamento di un contratto di partenariato pubblico privato fu bandita un'asta pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevedeva anche proposte di migliorie dei lavori.
Il vincitore ha proposto la realizzazione dell'illuminazione del palazzo comunale oltre al previsto efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale.
I lavori richiesti sono stati eseguiti, ma la realizzazione dell'illuminazione del palazzo comunale, così come proposta, non è stata approvata dalla Soprintendenza Beni Culturali per cui si è reso necessario trovare una diversa soluzione che prevede l'installazione di faretti sulla facciata dell'edificio privato prospicente al Comune.
Il privato ancora non ha autorizzato la posa dei faretti.
Nel frattempo i lavori principali sono stati collaudati e la cauzione definitiva è stata ridotta fino all'importo dei lavori di illuminazione palazzo comunale.
Ora l'appaltatore, essendo trascorsi già quattro anni dalla fine lavori principale, chiede lo svincolo della somma rimanente sostenendo, giustamente, che la mancata esecuzione dei lavori non dipende dalla sua volontà.
E' possibile?
Come posso giustificarlo?

Argomenti:

In G.U. n. 193 del 19/08/2022 è stata pubblicata la Legge n. 122 del 04/08/2022, di conversione del D.L. Sostegni-bis n. 73/2022 che contiene novità, sia in termini di semplificazioni fiscali che di modifiche al Codice dei contratti. Sotto il primo aspetto la norma, elimina l’obbligo per le Stazioni Appaltanti al dover comunicare all’anagrafe tributaria, entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento al precedente gli estremi dei contratti d’appalto, somministrazione e trasporto d’importo superiore ad € 10.000, conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Sotto il secondo interviene invece sulle procedure di presentazione della cauzione provvisoria in sede di partecipazione alle gare, introducendo la modalità del bonifico bancario. Si chiede se tale novità vada a sostituire solamente la previgente possibilità al poter presentare la cauzione provvisoria tramite assegno circolare (opzione non contemplata per il deposito definitivo), lasciando comunque in vigore le altre due forme alternative finora utilizzate ossia la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

L’art. 93 comma 6 del D.lgs. 50/2016 prevede che: “La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto”.

La ditta aggiudicataria di un appalto di fornitura di una gara protrattasi a causa di un lungo contezioso giudiziario, all’esito del contenzioso definito nel 2022, ha comunicato alla stazione appaltante il venir meno dell’interesse alla stipula del contratto essendo decorsi 4 anni dalla presentazione dell’offerta risalente all’ anno 2018 ed adducendo una serie di eventi imprevisti e imprevedibili sopravvenuti rispetto all’aggiudicazione quali la pandemia da covid 19, la guerra russo-ucraina e l’aumento dei costi delle materie prime.

L’offerta e la cauzione provvisoria di gara erano già scadute al momento dell’aggiudicazione e la validità non è stata prorogata a causa della pendenza del contezioso.

La stazione appaltante ha dato corso alla revoca dell’aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria nei confronti della seconda classificata, riservando di procedere all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione ad Anac.

Si chiede pertanto il Vs autorevole parere se vi sia un automatismo tra il rifiuto di sottoscrivere il contratto da parte dell’aggiudicataria e l’escussione della cauzione con segnalazione ad Anac, oppure se non debba ritenersi sussistente alcun automatismo potendosi procedere all’escussione della cauzione e alla segnalazione solo quando il rifiuto della stipula sia ingiustificabile e imputabile all’offerente.

Si rappresenta che un recente arresto giurisprudenziale (TAR Bolzano, n. 271/2022), ha statuito che “Se dunque un evento imprevedibile ed eccezionale causa un aumento straordinario dei prezzi durante la gara, l’operatore economico può legittimamente ritirarsi”, e ancora che “le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’
operatore dalla gara (TAR Milano n.1343/2022)

Alla luce di quanto sopra si chiede cortese quanto sollecito riscontro

Argomenti:

Con riferimento alla polizza di cui all’art. 103 co.7 del Codice, ai sensi del quale “[…] il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro” si chiede se, in caso di importo lavori pari ad € 1.500.000,00, è possibile stabilire un massimale di € 1.000.000,00 oppure è indispensabile applicare la percentuale ivi prevista e poi ricondurla al minimo di € 500.000,00 come previsto dalla norma in questione.

Argomenti:

Gentilissimi,
si richiede, nei casi di affidamenti diretti tramite MEPA, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Semplificazioni, in quali casi e per quali importi sia obbligatoria la richiesta delle garanzie definitive, in quali casi sia possibile non richiederla ed a quali condizioni.
Ringraziando in anticipo, si porgono cordiali saluti
Milli Valentina D'Ovidio

Argomenti:

Buon giorno
In esito all'apertura della busta amministrativa relativamente ad una gara sovra soglia europea, un operatore economico ha presentato una garanzia provvisoria di importo inferiore in quanto calcolata prendendo a riferimento la base d'asta e non la base di gara ( non ha tenuto conto dei costi della manodopera).
Considerando che si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio per verificare che l'operatore non abbia stipulato un'integrazione antecedente alla scadenza della presentazione delle offerte al fine del rispetto della par condicio tra i partecipanti, è giusto escluderlo qualora non vi fosse questa integrazione sottoscritta prima della scadenza per la presentazione delle offerte?
Cordiali saluti

Argomenti:

Si chiede di conoscere se, in caso di appalto sotto soglia europea, l'ammontare della garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale) sia soggetto ad incremento in caso di offerta di ribasso superiore al 10%, come previsto dall'art. 117, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia definitiva (10% dell'importo contrattuale) relativa ad appalto sopra soglia.

Argomenti:

Si chiede di chiarire se, nei casi di cui all’art. 53, co. 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023 - e, dunque, qualora la stazione appaltante, ad esito di procedura di affidamento finalizzata alla stipula di contratto di importo inferiore alle soglie europee, intenda comunque richiedere la garanzia definitiva - trovino applicazione le riduzioni di cui all’art. 106, co. 8, del D.Lgs. 36/2023.

Si chiede, altresì, di chiarire se la garanzia definitiva possa essere richiesta anche per procedure di affidamento il cui importo massimo stimato sia inferiore ad Euro 40.000,00.

Argomenti:

Nelle procedure sotto soglia comunitaria la Stazione Appaltante (SA), ai sensi dell’art. 53 co. 1 del nuovo Codice, non chiede il deposito cauzionale provvisorio fatta eccezione per i casi particolari indicati al medesimo comma. Per quanto concerne invece gli affidamenti sopra soglia, l’SA ha sempre l’obbligo di dover richiedere il deposito cauzionale provvisorio oppure è consentito, eventualmente motivandolo, decidere di non richiederlo in analogia alla predetta casistica?

Argomenti:

Si chiede se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia, con particolare riferimento alle negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e): 1 - debba essere costituita, dall'operatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale al netto dell'IVA a prescindere dal verificarsi delle casistiche indicate all'art. 117, comma 2; 2 - possa essere oggetto di riduzione, in presenza delle certificazioni indicate dall'art. 106, comma 8.

Argomenti:

L'art. 53 comma 4 indica la possibilità, per la Stazione Appaltante (SA), di non richiedere la costituzione del deposito cauzionale definitivo nelle procedure sotto soglia, “in casi debitamente motivati”. Dalla lettura della relazione del Consiglio di Stato, emerge la volontà di semplificare quanto più possibile, queste tipologie d’appalti. La facoltà di non richiedere la cauzione/fidejussione, parrebbe addirittura prevalere sull’alternativa possibilità di esigerla in misura pari al 5% dell’importo contrattuale. La parte che però lascia perplessi, riguarda la dicitura “in casi debitamente motivati” che appare troppo generica e, qualora non maggiormente esplicata, si potrebbe tradurre in una mancata applicazione della fattispecie dell’esonero. Tale dizione, risulta oggettivamente meno rigida, rispetto alle circostanziate casistiche del sopra soglia di cui all’art. 117, comma 14 (Es.: operatori economici di comprovata solidità etc.) oltre a non essere subordinata né ad un ulteriore miglioramento del prezzo, né delle condizioni d’esecuzione. L’SA, parrebbe quindi poter disporre di un’ampia discrezionalità sull’argomento. Per quanto precede si chiede se, tra i “casi debitamente motivati”, in subordine ai quali poter non richiedere il deposito cauzionale definitivo possano figurare, ALTERNATIVAMENTE TRA LORO, i seguenti: 1 – l’aver già diligentemente svolto altre prestazioni contrattuali a favore dell’SA o di altre SA; 2 – essere in possesso di SOA; 3 – essere iscritti al MEPA nell’attinente bando da diversi anni (il che implica che l’OE, ha collaborato con altri enti pubblici, senza aver adottato comportamenti che ne abbaino determinato la sospensione dal portale); 4 – possedere un adeguato capitale sociale, indicato in visura camerale; 5 - proporre un ulteriore miglioramento del prezzo o delle condizioni d’esecuzione. Si chiede di indicare eventuali altre motivazioni, al fine di scongiurare la mancata applicazione della norma in parola.

Argomenti:

L'art. 53, c. 4, D. Lgs. 36/2023 stabilisce che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Anche l'art. 117, c. 14 può essere utilizzato sotto soglia? oppure l'unica regola applicabile per detti appalti è il citato art. 53?