Parere tratto da fonti ufficiali

Garanzie per la partecipazione alle gare, importo riduzioni
QUESITO del 22/09/2020

Con riferimento all’art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, Si domanda un gentile parere sull’importo della garanzia provvisoria che i concorrenti costituiscono per la partecipazione alla gara. Ed in particolare:
1) Se l’importo iniziale della garanzia fideiussoria, indicato nel comma 1, del 2 % può essere, a scelta della stazione appaltante e sine causa, ridotto all’1 per cento ovvero incrementato al 4 per cento;
2) Se l’importo delle riduzioni ulteriori al 50 per cento, indicate nel comma 7, e segnatamente: - riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso dell’UNI ENISO14001; - riduzione del 20 per cento per il possesso dell’Ecolabel UE e dell’ulteriore 15 per cento per l’ISO 14064-1, debbano calcolarsi sull’importo derivante dalla riduzione precedente ovvero all’importo a base di gara: nel caso vi invitiamo a fornire, oltre al riscontro, un esempio numerico con importi reali;
3) Se le predette diminuzioni indicate nel punto 2, si applicano anche alle garanzie provvisorie per partecipare alle gare giacché l’incipit del comma 7 recita “nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture (…)” e sembrerebbe riferito a quelle definitive.

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