Parere tratto da fonti ufficiali

cauzione provvisoria e/o definitiva con firma digitale senza autentica notarile delle firme. SONO VALIDE
QUESITO del 02/03/2022

Si chiede la conferma di validità della formulazione di richiesta sotto riportata: Cauzione definitiva prevista dall’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i . rilasciata per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale (offerto). Nel caso in cui l’Impresa sia una piccola, media o micro impresa* e lo dichiari nell’apposita sezione del DGUE, la garanzia definitiva potrà essere rilasciata per un importo pari al 5% dell’importo contrattuale (confermato o migliorato). Sono sempre ammesse le altre ipotesi di riduzione previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L’Amministrazione ritiene utile precisare che, nel caso in cui la stessa venga prodotta come documento informatico sottoscritto con firma digitale, sarà sufficiente che alla stessa sia annessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare la Società. Non sono invece richieste ulteriori formalità ed in particolare non è richiesta l’autentica notarile della sottoscrizione.

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