Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Concessione

Concessione
QUESITO del 22/05/2006

Realizzazione autorimessa interrata. Un comune, dopo aver esperito tutte le fasi previste dalla legge ed aver stipulato la convenzione con il promotore, peraltro unico offerente progetto preliminare, riceve (un mese prima dell’approvazione del definitivo) richiesta dal Tribunale di assegnazione di parte del parcheggio a servizio del Tribunale stesso. Essendo parte del parcheggio già concesso al promotore, il Comune chiede al promotore di adeguare il progetto alle nuove esigenze, adeguando di conseguenza anche il Piano Economico Finanziario già basato su una gestione prefissata a 90 anni (con nuova asseverazione). Ne scaturisce, previo assenso del promotore, un ampliamento dell'autorimessa (un piano in più) nei limiti delle preventive autorizzazioni già acquisite, nonchè una nuova asseverazione con riduzione del periodo di gestione a 80 anni (richiesta del Comune dunque a proprio favore). Poteva il Comune chiedere la variazione al progetto preliminare dopo la stipula della convenzione? Atteso cha alla gara non si sono presentati altri offerenti, potrebbe eventualmente essere stata lesa la concorrenza? Dato che la norma non cita nulla in merito all’applicabilità di varianti al “project financing” una volta stipulata la convenzione, può ritenersi vigente l’ordinaria norma in materia di appalti pubblici, atteso che lo scopo dell’istituto è prevalentemente quello di garantire un reale vantaggio per l’amministrazione?

Concessione
QUESITO del 09/03/2007

La Legge 23 dicembre 1998, art19, comma 6, consente di affidare in concessione o con contratto a privati che promuovano e si obblighino ad attuare il relativo progetto, l'adattamento e/o la ristrutturazione di beni immobili non più utilazzati dall'Ente locale, per la loro proficua utilazzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni di un prezzo all'Ente, fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. Ai sensi di detta normativa questo Ente intenderebbe concedere ad una Società mista, a prevalente capitale pubblico,partecipata da questo Comune nella misura del 20%, il godimento quinquennale di una parte dell'edificio di proprietà comunale, ex sede municipale,accollando alla stessa l'onere della completa ristrutturazione interna dell'immobile, ( spesa presunta € 160 000,00). Nella convinzione che trattasi, comunque, di affidamento d'esecuzione di un'opera pubblica si chiede come qualificare giuridicamente il rapporto contrattuale in esame alla luce della disciplina dettata dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163.

Argomenti:

Concessione - Project financing
QUESITO del 15/07/2007

Il nostro ente ha dato in concessione il servizio di gestione e realizzazione di una centrale di teleriscaldamento (tramite project financing. Ora la società di progetto costituita dal concesisonario deve procedere ad affidamento di lavori TUTTI SOTTO SOGLIA a ditte esterne. Vorremmo sapere quali procedure / normative deve seguire il concessionario x l'affidamento dei lavori.

Concessione
QUESITO del 13/11/2007

si chiede di sapere se per individuare un soggetto a cui affidare in concessione d' uso un locale da adibire a bar (ed in cui quindi il soggetto è obbligato a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande) nell' ambito di un impianto sportivo comunale, si debba applicare l' art.30 del D.Lgs 163 nonchè se si debba procedere all' acquizione del codice CIG ed al pagamento della tassa di gara nel caso in cui il valore sia superiore ad € 150.000,00.

Argomenti:

Pubblicità - Soglie comunitarie
QUESITO del 26/10/2008

In un appalto di concessione Gestione da realizzare mediante procedura aperta si chiede: - durata di pubblicazione del bando; - importo della soglia comunitaria

Concessione
QUESITO del 21/03/2008

Questo Comune deve affidare la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica e intende prevedere nel relativo disciplinare una concessione ventennale con trasferimento gratuito dell’impianto in capo al Comune al termine del ventennio.Il corrispettivo riconosciuto al concessionario sarà costituito dalle somme percepite dall’amministrazione sulla base delle tariffe incentivanti connesse alla cessione di energia al GRTN.Stante quanto previsto dall’art.3 del D.Lgvo 163/06 Si chiede di conoscere se la suddetta procedura è volta all’affidamento della concessione di un servizio pubblico locale per cui trova applicazione l’art.30 oppure trattasi di concessione di lavori pubblici di cui all’art.142 e seguenti del Codice ? Nel caso specifico essendo l’appalto di valore pari a 250.000,00 euro quali articoli del codice trovano applicazione in relazione alle procedure di affidamento e pubblicazione? E’ corretto, come fatto da diverse stazioni appaltanti ,applicare l’art.31 del citato Codice?

Concessione - Affidamenti in house
QUESITO del 05/01/2009

Un comune intende realizzare una importante opera pubblica (scuola) che lo porterebbe a “sforare “ il patto di stabilità, si chiede pertanto di conoscere l’avviso di codesto ufficio in ordine alla legittimità di affidare la realizzazione dell’opera (progettata dagli uffici comunale sino al progetto esecutivo) ad un altro ente (ACER) che, pur occupandosi di costruzione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della provincia, avrebbe la possibilità di intervenire realizzando l’opera e sostenendone i costi (in parte), di modo che il Comune potrebbe dilazionare i pagamenti in più annualità e rispettare il patto di stabilità

Concessione
QUESITO del 05/02/2009

La scrivente amministrazione comunale, previo accordo con la Regione, intende realizzare un asilo nido. L’intervento in questione assume aspetti di innovazione e sperimentazione sia sotto il profilo pedagogico, sia sotto il profilo costruttivo (edificio “passivo”). L’importo complessivo è stimato in euro 2.453.160.,00 di euro. L’intervento regionale ammonta a euro 1.800.000,00 (in conto costruzione); per la restante parte le risorse devono essere ricercate. La scrivente amministrazione non si vorrebbe orientare verso una mera fonte finanziaria, ma invece vorrebbe optare per una forma di partenariato pubblico-privato di natura concessoria pagando al privato, a titolo di prezzo, l’equivalente del contributo regionale, lasciandogli il rischio residuo. In base alla vigente normativa, ossia l’art. 143, c. 4 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., non vi è alcuna forma di limite o vincolo quantitativo al prezzo. Si chiede se, oltre che non esplicitamente vietato ex lege, sia possibile e legittimo, sia dal punto di vista della procedura di evidenza pubblica, sia dal punto di vista della buona spendita del denaro pubblico, procedere a concedere un prezzo che copra il 70% dell’intervento.

Argomenti:

L'amministrazione comunale ha indetto un bando di project financing per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Una Esco (Energy Service Company) mi ha contattato dicendomi che non può partecipare al bando in quanto il suo statuto prevede che per poter eseguire le operebisogna essere soci e quindi pagare una quota. Alcune domande: Come si configura una Esco rispetto ai soggetti che possono partecipare alle gare ai sensi del 163/2006? Se la Esco ha i requisiti per partecipare potrebbe dichiarare che la quota che il comune deve versare per diventare socio è nulla? In caso di aggiudicazione dei lavori ad una Esco, la quale ha già effettuato una gara europea per scegliere gli operatori che eseguono lavori per essa, le imprese esecutrici vanno considerate come subappltatrici o come nel consorzio stabile delle consorziate? Grazie

Argomenti:

B3. Sono soggetti all’obbligo della tracciabilità i contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice)?

OFFERTE IN AUMENTO
QUESITO del 22/03/2012

Un'amministrazione deve predisporre una procedura di gara ove è prevista la forma della concessione di servizi per € 6.000.000,00 e l'esecuzione di lavori per € 1.200.000,00. Si chiede come può essere configurata tale procedura di gara e quali siano i requisiti che i concorrenti dovranno possedere per potervi partecipare

Concessione
QUESITO del 19/12/2012

Concessione lavori pubblici costruzione centro sportivo - progettazione, costruzione (€. 12 mil), gestione (28 anni).Aggiudicataria ATI. La capogruppo (45%) appena iniziati i lavori ha avuto dei problemi. Prima della messa in liquidazione cede le quote ad altra impresa. Si è ritenuto che la stessa dovesse rimanere comunque nella società ai sensi degli art. 116 e 156 del codice e quindi ha mantenuto l’1%. Ora il liquidatore chiede di poter cedere anche l’1% in quanto la stessa non è più operativa. La convenzione prevede che “le quote della società di progetto potranno essere cedute soltanto previo assenso scritto del Concedente”. Ovviamente non ci sono preclusione da parte del comune essendo i lavori ultimati al 70% circa. (in funzione campi calcio e piscina estiva) E’ possibile autorizzare la cessione completa o è opportuno attendere almeno la fine dei lavori?

Un Consorzio di 8 Comuni ha proceduto all’aggiudicazione di una gara per la concessione dei lavori di costruzione delle reti del gas metano nel territorio dei comuni e la successiva gestione del servizio di distribuzione del gas. Il concessionario aggiudicatario ha dichiarato, su richiesta da bando della S.A., di appaltare a terzi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 163/2006, il 50% dei lavori. L’ammontare dei lavori supera complessivamente i 14 milioni di euro. Le opere sono cofinanziate per il 49% dalla Regione (APQ energia 2008) e per la parte restante dal Concessionario. Il concessionario ha chiesto alla S.A. di poter fare riferimento per l’appalto dei lavori di cui sopra, vista la complessità e specificità degli stessi, ad una lista di aziende di fiducia già qualificate, certificate e con i requisiti di legge, nonché con esperienza specifica per la tipologia di lavoro da affidare. Procedendo, comunque, per ciascun appalto ad una richiesta d’invito a presentare offerta a 5 o 10 soggetti –in funzione dell’importo dell’appalto– se sussistono aspiranti idonei in tali numeri, previa verifica requisiti ex art. 38. La S.A., invece, ha proposto di procedere: 1) per appalti di importo inferiore ad 1.000.000 di euro, procedere ai sensi dell’art. 122, c. 7 D. Lgs. 163/2006, secondo la procedura negoziata prevista dall’art. 57 c. 6 del medesimo DLgs, avviando un’indagine di mercato per ampliare la lista degli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; 2) per appalti di importo superiore ad 1.000.000 di euro, con procedura aperta (ex art 55 D. Lgs. 163/06). Per chiarire ogni ulteriore dubbio, si chiede un parere sulla possibilità di applicare l’art. 122, c 7 del Codice alle fattispecie di appalti in oggetto, ovvero Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici – Parte II, Titolo III, Capo II, Sezione IV, per appalti di importo fino ad 1.000.000 di euro.

Argomenti:

Un Consorzio di 8 Comuni ha proceduto alla realizzazione e successiva aggiudicazione di una gara per la concessione dei lavori di costruzione delle reti del gas metano nel territorio dei comuni costituenti il Consorzio e la successiva gestione del servizio di distribuzione del gas ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e D. Lgs. 164/2000. I lavori prevedono tutte le attività necessarie per la costruzione delle reti, compreso naturalmente l’acquisto delle condotte e degli impianti tecnologici. L’ammontare dei lavori supera complessivamente i 14 milioni di euro. Il concessionario sostiene di dover tenere escluse dalla quota dell’importo dei lavori da dare in appalto, gli importi riguardanti le forniture delle condotte e degli impianti. Motivando questa conclusione, da un lato, con la considerazione che i lavori riguardanti la posa in opera di condotte e impianti (comprendendo anche gli scavi, l’allettamento, posa condotte e saldature, il ricoprimento opere edili e quant’altro necessario per dare il lavoro finito) è un’attività indipendente dalla fornitura, per cui solo la posa in opera deve considerarsi rientrante nei parametri dell’art. 146, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, dall’altro lato, con la necessità di avere un controllo diretto sulla scelta e sulla qualità delle condotte e degli impianti. Tale circostanza si può esemplificare nel modo seguente: se 100 è l’importo totale dei lavori e le sole condotte e impianti costano 10, il concessionario ritiene di appaltare a terzi non lavori per un valore pari a 50, bensì a 45 (corrispondente alla metà del valore complessivo detratto il costo di condotte e impianti). La S.A. ritiene che questa interpretazione sia accettabile. Si chiede un parere rispetto alla correttezza o meno dell’interpretazione.

Argomenti:

Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento della Concessione per l’accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per un importo inferiore a € 499.000,00 (sotto soglia comunitaria), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con la presentazione delle offerte tramite CAT Sardegna. Si chiede, al fine della pubblicazione del bando prevista dall’art. 72 del codice, se il relativo bando di gara per la procedura di affidamento della concessione sottosoglia comunitaria debba essere comunque trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e, conseguentemente sulla gazzetta ufficiale della Repubblica serie speciale, dato atto che a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale Trasporti 02/12/2016 viene demandato ad un ulteriore provvedimento dell’Anac le modalità e i termini per le pubblicazioni che attivi la piattaforma Anac, prevista dall’art. 73 comma 4 del D.lgs 50/2016. Oppure se è sufficiente la sola pubblicazione nel profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Il presente quesito in realtà è formato da più richieste: a) se trattasi più correttamente di concessione ( come si evince da parere anac nr. 118 del del 22-06-2011) b) se qualificato come concessione, attualmente ricadente all'interno del D.lgs. 50/2016, se è rispettato il principio dell'evidenza pubblica con un avviso pubblico di manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata con invito rivolto a tutti i richiedenti c) se vi siano deroghe al comma 10 bis dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 circa il max del 30 per cento da assegnare all'offerta economica in quanto si vedono pubblicati vari bandi dove il punteggio assegnato all'offerta economica è di gran lunga superiore (comprendendo in tale punteggio tassi e commissioni)

Argomenti:

Si chiede se, per la partecipazione ad una gara per l'affidamento in concessione con la formula della finanza di progetto (a seguito di proposta presentata, ai sensi dell’art. 183 co. 15 del D.Lgs. n.50/2016 da soggetto riconosciuto promotore), la garanzia richiesta all'art.183, comma 13 (pari al 2,5 del valore dell'investimento) e quella di cui al combinato disposto dei commi 9 e 15 (pari all’importo delle spese sostenute dal soggetto promotore per la predisposizione della proposta) siano correlate a rischi diversi (e quindi esigibili entrambe separatamente) oppure se siano in realtà la stessa cosa.

Nel caso di un affidamento in concessione di locali di immobile di proprietà comunale per lo svolgimento di attività di ristorante mediante procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016, la stazione concedente prevede negli atti di gara la corresponsione di un canone concessorio in entrata da assoggettare a rialzo in sede di gara. Con la presente si richiede se a detto canone concessorio sia da applicare IVA o registro. Si precisa che il concessionario svolgerà l'attività a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.

Argomenti:

Su proposta di associazione sportiva dilettantistica è stato avviato il procedimento dell’art. 1,c. 304,L. 147/2013 per ammodernamento e gestione di impianto sportivo comunale. Il Comune ha dichiarato il pubblico interesse della proposta. Visto l’art. 162,c. 4, d.l. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017, è stato richiesto al proponente di associare o consorziare altri soggetti ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 183,c. 8, d. lgs. 50/2016 (Codice). Si chiede: 1.Quali siano i requisiti per i concessionari ai quali fa riferimento l’art. 183, c. 8 del Codice; 2.Se ai fini dell’acquisizione dei suddetti requisiti l’associazione sportiva può utilizzare l’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice, oltre agli istituti dell’associazione e del consorzio espressamente previsti dall’art. 162,c. 4, d.l. 50/2017; 3.Se l’associazione sportiva dilettantistica può considerarsi operatore economico; 4.Se è configurabile un’associazione temporanea limitata solo alla realizzazione dell’intervento di ammodernamento tale che l’associazione sportiva, realizzati e collaudati i lavori, possa autonomamente gestire l’impianto fino al termine della concessione.

Buongiorno,
in una concessione di servizi con lavori accessori, questi ultimi sono ascrivibili a una sola categoria e precisamente OS30 classifica I che è una SIOS.
Il bando prevede la possibilità dell’appalto a terzi.

Un concorrente in possesso della sola qualificazione per i servizi dichiara che non intende qualificarsi utilizzando l’appalto a terzi ma dichiara che, ai fini della qualificazione, intende subappaltare interamente la categoria OS30 ad operatore in possesso di adeguata qualificazione.

Come deve agire la stazione appaltante?

Si chiede se i medesimi ragionamenti di cui al parere n. 945, col relativo nulla osta all’espletamento di gare quinquennali, possano essere applicati anche alle ricerche di mercato effettuate per la concessione di servizi, sempre a titolo non oneroso per l’amministrazione, quali la gestione di bar/bouvette e/o pizzerie oppure di strutture molto più complesse ed articolate che necessitano di una gestione multiservizi. Nello specifico, nell’ambito di quest’ultima tipologia, si dovrebbe poter garantire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il servizio di reception, la gestione di foresteria con pensione completa e ½ pensione, la ristorazione con servizio al tavolo e/o self service, la gestione di attrezzature da spiaggia, ulteriori servizi ausiliari a vario titolo necessari. Una gara quinquennale, rispetto alla triennale indicata in alcune disposizioni interne probabilmente superate dal D.lgs. 50/2016 e smi, oltre ai vantaggi già analizzati nel predetto parere parrebbe, ai sensi dell’art. 168 co. 2 del nuovo Codice, essere oggetto in una modalità d’affidamento meno complessa, in ragione del mancato obbligo di presentazione del piano economico-finanziario da parte degli operatori economici partecipanti. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti: