Parere tratto da fonti ufficiali

Escussione cauzione provvisoria ex art 93 comma 6 Dlgs 50/2016 a seguito di rifiuto di stipula del contratto d’appalto
QUESITO del 16/11/2022

L’art. 93 comma 6 del D.lgs. 50/2016 prevede che: “La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto”.

La ditta aggiudicataria di un appalto di fornitura di una gara protrattasi a causa di un lungo contezioso giudiziario, all’esito del contenzioso definito nel 2022, ha comunicato alla stazione appaltante il venir meno dell’interesse alla stipula del contratto essendo decorsi 4 anni dalla presentazione dell’offerta risalente all’ anno 2018 ed adducendo una serie di eventi imprevisti e imprevedibili sopravvenuti rispetto all’aggiudicazione quali la pandemia da covid 19, la guerra russo-ucraina e l’aumento dei costi delle materie prime.

L’offerta e la cauzione provvisoria di gara erano già scadute al momento dell’aggiudicazione e la validità non è stata prorogata a causa della pendenza del contezioso.

La stazione appaltante ha dato corso alla revoca dell’aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria nei confronti della seconda classificata, riservando di procedere all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione ad Anac.

Si chiede pertanto il Vs autorevole parere se vi sia un automatismo tra il rifiuto di sottoscrivere il contratto da parte dell’aggiudicataria e l’escussione della cauzione con segnalazione ad Anac, oppure se non debba ritenersi sussistente alcun automatismo potendosi procedere all’escussione della cauzione e alla segnalazione solo quando il rifiuto della stipula sia ingiustificabile e imputabile all’offerente.

Si rappresenta che un recente arresto giurisprudenziale (TAR Bolzano, n. 271/2022), ha statuito che “Se dunque un evento imprevedibile ed eccezionale causa un aumento straordinario dei prezzi durante la gara, l’operatore economico può legittimamente ritirarsi”, e ancora che “le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’
operatore dalla gara (TAR Milano n.1343/2022)

Alla luce di quanto sopra si chiede cortese quanto sollecito riscontro

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Argomenti:

Condividi questo contenuto: