Svincolo della garanzia definitiva
QUESITO
del 26/09/2024
Si chiede di fornire un riscontro ai seguenti quesiti relativi allo svincolo della garanzia definitiva: 1) Qualora il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione venga emesso prima dello scadere dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per svincolare l'ammontare residuo della garanzia definitiva risulta necessario, comunque, attendere il decorso dei dodici mesi dalla suddetta data? 2) Relativamente agli appalti nei quali risulta previsto il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, è possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un'unica soluzione successivamente all'ultimazione delle prestazioni o, invece, la stazione appaltante è, comunque, tenuta a procedere allo svincolo progressivo della stessa in applicazione dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023; 3) Qualora l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori o di analogo documento non risulti preceduta dall'emissione degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, la garanzia definitiva risulta svincolabile in un'unica soluzione? 4) I commi 8 e 9 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 risultano applicabili anche agli appalti sotto soglia?
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