Parere tratto da fonti ufficiali

Calcolo riduzione delle garanzie provvisorie e definitive per certificazioni.
QUESITO del 09/09/2020

L'art. 93, co. 7 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/16 prevede che, in caso di cumulo di più riduzioni derivanti da certificazioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Ciò significa che sommare le riduzioni (es. 50% + 20% = 70%) è errato. Tale procedura: 1 - si applica sempre in modalità decrescente in presenza di un elevato numero di certificazioni tutte cumulabili tra loro? 2 - si applica solo per il calcolo del deposito cauzionale definitivo oppure occorre applicarla anche per il deposito cauzionale provvisorio necessario ai fini della partecipazione ad una gara?

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