• REGIO DECRETO DEL RE VITTORIO EMANIELE DEL 29 MAGGIO 1817 -

    REGOLAMENTO IV. NORME GENERALI PER GLI ATTI E CONTRATTI D'ACQUE E STRADE. -

    TITOLO PRIMO. NORME DA OSSERVARSI NELLE ASTE.
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    REGOLAMENTO IV. NORME GENERALI PER GLI ATTI E CONTRATTI D'ACQUE E STRADE.

    TITOLO PRIMO. Norme da osservarsi nelle aste.

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    REGIO DECRETO DEL RE VITTORIO EMANIELE DEL 29 MAGGIO 1817

    "REGIE Patenti, colle quali S. M. approva il Regolamento per tutti i suoi Stati di Terraferma riguardo alle strade, ponti ed acque, derogando al disposto delli SS 12 e 13, cap. 4, tit. 1, e delli tit. 7 e 8, lib. 6 delle Generali Costituzioni, nella parte che trovansi in opposizione col disposto del sovraccennato Regolamento, e ad ogni e qualunque altra legge, o disposizione in contrario."



    VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio RE DI SARDEGNA, EC. EC. EC.

    Colle Patenti nostre delli 19 marzo 1816 abbiamo stabilita una Intendenza generale dei ponti, strade, acque e selve, e dato ad un tempo alcune preliminari provvidenze pella riforma del sistema sino a quell'epoca praticato rispetto a questo ramo di pubblica amministrazione. Riconosciuta poi la convenienza di fissare con un generale Regolamento le ispezioni ed attribuzioni dell'Azienda Economica dell'Interno, non meno che di tutti quelli, che concorrere debbono all'esecuzione delle disposizioni, che ne dipendono per tutto ciò che riguarda i ponti, strade ed acque, perchè nel promuoversi per tal modo con uniforme attività le operazioni relative venisse a risultarpe tanto pel nostro servizio, quanto pel pubblico, il possibile vantaggio, abbiamo incaricato una speciale Commissione di occuparsi di questo importante lavoro. Ci rassegnò essa il summentovato Regolamento diviso in varj articoli adattamente classificati , ed avendolo Noi ri. putato meritevole della nostra approvazione; per le presenti di nostra certa scienza, Regia autorità , ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo, che il generale Regolamento quivi unito, e d'ordine nostro visato dal nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni, venga in ogni sua parte, ed in tutti i nostri Stati di Terra-ferma esattamente osservato, dopo il termine di due mesi da computarsi dalla pubblicazione delle presenti, derogando Noi per tale effetto al disposto dalli SS 12 e 13, cap. 4, tit.. 1, e delli tit. 7 e 8 lib. 6 delle Generali Costituzioni nella parte, che trovansi in opposizione col disposto del sovraccennato Regolamento, e ad ogni e qualunque altra legge o disposizione in contrario.

    Mandiamo pertanto alla Camera nostra de Conti ed ai Senati nostri di Savoia, Piemonte, Nizza e Genova di interinare le presenti coll'annesso Regolamento, volendo che alle copie stampate nella Stamperia Reale abbia a prestarsi la stessa fede, che all'originale. Che tale è nostra mente. Dat. in Genova li ventinove del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento diecisette, e del Regno nostro il decimosesto..

    V. EMANUELE.

    V. GATTINARA P. P. e Reggente.

    V. BRIGNOLE.

    V. P. GIORDANO pel Generale di Finanze.

    RADICATI.

    ( Interinate dal Senato di Torino li 17, dalla Regia Camera de' Conti li 11 ottobre, dal Senato di Nizza li 8, e dal Senato di Genova li 14 novembre 1817.

  • REGOLAMENTO IV. NORME GENERALI PER GLI ATTI E CONTRATTI D'ACQUE E STRADE.

    TITOLO PRIMO. NORME DA OSSERVARSI NELLE ASTE.


  • Art. 1.

    Ogniqualvolta occorre di appaltare un lavoro per acque, ponti, e strade, l'Autorità che ne è incaricata fa pubblicare un avviso, col quale chiunque aspira all'appalto è invitato di presentarsi all'esperimento dell'asta.
  • Art. 2.

    L'avviso deve indicare, 1. il luogo, il giorno, e l'ora in cui deesi eseguire l'asta; 2. la qualità dei lavori che si vogliono dare in appalto; 3. il complessivo loro valore; 4. il termine prefisso al loro perfezionamento; 5. il luogo, e territorio, o territorj dove si deggiono eseguire; 6. e finalmente il tempo stabilito alla scadenza dèfatali per il ribasso.
  • Art. 3.

    La pubblicazione dell'avviso d'asta dee precedere regolarmente quindici giorni quello del deliberamento, ed allorquando trattasi di lavori di molta importanza, il termine è stabilito a maggiore distanza, come l'Autorità crede più conveniente.
  • Art. 4.

    È facoltativo alla stessa Autorità di fissare un termine più breve di quello portato dal precedente articolo, se i lavori da appaltarsi sono di assoluta urgenza.
  • Art. 5.

    Gli avvisi d'asta sono pubblicati nelle città ove risiede l’Intendente, o Vice-Intendente della provincia, e nel comune o comuni, nel di cui territorio si deggiono eseguire i lavori.
  • Art. 6.

    A misura poi dell'entità degli appalti gli avvisi sono anche pubblicati nella capitale, e nelle città e principali comuni vicini al luogo, ove deggionsi eseguire i lavori, scegliendo di preferenza quelli, ove si tengono fiere, e mercati.

    Se li lavori sono di grande rilievo, si dee dar loro la maggiore pubblicità, facendoli anche inserire nei fogli pubblici.

    La pubblicazione, ed affissione degli avvisi d'asta si fa all'Albo pretorio delle città, o dei comuni; qualunque Autorità locale venendo richiesta, è obbligata di farla seguire.
  • Art. 7.

    È cura degli Intendenti, e dei Sindaci, che un esemplare dell'avviso rimanga asfisso alla porta dell'Uffizio dell'Intendenza, e del locale ove sogliono riunirsi li Consigli dei comuni indicati all'articolo 5, e che se ne sostituiscano altri, qualora venga levato il primo.
  • Art. 8.

    Li certificati della seguita pubblicazione, ed affissione del avviso nelle città dove risiede l'Intendente, e nell'abitato del comune, o comuni come all'art. 5, formano parte integrante dell'atto d'asta.
  • Art. 9.

    Chiunque aspira ad un appalto può in tutte le ore d'Uffizio vedere presso l'Autorità incaricata dell'asta li capitoli generali e parziali, li tipi se ve n'hanno, e le relative perizie di stima ad oggetto di poterli esaminare, ed istruirsi delle qualità ed entità dei lavori, e delle condizioni sotto la di cui osservanza si vogliono dare in appalto.
  • Art. 10.

    Non si ammette alcuno all'asta senza che abbia prima depositato il decimo del prezzo dell'appalto presso il Tesoriere dell'Azienda , il Tesoriere della provincia, o il Ricevidore del comune.

    La somma da depositarsi può anche 'venir deposta sul tavolo del locale, ove si tiene l'asta a vista dell'Autorità che vi presiede, e di tutti li concorrenti. In tal caso il deposito fatto da chi viene ad essere deliberatario, deve passare al Tesoriere all'istante dell'effettuato deliberamento.
  • Art. 11.

    A vece del deposito in danaro viene ammesso un vaglia della stessa somma, semprechè sia di persona d'una risponsabilità notoria, e come tale riconosciuta dall'Autorità incaricata dell'asta.
  • Art. 12.

    La somma depositata in danaro, o mediante vaglia, è restituita nell'atto del deliberamento a chiunque non è il deliberatario. Quella depositata da quest'ultimo continua a rimanere presso il Tesoriere, o Ricevidore a garanzia dell'asta.
  • Art. 13.

    Allorquando si tratta di lavori d'arte, o di nuova costruzione, sono ammessi all'asta quelli soltanto, che giustificano con certificato d’un Uffiziale Ingegnere di aver dato prove di onestà, abilità, e di pratiche cognizioni nell'eseguimento, o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche, e private.
  • Art. 14.

    Se li lavori sono soltanto di ordinaria riparazione o manutenzione, e cosi d'una facile esecuzione, chiunque è ammesso all'asta, esclusi però quelli, che vengono riputati mancanti di mezzi per eseguire l'impresa, quelli che notoriamente sono litigiosi, o gravali da debiti, e finalmente quelli, che nell'eseguire altre imprese già si sono resi colpevoli di negligenza, o mala fede.
  • Art. 15.

    È lecito a chicchessia di fare la sua obblazione in iscritto a mani del Segretario dell'Uffizio prima dell'aprimento dell'asta, purchè importi una diminuzione sul prezzo della perizia di stima.
  • Art. 16.

    L'asta per qualunque appalto si deve tenere in luogo pubblico accessibile a tutti li concorrenti, ed in presenza dell'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno, o degli Intendenti, o Vice-Intendenti, e dei Sindaci dei comuni, come richiede la qualità del contratto.
  • Art. 17.

    Nel giorno ed ora prefissa dall'avviso, l'Autorità, semprechè vi siano almeno tre concorrenti, ordina l'aprimento dell’asta; in difetto d’oblatori fa pubblicare l'avviso per una seconda asta, conformandosi alle disposizioni di cui sopra, e quando lo crede conveniente riduce il termine a minor tempo.
  • Art. 18.

    Aperta l'asta col richiamare l'attenzione dei concorrenti, l'Autorità fa leggere i capitoli parziali dell'appalto, e rendendo ostensibili i tipi se ve n'hanno, dichiara che l'appalto si vuole effettuare sotto l'osservanza eziandio dècapitoli generali.
  • Art. 19.

    Nessuna obblazione è ammessa nell'atto dell'asta, la quale si trovi vincolata a condizioni, restrizioni, o modificazioni diverse dal prescritto dai capitoli parziali, e generali.
  • Art. 20.

    L'asta si tiene o col metodo dell'estinzione delle candele, o dè partiti secreti, secondo l'entità dè lavori che si deggiono appaltare.

    Ha luogo il primo metodo se la perizia di stima dè lavori non eccede le lire 10m., ed il secondo se l'importo oltrepassa tale somma.

    Qualora i lavori sono di sola manutenzione, l'asta non si tiene a partiti secreti, se il prezzo annuale portato dalla perizia di stima non eccede le lire 2m.
  • Art. 21.

    Nei casi dell'asta, tenuta col primo metodo, si accendono l'una dopo l'altra tre candele ; dopo estinta la terza, si passa ad accendere la quarta, e si prosiegue ad accenderne altre, tenendo sempre conto delle obblazioni che si fanno dai concorrenti.
  • Art. 22.

    Termina l'asta all'istante che la candela si estingue, ed è consumata intieramente senza che siasi avuta alcuna obblazione durante tutto il tempo nel quale restò accesa, e non siavi stato alterco tra gli astanti. Ha luogo allora il deliberamento a favore dell'ultimo miglior offerente.
  • Art. 23.

    Le obblazioni deggiono presentare un ribasso almeno di dieci in dieci lire, se si tratta di lavori d’un prezzo eccedente le lire cinque mille, e di cinque in cinque per quelli il di cui prezzo è minore. Quando non arriva a lire due mille, le obblazioni sono ad arbitrio degli offerenti, purchè il ribasso non sia minore d'una lira.
  • Art. 24.

    Allorquando trattasi di appaltare lavori di costruzione, o riparazione, insieme con la loro rispettiva manutenzione, ciascun offerente distingue il ribasso che fa sul prezzo dei lavori, e sul prezzo della manutenzione, ovvero sull’uno, o sull'altro, dovendo restar fermo quello su cui non ha luogo la diminuzione.
  • Art. 25.

    Qualora in tutto il tempo dell'asta nessuna obblazione sia stata fatta, o ne sia stata presentata una sola, l'Autorità provvede senz'indugio per una seconda asta, come resta prefisso all'articolo 17.
  • Art. 26.

    Allorquando gli appalti hanno luogo a partiti secreti, chiunque vi aspira deve esporre in iscritto la sua offerta in dimninuzione del prezzo attribuito ai lavori con la perizia di stima, dichiarando parimenti che si obbliga alla piena, ed esatta osservanza dè capitoli parziali e generali.
  • Art. 27.

    L'obblazione è rimessa da ciascun offerente in piego sigillato all'Autorità incaricata dell'asta. La stessa Autorità tosto che le ha raccolte tutte, apre li pieghi in presenza dè concorrenti, legge, o fa leggere ad alta intelligibil voce le obblazioni, riconosce qual sia la più vantaggiosa, pubblica la somma minore stata offerta, c passa a deliberare l'appalto a favore del miglior offerente.
  • Art. 28.

    L'atto di deliberamento deve richiamare l'ordine che aulorizza l'appalto, ed indicare i lavori che vengono appaltati.

    Vi si deggiono poi unire, 1.o le obblazioni di chi ha concorso all'asta ; 2.o gli avvisi coi certificati delle seguite pubblicazioni di cui agli articoli 5 e 8; 3.o li capitoli parziali dell'appalto.
  • Art. 29.

    Tanto nelle aste all'estinzione della candela, come in quelle a partiti secreti, l'obblazione di più concorrenti è considerata per una sola, se gli obblatori presentano una stessa cauzione, o l'uno offre d'essere cauzione per l'altro.
  • Art. 30.

    È facoltativo a chicchessia di far ulteriore obblazione dopo il deliberamento, sempreche importi il ribasso almeno della mezza sesta, ossia d’un duodecimo del prezzo stato deliberato.

    L'obblazione portante il ribasso, deve essere presentata al primo Segretario dell'Uffizio, od a chi ne fa le veci, ed accompagnata dal deposito, o vaglia, e dal certificato prescritto dagli articoli 10 e 13.

    L'obblatore è in diritto di esigere una dichiarazione indicante il giorno e l'ora della presentata obblazione.
  • Art. 31.

    Nei casi di appalti di lavori insieme colla manutenzione, la misura del ribasso si deve desumere dall'importo d'ogni opera, e dal cumulo delle annate di manutenzione.
  • Art. 32.

    Il tempo utile a fare il ribasso debb’essere di quindici giorni, a meno che vi siano motivi d'urgenza, nel qual caso l'Autorità incaricata dell'asta può abbreviarlo.

    La scadenza di tale tempo è stabilita al mezzo di del giorno assegnato per termine ai fatali.
  • Art. 33.

    Se ha luogo il ribasso sovra contemplato, l'Autorità conformandosi alle precedenti disposizioni fa pubblicare un nuovo avviso d’asta, prefiggendo un termine di giorni quindici, o minore pei lavori di piccola entità, o la di cui esecuzione sia urgente.
  • Art. 34.

    Nel giorno ed ora stabilita si apre l'asta sul prezzo stato ridotto coll'obblazione portante il ribasso, e col metodo dell'estinzione delle candele, tenendo lo stesso procedimento prefisso dagli articoli 21 al 24; e l'appalto viene deliberato a favore dell'ultimo, e miglior offerente, o di chi ha fatta la detta obblazione, se durante l'asta non succede alcun altro ribasso.
  • Art. 35.

    Nell'uno é nell'altro caso il deliberamento è definitivo, e l'Autorità incaricata dell'asta ne fa estendere l'atto, che viene firmato, e corredato come all'articolo 28, unendovi il rimanente che vi ha relazione.
  • Art. 36.

    Subito dopo trascorsi li fatali, senza che siasi ottenuto il ribasso sul prezzo deliberato con la prima asta, e cosi pure tosto che abbia avuto luogo il deliberamento nel caso della se conda asta, l'atto viene indirizzato alla superiore Autorità per riportarne l'approvazione.
  • Art. 37.

    L'approvazione è compartita dalla stessa Autorità, allorquando risultano osservate a rigore le regole stabilite col presente Regolamento.
  • Art. 38.

    Intanto, e così anche preventivamente alla superiore approvazione, il deliberatario è tenuto di presentare una cauzione per guarentigia del suo contratto per una somma corrispondente al quarto del prezzo di stima dei lavori appaltati; la cauzione debb'essere notoriamente idonea, e come tale accettata dall'Autorità, la quale può anche esigerne il probatore.
  • Art. 39.

    Ommettendo il deliberatario di prestare un'idonea cauzione del contratto, e di devenire alla sua stipulazione, l'Autorità incaricata dell'asta provvede per un altro appalto, e qualunque possa esserne l'esito, il deliberatario medesimo soggiace alla perdita della somma in danaro, o con vaglia depositata.
  • Art. 40.

    Tutti i contratti d'appalto si riducono ad atto pubblico a stipulazione del deliberatario, e suo sigurtà, e mediante l'inserzione dell'atto di deliberamento.

    Se questo è seguito avanti l'Intendente della provincia, deve pure inserirsi la lettera d'approvazione dell'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno, e se avanti un Sindaco e per l'interesse d'un comune, l'ordinanza, o il decreto del rispettivo Intendente.
  • Art. 41.

    Allorquando il contratto è stipulato definitivamente, viene restituita al deliberatario la somma in danaro, o con vaglia depositata per guarentigia dell'asta, secondo il disposto dell'articolo 12.
  • Art. 42.

    Si rimettono all'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno tre copie autentiche dè contratti stipulati avanti gl’Intendenti delle provincie, se riguardano opere in tutto, o in parte a carico dello Stato, cioè una copia in carta bollata da unirsi al primo mandato, e le altre due in carta semplice per uso di Uffizio.

    Se i contratti riguardano soltanto l'interesse della provincia, o dei comuni, se ne rimetteranno due copie agli Intendenti, od ai Sindaci, una in carta bollata, e l'altra in carta semplice. Una copia pure in carta semplice verrà trasmessa all’Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno, qualora si tratta di opere che siano state sottoposte alla sua approvazione.