Art. 20.

L'asta si tiene o col metodo dell'estinzione delle candele, o dè partiti secreti, secondo l'entità dè lavori che si deggiono appaltare.

Ha luogo il primo metodo se la perizia di stima dè lavori non eccede le lire 10m., ed il secondo se l'importo oltrepassa tale somma.

Qualora i lavori sono di sola manutenzione, l'asta non si tiene a partiti secreti, se il prezzo annuale portato dalla perizia di stima non eccede le lire 2m.
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