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REGOLAMENTO IV. NORME GENERALI PER GLI ATTI E CONTRATTI D'ACQUE E STRADE.

TITOLO PRIMO. Norme da osservarsi nelle aste.

tratto dal

REGIO DECRETO DEL RE VITTORIO EMANIELE DEL 29 MAGGIO 1817

"REGIE Patenti, colle quali S. M. approva il Regolamento per tutti i suoi Stati di Terraferma riguardo alle strade, ponti ed acque, derogando al disposto delli SS 12 e 13, cap. 4, tit. 1, e delli tit. 7 e 8, lib. 6 delle Generali Costituzioni, nella parte che trovansi in opposizione col disposto del sovraccennato Regolamento, e ad ogni e qualunque altra legge, o disposizione in contrario."



VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio RE DI SARDEGNA, EC. EC. EC.

Colle Patenti nostre delli 19 marzo 1816 abbiamo stabilita una Intendenza generale dei ponti, strade, acque e selve, e dato ad un tempo alcune preliminari provvidenze pella riforma del sistema sino a quell'epoca praticato rispetto a questo ramo di pubblica amministrazione. Riconosciuta poi la convenienza di fissare con un generale Regolamento le ispezioni ed attribuzioni dell'Azienda Economica dell'Interno, non meno che di tutti quelli, che concorrere debbono all'esecuzione delle disposizioni, che ne dipendono per tutto ciò che riguarda i ponti, strade ed acque, perchè nel promuoversi per tal modo con uniforme attività le operazioni relative venisse a risultarpe tanto pel nostro servizio, quanto pel pubblico, il possibile vantaggio, abbiamo incaricato una speciale Commissione di occuparsi di questo importante lavoro. Ci rassegnò essa il summentovato Regolamento diviso in varj articoli adattamente classificati , ed avendolo Noi ri. putato meritevole della nostra approvazione; per le presenti di nostra certa scienza, Regia autorità , ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo, che il generale Regolamento quivi unito, e d'ordine nostro visato dal nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni, venga in ogni sua parte, ed in tutti i nostri Stati di Terra-ferma esattamente osservato, dopo il termine di due mesi da computarsi dalla pubblicazione delle presenti, derogando Noi per tale effetto al disposto dalli SS 12 e 13, cap. 4, tit.. 1, e delli tit. 7 e 8 lib. 6 delle Generali Costituzioni nella parte, che trovansi in opposizione col disposto del sovraccennato Regolamento, e ad ogni e qualunque altra legge o disposizione in contrario.

Mandiamo pertanto alla Camera nostra de Conti ed ai Senati nostri di Savoia, Piemonte, Nizza e Genova di interinare le presenti coll'annesso Regolamento, volendo che alle copie stampate nella Stamperia Reale abbia a prestarsi la stessa fede, che all'originale. Che tale è nostra mente. Dat. in Genova li ventinove del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento diecisette, e del Regno nostro il decimosesto..

V. EMANUELE.

V. GATTINARA P. P. e Reggente.

V. BRIGNOLE.

V. P. GIORDANO pel Generale di Finanze.

RADICATI.

( Interinate dal Senato di Torino li 17, dalla Regia Camera de' Conti li 11 ottobre, dal Senato di Nizza li 8, e dal Senato di Genova li 14 novembre 1817.
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