Art. 28.

L'atto di deliberamento deve richiamare l'ordine che aulorizza l'appalto, ed indicare i lavori che vengono appaltati.

Vi si deggiono poi unire, 1.o le obblazioni di chi ha concorso all'asta ; 2.o gli avvisi coi certificati delle seguite pubblicazioni di cui agli articoli 5 e 8; 3.o li capitoli parziali dell'appalto.
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