Art. 7.

È cura degli Intendenti, e dei Sindaci, che un esemplare dell'avviso rimanga asfisso alla porta dell'Uffizio dell'Intendenza, e del locale ove sogliono riunirsi li Consigli dei comuni indicati all'articolo 5, e che se ne sostituiscano altri, qualora venga levato il primo.
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