Art. 38.

Intanto, e così anche preventivamente alla superiore approvazione, il deliberatario è tenuto di presentare una cauzione per guarentigia del suo contratto per una somma corrispondente al quarto del prezzo di stima dei lavori appaltati; la cauzione debb'essere notoriamente idonea, e come tale accettata dall'Autorità, la quale può anche esigerne il probatore.
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