Art. 27.

L'obblazione è rimessa da ciascun offerente in piego sigillato all'Autorità incaricata dell'asta. La stessa Autorità tosto che le ha raccolte tutte, apre li pieghi in presenza dè concorrenti, legge, o fa leggere ad alta intelligibil voce le obblazioni, riconosce qual sia la più vantaggiosa, pubblica la somma minore stata offerta, c passa a deliberare l'appalto a favore del miglior offerente.
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