Art. 13.

Allorquando si tratta di lavori d'arte, o di nuova costruzione, sono ammessi all'asta quelli soltanto, che giustificano con certificato d’un Uffiziale Ingegnere di aver dato prove di onestà, abilità, e di pratiche cognizioni nell'eseguimento, o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche, e private.
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