Art. 23.

Le obblazioni deggiono presentare un ribasso almeno di dieci in dieci lire, se si tratta di lavori d’un prezzo eccedente le lire cinque mille, e di cinque in cinque per quelli il di cui prezzo è minore. Quando non arriva a lire due mille, le obblazioni sono ad arbitrio degli offerenti, purchè il ribasso non sia minore d'una lira.
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