Art. 24.

Allorquando trattasi di appaltare lavori di costruzione, o riparazione, insieme con la loro rispettiva manutenzione, ciascun offerente distingue il ribasso che fa sul prezzo dei lavori, e sul prezzo della manutenzione, ovvero sull’uno, o sull'altro, dovendo restar fermo quello su cui non ha luogo la diminuzione.
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