Art. 9.

Chiunque aspira ad un appalto può in tutte le ore d'Uffizio vedere presso l'Autorità incaricata dell'asta li capitoli generali e parziali, li tipi se ve n'hanno, e le relative perizie di stima ad oggetto di poterli esaminare, ed istruirsi delle qualità ed entità dei lavori, e delle condizioni sotto la di cui osservanza si vogliono dare in appalto.
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