Art. 6.

A misura poi dell'entità degli appalti gli avvisi sono anche pubblicati nella capitale, e nelle città e principali comuni vicini al luogo, ove deggionsi eseguire i lavori, scegliendo di preferenza quelli, ove si tengono fiere, e mercati.

Se li lavori sono di grande rilievo, si dee dar loro la maggiore pubblicità, facendoli anche inserire nei fogli pubblici.

La pubblicazione, ed affissione degli avvisi d'asta si fa all'Albo pretorio delle città, o dei comuni; qualunque Autorità locale venendo richiesta, è obbligata di farla seguire.
Condividi questo contenuto: