Art. 10.

Non si ammette alcuno all'asta senza che abbia prima depositato il decimo del prezzo dell'appalto presso il Tesoriere dell'Azienda , il Tesoriere della provincia, o il Ricevidore del comune.

La somma da depositarsi può anche 'venir deposta sul tavolo del locale, ove si tiene l'asta a vista dell'Autorità che vi presiede, e di tutti li concorrenti. In tal caso il deposito fatto da chi viene ad essere deliberatario, deve passare al Tesoriere all'istante dell'effettuato deliberamento.
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