Art. 30.

È facoltativo a chicchessia di far ulteriore obblazione dopo il deliberamento, sempreche importi il ribasso almeno della mezza sesta, ossia d’un duodecimo del prezzo stato deliberato.

L'obblazione portante il ribasso, deve essere presentata al primo Segretario dell'Uffizio, od a chi ne fa le veci, ed accompagnata dal deposito, o vaglia, e dal certificato prescritto dagli articoli 10 e 13.

L'obblatore è in diritto di esigere una dichiarazione indicante il giorno e l'ora della presentata obblazione.
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