Art. 42.

Si rimettono all'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno tre copie autentiche dè contratti stipulati avanti gl’Intendenti delle provincie, se riguardano opere in tutto, o in parte a carico dello Stato, cioè una copia in carta bollata da unirsi al primo mandato, e le altre due in carta semplice per uso di Uffizio.

Se i contratti riguardano soltanto l'interesse della provincia, o dei comuni, se ne rimetteranno due copie agli Intendenti, od ai Sindaci, una in carta bollata, e l'altra in carta semplice. Una copia pure in carta semplice verrà trasmessa all’Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno, qualora si tratta di opere che siano state sottoposte alla sua approvazione.
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