Art. 14.

Se li lavori sono soltanto di ordinaria riparazione o manutenzione, e cosi d'una facile esecuzione, chiunque è ammesso all'asta, esclusi però quelli, che vengono riputati mancanti di mezzi per eseguire l'impresa, quelli che notoriamente sono litigiosi, o gravali da debiti, e finalmente quelli, che nell'eseguire altre imprese già si sono resi colpevoli di negligenza, o mala fede.
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