• LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55

    NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO E DI ALTRE GRAVI FORME DI MANIFESTAZIONE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE.
    Vedi elenco articoli


  • Fonte, modifiche e aggiornamenti:

    (Pubblicata nella G.U.R.I. n. 69 del 23/3/1990)



    in vigore dal 7/4/1990



    coordinato con:

    - D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/5/1991, n.110), convertito con L. 12 luglio 1991, n. 203, ha modificato gli artt. 16, 17 e 18. in vigore dal 13/05/91

    - D.L. 31 maggio 1991, n. 164 (in G.U. 31/5/1991, n. 126), convertito con modificazioni dalL. 22 luglio 1991, n. 221 (in G.U. 25/7/1991, n. 173) ha introdotto l'art. 15-bis. in vigore dal 31/05/91

    - D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (in G.U. 27/12/1991, n. 302) ha modificato (con l'art. 34, avente decorrenza dal 1 gennaio 1993) l'art. 18. in vigore dal 27/12/91

    - L. 18 gennaio 1992, n. 16 (in G.U. 22/1/1992, n. 17) ha disposto (con l'art. 1) modifica dell'art. 15. in vigore dal 22/01/92

    - L. 23 aprile 1993, n. 120 (in G.U. 26/4/1993, n. 96) ha disposto (con l'art. 2) modifica dell'art. 15-bis, comma 3. in vigore dal 26/04/93

    - Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (in G.U. 1a s.s. 5/5/1993 n. 19) ha dichiarato illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 15, comma 4 octies. in vigore dal 05/05/93

    - D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (in G.U. 22/12/1993, n. 299) convertito con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (in G.U. 17/2/1994, n. 39) ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) modifica dell'art. 15-bis. in vigore dal 22/12/93

    - L. 12 gennaio 1994, n. 30 (in G.U. 18/1/1994, n. 13) ha disposto (con gli artt. 1, 2 e 4) modifica degli art. 15 commi 4-bis, 4-ter e 4-quater. in vigore dal 18/01/94

    - L. 11 febbraio 1994, n. 109 (in S.O. n. 29 relativo alG.U. 19/2/1994, n. 41) ha disposto (con l'art. 34) modifica dell'art. 18. in vigore dal 19/02/94

    - D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 (in S.O. n. 52, relativo alG.U. 6/5/1995, n. 104) ha disposto (con l'art. 18) modifica dell'art. 18. in vigore dal 06/05/95

    - L. 7 marzo 1996, n. 108 (in S.O. n. 44, relativo alG.U. 9/3/1996, n. 58) ha disposto (con l'art. 9) modifica dell'art. 14, comma 1. in vigore dal 09/03/96

    - Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (in G.U. 1a s.s. 8/5/1996, n. 19) ha dichiarato illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 15, comma 1, lettera e). in vigore dal 08/05/96

    - L. 18 novembre 1998, n. 415 (in S.O. n. 199/L, relativo alG.U. 4/12/1998, n. 284) ha disposto (con l'art. 9) modifica degli artt. 17 e 18. in vigore dal 04/12/98

    - L. 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. n. 149/L, relativo alG.U. 6/8/1999, n. 183) ha disposto (con l'art. 29) modifica dell'art. 15-bis, comma 6-quater. in vigore dal 06/08/99

    - L. 13 dicembre 1999, n. 475 (in G.U. 17/12/1999, n. 295) ha disposto (con l'art. 1) modifica dell'art. 15. in vigore dal 17/12/99

    - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in S.O. n. 66/L, relativo alG.U. 28/4/2000, n. 98) ha disposto (con l'art. 231) modifica dell'art. 18, comma 3. in vigore dal 28/04/00

    - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in S.O. n. 162/L, relativo alG.U. 28/9/2000, n. 227) ha disposto (con l'art. 274) l'abrogazione degli artt. 15, 15-bis e 16. in vigore dal 28/09/00

    - L. 1 agosto 2002, n. 166 (in S.O. n. 158/L, relativo alG.U. 3/8/2002, n. 181) ha disposto (con l'art. 7) modifica dell'art. 18. in vigore dal 03/08/02;

    - L. 14 gennaio 2003, n. 7 (in G.U. 27/1/2003, n. 21) ha disposto (con l'art. 5) modifica dell'art. 26. in vigore dal 27/01/03;

    - L. 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/8/2003, n. 195) ha disposto (con l'art. 7) modifica dell'art. 14. in vigore dal 23/08/03;

    - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in S.O. n. 107/L, relativo alG.U. 2/5/2006, n. 100) ha disposto (con l'art. 256) modifica degli artt. 17 e 19 e l'abrogazione degli artt. 18 e 20. in vigore dal 02/05/06;

    - D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/5/2008, n. 122), convertito con modificazioni con L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l'art. 11-ter) l'abrogazione dell'art. 14. in vigore dal 26/05/08;

    - L. 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128/L, relativo alG.U. 24/07/2009, n. 170) ha disposto (con l'art. 2) modifica dell' art. 34. in vigore dal 24/07/09.

  • CAPO I - MODIFICHE DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57, 31 MAGGIO 1965, N. 575, 26 LUGLIO 1975, N. 354 E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.


  • Art. 1.

    1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente:

    "Art. 2-bis. –

    1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

    2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

    3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

    4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

    5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

    6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

    Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedurea penale".
  • Art. 2.

    1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il sequestro é revocato dal tribunale quando é respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente".

    2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti: "Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Agli stessi fini il rpocedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona é sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".
  • Art. 3.

    1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente:

    "Art. 10. –

    1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

    2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

    3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non é confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

    4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

    5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia".
  • Art. 4.

    1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "e le iscrizioni" sono inserite le seguenti: "nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni".

    2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, non e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo".

    3. Il quinto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima".

    4. Nel settimo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola "licenze" sono inserite le seguenti: ", autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni".

    5. Il nono comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente".
  • Art. 5.

    1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4 dell'artocolo 10" ed in fine é aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".

    2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4 dell'articolo 10".
  • Art. 6.

    1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, é punito con la reclusione da due a quattro anni".
  • Art. 7.

    1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, é aggiunto il seguente: "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

    2. La certificazione é rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

    3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dell'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

    4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione é richiesta nei confronti della stessa società. Essa é altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita seplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione é richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

    5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione é altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

    6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi si società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione é richiesta ed indicare le amministrazione o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione é valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

    7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessa attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando é richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

    8. La certificazione non é richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione é un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

    9. La certificazione non é inoltre richiesta ed é sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

    a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

    b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

    c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

    d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

    10. É fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

    11. L'impresa aggiudicataria é tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

    12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

    13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

    14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso é punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori.

    Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

    16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente é comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".
  • Art. 8.

    1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo." .
  • Art. 9.

    1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, é inserito il seguente:

    "Art. 23 bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

    2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

    3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

    4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".
  • Art. 10.

    1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575," sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" é sostituita dalle seguenti: "può procedere".

    2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel secondo comma dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10".

    3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".

    4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, é aggiunto il seguente: "La revoca del provvedimento con il quale é stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".
  • Art. 11.

    1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, é sostituito dal seguente: "Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".
  • Art. 12.

    1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10".

    2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento" é inserita la seguente: "definitivo".
  • Art. 13.

    1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 é inserito il seguente: "1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".

  • CAPO II. - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646. EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI.


  • Art. 14

    (ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)
  • Art. 15.

    (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 " salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali". ).
  • Art. 15-bis.

    (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
  • Art. 16.

    (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
  • Art. 17

    1. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)

    2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)

    3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso .
  • Art. 18

    (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)
  • Art. 19

    1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, é sostituito dal seguente: "Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni".

    2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, é sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel baldo, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti elette".

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
  • Art. 20

    (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)

  • CAPO III. - MODIFICHE DEL CODICE PENALE. DISPOSIZIONI DIVERSE DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE. ABROGAZIONE DI NORME


  • Art. 21.

    1. L'articolo 32-quater del codice penale é sostituito dal seguente: "Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
  • Art. 22.

    1. Dopo l'articolo 640 del codice penale é inserito il seguente: "Art. 640-bis. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena é della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640

    riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".
  • Art. 23.

    1. L'articolo 648-bis del codice penale é sostituito dal seguente: "Art. 648-bis. - (Riciclaggio. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacolata l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena é aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
  • Art. 24.

    1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale é inserito il seguente: Art. 68-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena é aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  • Art. 25.

    1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole "e del caso preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti: "e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter".
  • Art. 26

    1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovverso di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

    1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale.
  • Art. 27.

    1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni é redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

    2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
  • Art. 28.

    1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

    2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

    3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza é dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza é pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

    4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione é disposta dagli organi di cui al comma 3.

    5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.
  • Art. 29.

    1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, é sostituito dal seguente: "Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia é punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

    2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 é punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

    3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".
  • Art. 30.

    1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, é sostituito dal seguente:

    "Art. 13. –

    1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso: a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

    b) enti creditizi;

    c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

    d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

    3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

    4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.

    5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operaione, che contravviene alle disposizioni precedenti, é punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

    6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, é punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

    7. L'importo di cui al comma 1 é determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
  • Art. 31.

    1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n- 281, é sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misure superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si é ridotta entro la percentuale stessa".
  • Art. 32.

    1. Il numero 2) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, é sostituito dal seguente: "2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione".
  • Art. 33

    1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, é inserito il seguente: "Art. 2-bis. - I. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".
  • Art. 34.

    1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. (( Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. )) Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

    3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non é fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.
  • Art. 35.

    1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 414-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n- 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.

    2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  • Art. 36.

    1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

    2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale é abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  • Firme

    Data a Roma, addì 19 marzo 1990

    COSSIGA

    ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI