Art. 32.

1. Il numero 2) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, é sostituito dal seguente: "2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione".
Condividi questo contenuto: