Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4 dell'artocolo 10" ed in fine é aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4 dell'articolo 10".
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